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TITOLO I PRINCIPI Art. 1 â PersonalitĂ giuridica e principi fondamentali 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'UniversitĂ degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "UniversitĂ ". 2. L'UniversitĂ ha personalitĂ giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali. 3. L'UniversitĂ Ăš organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo. 4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'UniversitĂ , lâattivitĂ amministrativa e tecnica Ăš svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. Simboli dell'UniversitĂ sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, Ăš custodito dal Rettore. 7. LâUniversitĂ conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira. Art. 2 â FinalitĂ istituzionali 1. LâUniversitĂ , a riconoscimento dellâinderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. Fini primari dellâUniversitĂ sono la ricerca e la didattica che lâAteneo persegue promuovendo lâorganizzazione, lâelaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualitĂ dei processi formativi viene assicurato anche con lâausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. 3. LâUniversitĂ garantisce la libertĂ di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dellâAteneo. 4. LâUniversitĂ si impegna ad assicurare paritĂ e pari opportunitĂ di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'etĂ , all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilitĂ , alla religione e alla lingua. A garanzia dellâeffettivitĂ delle tutele riconosciute Ăš istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ. 5. LâUniversitĂ si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilitĂ , di sicurezza e salubritĂ dei luoghi di lavoro. 6. LâUniversitĂ garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertĂ e lâautonomia della ricerca e dellâinsegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. LâUniversitĂ , soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralitĂ delle culture che concorrono a costituire la sua identitĂ . 8. LâUniversitĂ promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attivitĂ di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualitĂ e dell'eccellenza. 9. LâUniversitĂ avversa lâutilizzo dei risultati delle proprie attivitĂ per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignitĂ e libertĂ dellâuomo e della pacifica convivenza fra i popoli. 10.LâUniversitĂ concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivitĂ culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la piĂč ampia fruizione delle proprie strutture. 11.LâUniversitĂ garantisce il principio dellâaccesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piĂč ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello «spazio europeo dellâapprendimento permanente». 12.LâUniversitĂ contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme. 13.LâUniversitĂ puĂČ partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalitĂ istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societĂ di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo. Art. 3 â Ricerca e didattica 1. L'UniversitĂ garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attivitĂ di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati. 2. LâUniversitĂ adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonchĂ© della qualitĂ e della produttivitĂ delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'UniversitĂ incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. LâUniversitĂ eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 4. LâUniversitĂ promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dellâuomo, nonchĂ© la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale. 5. LâUniversitĂ promuove la gestione in qualitĂ delle attivitĂ di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine lâUniversitĂ incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualitĂ e lâaccreditamento delle sue strutture e delle attivitĂ collegate. 6. L'UniversitĂ puĂČ beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 7. L'UniversitĂ , nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalitĂ fissate da Regolamento, puĂČ svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio nellâinteresse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalitĂ disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrĂ riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, puĂČ essere tenuto a svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. L'UniversitĂ puĂČ commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio. Art. 4 â Rapporti Internazionali 1. LâUniversitĂ ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualitĂ di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato; d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali; e) favorisce lâattrazione dallâestero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli. 2. LâUniversitĂ collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 3. LâUniversitĂ provvede a strutture per lâospitalitĂ anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Articolo 5 â Diritto allo studio 1. L'UniversitĂ promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate. 2. LâUniversitĂ favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparitĂ e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societĂ . 3. L'UniversitĂ collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 6 âPrincipi organizzativi 1. LâUniversitĂ assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso lâutilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando lâuso degli strumenti telematici e di semplificazione. 2. LâUniversitĂ , in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietĂ , si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dellâAteneo. 3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, Ăš ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nellâAlbo Ufficiale on line di Ateneo. 4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, puĂČ essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente Statuto, una indennitĂ di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 5. LâUniversitĂ Ăš rappresentata e difesa in giudizio dallâAvvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti allâelenco speciale annesso allâalbo degli avvocati. LâUniversitĂ puĂČ altresĂŹ avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalitĂ previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dellâUniversitĂ da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) Articolo 7 â Trasparenza e Informazione 1. L'UniversitĂ riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicitĂ e trasparenza sono il sito web di Ateneo e lâAlbo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. 3. L'accesso ai documenti amministrativi Ăš disciplinato secondo modalitĂ stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Gli appartenenti alla comunitĂ universitaria di cui allâart. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'UniversitĂ concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attivitĂ di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione puĂČ essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nellâarea riservata al personale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. Articolo 8 â Altre attivitĂ 1. L'UniversitĂ favorisce le attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresĂŹ, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. TITOLO II SOGGETTI Art. 9 â ComunitĂ Universitaria 1. LâUniversitĂ realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunitĂ . 2. La comunitĂ universitaria Ăš formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'UniversitĂ e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 3. I valori fondamentali della ComunitĂ Universitaria sono determinati dal Codice Etico dellâAteneo. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, previa istruttoria da parte di una Commissione Etica di Garanzia nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalitĂ previste dal Codice Etico. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 4. Le componenti della comunitĂ partecipano alla vita universitaria con pari dignitĂ , secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza. 5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso lâUniversitĂ Federico II possono continuare a far parte della comunitĂ universitaria attraverso lâAssociazione Federiciana âEx Alumniâ. Art. 10 â Studenti 1. Sono studenti dellâUniversitĂ coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per lâelettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza allâinterno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonchĂ© gli studenti stranieri la cui mobilitĂ sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunitĂ universitaria, l'UniversitĂ puĂČ determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico. 3. I criteri, le modalitĂ di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalitĂ di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonchĂ© delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'UniversitĂ . 5. Gli studenti possono partecipare all'attivitĂ di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto. 7. L'UniversitĂ puĂČ stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Ăš possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonchĂ© alle cooperative studentesche. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivitĂ universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunitĂ culturali. Art. 11 â Professori e Ricercatori 1. In conformitĂ ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attivitĂ , nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nellâAteneo. 2. I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalitĂ istituzionali dellâUniversitĂ . Le attivitĂ di didattica, ricerca nonchĂ© gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 3. Ai professori e ai ricercatori puĂČ essere riconosciuta la titolaritĂ di fondi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio Ăš riservata ai professori a tempo pieno. Eâ altresĂŹ riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito. Art. 12 â Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dellâAteneo, secondo quanto disposto dallâart. 23, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nellâambito dellâAmministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 3. LâUniversitĂ , nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la piĂč ampia partecipazione. 4. I Dirigenti, nellâambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono lâattivitĂ di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per lâAmministrazione e la ContabilitĂ ; c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dellâuniversitĂ ; d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivitĂ degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende. 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'UniversitĂ puĂČ affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dellâufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dellâinteressato. 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dallâart. 19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le modalitĂ stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. TITOLO III ORGANI CAPO I ORGANI DI GOVERNO Art. 13 â Organi 1. Sono organi dellâUniversitĂ : a) Il Rettore; b) Il Senato accademico; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Direttore generale; e) Il Nucleo di Valutazione; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 14 â Il Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dellâUniversitĂ , esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivitĂ scientifiche e didattiche, Ăš responsabile del perseguimento delle finalitĂ dellâUniversitĂ secondo criteri di qualitĂ e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) emana i Regolamenti; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; f) propone il conferimento dellâincarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione. g) assume lâiniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori; h) accerta la legittimitĂ degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, per lâattivitĂ di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; j) in casi di necessitĂ e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dellâorgano competente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti; l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza; m) conferisce procura alle liti; (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 3. Lâufficio di Rettore Ăš incompatibile con ogni altra carica elettiva dellâUniversitĂ , con incarichi elettivi presso altre UniversitĂ italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale. 4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dellâattivitĂ didattica. Art. 15 â Elezione del Rettore 1. Il Rettore Ăš eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le UniversitĂ italiane. 2. Lâelezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalitĂ stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non Ăš rinnovabile. 4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui allâart. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dellâAmministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto. 5. Lâelezione Ăš indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianitĂ nel ruolo prevale la maggiore anzianitĂ anagrafica. 6. Il corpo elettorale Ăš convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con lâindicazione di tre date, compresa quella dellâeventuale turno di ballottaggio. Lâavviso di convocazione Ăš pubblicato nellâAlbo Ufficiale on line dellâUniversitĂ disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed Ăš inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto. 7. Ciascuna votazione Ăš valida se vi partecipa la metĂ piĂč uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati piĂč votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di paritĂ prevale il piĂč anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore paritĂ , il piĂč anziano per etĂ anagrafica. Lâeletto Ăš proclamato dal Decano ed Ăš nominato con Decreto del Ministro competente per lâUniversitĂ . 8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando lâavviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione. 9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica allâatto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi. 10.Il Rettore Ăš obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico â comunque non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del mandato del Rettore â a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia Ăš valida se vi prende parte la metĂ piĂč uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale Ăš convocato secondo modalitĂ analoghe a quelle previste per lâelezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 16 â Il Prorettore e i delegati del Rettore 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso lâAteneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il Prorettore puĂČ richiedere al Rettore una limitazione dellâattivitĂ didattica. 3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore puĂČ delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso lâAteneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dellâAteneo. Il Rettore puĂČ revocare la delega. Art. 17 â Il Senato accademico 1. Il Senato accademico Ăš lâorgano che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attivitĂ culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonchĂ© in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole; g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti; h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione; i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dellâUniversitĂ ; j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale; k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale; l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dellâincarico di Direttore generale; m) esprime parere obbligatorio in merito allâammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo; n) stabilisce il calendario accademico; o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti; p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dellâAteneo; q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dellâAteneo; r) determina i criteri generali per la promozione e lâattuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per lâinternazionalizzazione; s) definisce la politica dellâAteneo per il diritto allo studio; t) puĂČ proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del suo mandato. Lâadunanza convocata per la mozione di sfiducia Ăš presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3); u) puĂČ conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalitĂ di maggiore efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina; w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina lâorganizzazione e il funzionamento. 3. Il Senato accademico Ăš convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Art. 18 â Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico Ăš composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) 8 Direttori di Dipartimento; c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti; e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale. 2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nellâAteneo; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresĂŹ, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato. 3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato Ăš biennale, nonchĂ© dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato Ăš triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica Ăš correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti Ăš rinnovabile una sola volta. 4. Le modalitĂ di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante. Art. 21 â Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti Ăš composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed Ăš nominato con Decreto del Rettore. 2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed Ăš designato dal Rettore. 3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dellâEconomia e delle Finanze. 4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca. 5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 6. Eâ vietato il conferimento dellâincarico al personale dipendente dellâUniversitĂ . 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Ăš corrisposta una indennitĂ di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per lâintero periodo di durata del loro ufficio. 9. I compiti e le modalitĂ di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Art. 22 â Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attivitĂ didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonchĂ© quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti allâattivitĂ gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualitĂ , efficacia ed efficienza. 2. Il Nucleo Ăš organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂ© la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dallâANVUR: a) verifica la qualitĂ e lâefficacia dellâofferta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui allâart.32; b) verifica lâattivitĂ di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruitĂ dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui allâart. 23 della Legge 240/2010; c) nellâarea medica e veterinaria verifica anche lâintegrazione fra lâattivitĂ didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) svolge, in raccordo con lâattivitĂ dellâANVUR, le funzioni di cui allâart. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nellâAteneo, in piena autonomia e con modalitĂ organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilitĂ della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca, nonchĂ© sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole; f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e lâottimizzazione della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca; g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree honoris causa; i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integritĂ dei controlli interni; j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sullâattivitĂ svolta. Art. 23 â Composizione del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione Ăš composto da sette membri: a) un professore dellâAteneo a tempo pieno; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dellâAteneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di UniversitĂ che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con lâAteneo, nĂ© debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politicoelettive nei tre anni precedenti lâassunzione della carica; non devono, altresĂŹ, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con lâAteneo. 2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. 3. La funzione di Coordinatore del Nucleo Ăš attribuita al professore di ruolo dellâAteneo designato dal Senato accademico. 4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilitĂ . I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito web dellâAteneo. Dallâesame dei curricula degli aspiranti deve risultare che lâesperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nellâAteneo. 5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti. 6. I componenti durano in carica quattro anni, con lâeccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Lâincarico puĂČ essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 7. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 24 â Direttore generale 1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dellâAteneo, nonchĂ© lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui allâart. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 2. Lâincarico di Direttore generale dellâAteneo Ăš conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il Direttore generale viene scelto tra personalitĂ di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. Il contratto ha la durata di tre anni. Lâincarico puĂČ essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonchĂ© dellâeconomicitĂ , efficienza ed efficacia e funzionalitĂ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale Ăš definito in conformitĂ ai criteri e parametri fissati dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca di concerto con il Ministero dellâEconomia e delle Finanze. Qualora lâincarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso Ăš collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare: a) cura lâattuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dellâUniversitĂ e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra lâaltro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico; d) nellâambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dellâUniversitĂ , provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti allâattribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo UniversitĂ â Regione stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dallâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; e) procede, anche mediante mobilitĂ , allâassegnazione del personale tecnico- amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dellâAteneo, fatta eccezione per il personale tecnicoâamministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ , stipulato, ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e UniversitĂ per lo svolgimento delle attivitĂ assistenziali; f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici; g) Ăš responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonchĂ© delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di propria esclusiva competenza; h) indirizza, coordina, controlla e valuta lâattivitĂ degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, puĂČ procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessitĂ ed urgenza, puĂČ avocare a sĂ© specifici atti di competenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ ; k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali; m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; n) nellâambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dellâUniversitĂ ed agli organi delle altre strutture di Ateneo. o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dellâUniversitĂ . (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) 7. Il contratto con il Direttore generale puĂČ essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto. 8. Il Direttore generale puĂČ nominare â nellâambito dei Dirigenti in servizio presso lâAteneo â un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale. CAPO II ALTRI ORGANI Art. 25 â Consiglio degli Studenti 1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nellâambito dei processi decisionali degli organi di governo dellâUniversitĂ , il Consiglio degli Studenti esprime parere su: a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti; b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attivitĂ e dei servizi didattici; c) le tasse e i contributi degli studenti; d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed allâutilizzo delle stesse; f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dallâespressione del parere. 3. Il Consiglio puĂČ esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dellâAteneo; formula, altresĂŹ, proposte agli Organi di governo dellâUniversitĂ su tutto quanto attiene alle libertĂ , alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione. Art. 26 â Composizione del Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti Ăš composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti Ăš convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente Ăš membro del Senato accademico. 4. Le modalitĂ di elezione, nonchĂ© di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 27 â Comitato Unico di Garanzia 1. Ă istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ, di seguito CUG, che: a) promuove le pari opportunitĂ per tutte le componenti che studiano e lavorano nellâUniversitĂ , proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sullâorientamento sessuale, lâorigine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilitĂ , lâetĂ ; b) promuove, in particolare, la paritĂ effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nellâaccesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle; c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva paritĂ per il genere sottorappresentato; d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunitĂ , anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivitĂ a carattere scientifico, formativo e culturale; e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) assicura lâadozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il CUG assume, altresĂŹ, nellâambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio. 3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio Ăš integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrĂ diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresĂŹ membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrĂ assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. I componenti del CUG devono essere in possesso di: a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG; b) adeguate esperienze nellâambito delle pari opportunitĂ o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni; c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura. 6. Le modalitĂ di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo. 7. Il Presidente Ăš eletto dal CUG tra i propri componenti. 8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato Ăš rinnovabile per una sola volta. 9. Il CUG Ăš organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂ© la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 10.Il CUG puĂČ dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 28 â Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina Ăš competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il Collegio di Disciplina Ăš composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante lâinvito a manifestare la disponibilitĂ ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso lâAteneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, Ăš sostituito dal professore piĂč anziano nel ruolo. A paritĂ di anzianitĂ nel ruolo prevale il piĂč anziano di etĂ . 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 5. Lâavvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piĂč grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonchĂ© il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone lâarchiviazione del procedimento, in conformitĂ al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine Ăš, altresĂŹ, sospeso, per non piĂč di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dĂ esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 9. La partecipazione al Collegio non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi delle spese. 10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico. (Comma abrogato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015). TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA Art. 29 â Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dellâAteneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attivitĂ didattiche e formative; c) delle attivitĂ rivolte allâesterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attivitĂ sono svolte, nellâarea medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dellâarea medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento Ăš costituito da professori e ricercatori sulla base dellâappartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento puĂČ essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertĂ di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede lâafferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dellâordinamento didattico secondo quanto previsto dallâart. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento Ăš approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento Ăš di cinquanta unitĂ . Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarĂ concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarĂ automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, Ăš possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresĂŹ autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnicoamministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂ© di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. Lâorganizzazione amministrativa Ăš definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. 8. Uno o piĂč Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione e lâattivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purchĂ© siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilitĂ di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale Ăš necessario che il Dipartimento o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di piĂč del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera lâattivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sullâattivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarĂ coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nellâarea medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento puĂČ proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di uno o piĂč corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola puĂČ proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10.Il Dipartimento puĂČ proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nellâarea medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11.Il Dipartimento puĂČ proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12.Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso puĂČ delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attivitĂ didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attivitĂ didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalitĂ di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore Ăš individuato ai sensi dellâarticolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore puĂČ essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13.I Dipartimenti: a) svolgono le attivitĂ didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientificodisciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per lâassegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nellâarea medica e veterinaria terrĂ conto anche dellâattivitĂ integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attivitĂ di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione Ăš svolta dal Senato accademico; e) nellâambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14.Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. Allegato n. 1 15. Il Consiglio di Dipartimento Ăš composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le modalitĂ indicate nel Regolamento di Ateneo in materia; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato Ăš rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato Ăš rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al Direttore del Dipartimento puĂČ essere riconosciuta una indennitĂ di funzione nella misura determinata secondo le modalitĂ previste allâart. 6.4 dello Statuto ( ). c) l'incarico Ăš rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al precedente comma 15 lett. b), questâultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre anni; il loro mandato Ăš rinnovabile una sola volta. 19. Nellâarea medica lâattivitĂ assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-UniversitĂ ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno lâarea medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessitĂ di potenziamento dellâattivitĂ formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialitĂ del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalitĂ di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalitĂ di elezione della Giunta di Dipartimento nonchĂ© le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti. Art. 30 â Scuole 1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da piĂč Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinitĂ culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento puĂČ fare parte di una sola Scuola. Nellâarea medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilitĂ delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attivitĂ assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola Ăš deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Le Scuole coordinano le attivitĂ didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dellâofferta formativa e per la tutela della qualitĂ della didattica. Nellâarea medica la Scuola deve garantire lâintegrazione delle attivitĂ formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire lâaccesso e lo svolgimento dellâattivitĂ assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare lâespletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca. 4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo lâinternazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attivitĂ di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti. 5. La Scuola, nellâassolvimento dei propri compiti istituzionali, per un piĂč efficace ed efficiente funzionamento, puĂČ ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza. 6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nellâarea medica la Scuola interagisce con lâAzienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza. 7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 8. Una Scuola puĂČ essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti Ăš pari ad almeno 300 unitĂ . 9. Il Consiglio Ăš lâorgano deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola: a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola; b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi cosĂŹ individuati: b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non puĂČ essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b); b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti aderenti alla Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento di Ateneo, purchĂ© sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato Ăš rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; 10.Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo. 11.La carica ha durata di tre anni ed Ăš rinnovabile per una sola volta. 12.La Scuola puĂČ proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una o piĂč Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei. 13.La Scuola puĂČ proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti dalla legge, ivi compresa lâarea medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri. 14.Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione Ăš esercitata dal Senato accademico. 15.Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione Ăš esercitata dal Senato accademico. 16.Nellâarea medica la Scuola Ăš lâunica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dellâUniversitĂ attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruitĂ e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attivitĂ didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali. 17.Nellâarea medica, al fine di promuovere lâapprofondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, Ăš istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attivitĂ biomediche. 18.Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare lâefficienza nellâuso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dellâattivitĂ di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione Ăš svolta dal Senato accademico. 19.Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse. 20.Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni puĂČ assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti. 21.LâAteneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attivitĂ . Art. 31 â Centri speciali per la didattica 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, puĂČ istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare complessitĂ organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare lâattivitĂ formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di assicurare le necessarie attivitĂ di coordinamento dei relativi corsi di studio incardinati in piĂč Dipartimenti afferenti a Scuole diverse. 2. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello dipartimentale. Art. 33 â Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra piĂč Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e lâorganizzazione delle attivitĂ di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attivitĂ didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di ricerca Ăš deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne lâefficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e lâattribuzione di spazi a carico delle stesse, nonchĂ© verificare la sussistenza di unâadeguata capacitĂ attrattiva di risorse dallâesterno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ in conto terzi. 5. L'attivitĂ dei Centri, la sostenibilitĂ finanziaria e lâefficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico puĂČ delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto lâistituzione del Centro. Lâeventuale disattivazione del Centro interdipartimentale Ăš disposta con Decreto del Rettore. 6. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformitĂ alla convenzione istitutiva. Art. 34 â Centri di servizio interdipartimentali 1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attivitĂ di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a piĂč Dipartimenti dellâUniversitĂ . 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di servizio interdipartimentali Ăš deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca. Art. 35 â Centri di servizio dellâAteneo 1. I Centri di servizio dellâAteneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per lâUniversitĂ , attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualitĂ dei processi. 2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dellâattivitĂ svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione. 3. Lâistituzione dei Centri di servizio dellâAteneo Ăš deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalitĂ istituzionali, nonchĂ© le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresĂŹ contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento. 4. I Centri di servizio dellâAteneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnicoamministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂ© di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilitĂ e nel rispetto delle prioritĂ istituzionali, attivitĂ in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni. 5. I Direttori dei Centri di servizio dellâAteneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'UniversitĂ con specifica qualificazione nelle materie oggetto dellâattivitĂ dei Centri medesimi. Lâincarico ha durata triennale e puĂČ essere rinnovato. Art. 36 â Azienda agraria e zootecnica 1. LâAzienda agraria e zootecnica Ăš una struttura ausiliaria per le attivitĂ dellâUniversitĂ nellâambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nellâarea delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. LâAzienda, in particolare, Ăš costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante lâadozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica. 2. LâAzienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂ© di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le modalitĂ di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformitĂ alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio. Art. 37 â Orto botanico 1. L'Orto botanico dell'UniversitĂ ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonchĂ© di assicurarne la ricerca e la divulgazione. 2. L'Orto ha, altresĂŹ, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nellâannesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica. 3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalitĂ di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento. Art. 38 â Azienda ospedaliera universitaria 1. L'Azienda ospedaliera universitaria Ăš costituita, con autonoma personalitĂ giuridica, dall'UniversitĂ d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalitĂ e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e UniversitĂ . 2. L'UniversitĂ concorre alle attivitĂ assistenziali dellâAzienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dellâattivitĂ svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e lâUniversitĂ . 3. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria Ăš informata al principio dellâautonomia economico-finanziaria. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietĂ dell'Ateneo e non puĂČ essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'UniversitĂ . 5. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria deve essere informata allâesigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. Art. 39 â Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo Ăš volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'UniversitĂ , garantendo la razionalizzazione e lâefficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo Ăš formato dalle biblioteche dellâAteneo, nonchĂ© dai centri di documentazione dellâUniversitĂ , inclusa la Biblioteca Digitale, ed Ăš coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche. 2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 3. LâUniversitĂ garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi. Art. 40 â Sistema museale 1. Il Sistema museale dell'UniversitĂ , costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'UniversitĂ . 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra piĂč UniversitĂ , o con soggetti pubblici e privati. Art. 41 â Tutorato e monitoraggio sullâefficacia dellâofferta didattica 1. L'UniversitĂ organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato Ăš obbligatorio nei corsi erogati con la modalitĂ della formazione a distanza. 2. LâUniversitĂ , attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinchĂ© se ne rimuovano le cause; c) cooperare con lâente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltĂ personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valutare anche attraverso lâanalisi dei tempi e dei modi dellâ inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunitĂ esistenti nei vari settori; e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Art. 42 â Altri servizi per gli studenti 1. L'UniversitĂ , anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunitĂ di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dallâAmministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalitĂ previste dalla normativa vigente. 2. L'UniversitĂ istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e puĂČ fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi. 3. L'UniversitĂ favorisce lo svolgimento di attivitĂ di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa. Articolo 43 â Formazione post lauream 1. LâUniversitĂ puĂČ attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnicoscientifico post lauream, nonchĂ© corsi di aggiornamento per la formazione continua. 2. Le modalitĂ di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo. Art. 44 â Titoli di studio universitari 1. L'UniversitĂ rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Art. 45 âAttivitĂ didattica 1. LâattivitĂ didattica Ăš erogata dai Dipartimenti. 2. Cooperano alle attivitĂ didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. 3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dellâAteneo. 4. L'attivitĂ didattica Ăš disciplinata, nel rispetto della libertĂ di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivitĂ formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico. Art. 46 â Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietĂ allâorganizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento puĂČ esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dallâart. 29, comma 12. 2. Il Coordinatore Ăš eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato Ăš rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento. 3. Il Coordinatore: a) convoca e presiede la Commissione; b) promuove e coordina l'attivitĂ didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola; c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica; d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dellâofferta formativa. 4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale Ăš istituita dal Dipartimento in cui il corso Ăš incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 5. La Commissione: a) coordina l'attivitĂ didattica; b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c) sperimenta nuove modalitĂ didattiche; d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito allâOrdinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per lâapprovazione al Consiglio di Dipartimento; e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. 6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento. Art. 47 â Dottorato di ricerca 1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone lâattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per lâorganizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. 3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinitĂ tematiche, al fine dellâottimizzazione delle risorse e delle attivitĂ didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.
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chapter 1 lesson 2: H/W
Eff..rs of ott.-PoFllat i What woLrld hoppen ro our colnrry i, it is ovetsp.pulored? When our counrry is ovâŹ.-populdted, re @ âŹxpâŹri.nce rh⏠foll.wirg: Food is our bdsic h@d. WhâŹn thâŹ.Cs an ih.re.se ir populdtion it neans thar hore ,@d is iealed. It rheds ho .naJgh food, rrtrple irll srruggle wirh eddr othâŹr in ordeLro âŹ!'r- As o l!fllr, lhde rill be o f@d -- , ond ou, now]nert of on ihdiyiduol fron d c..tair - the move$eni o, on individudl our of o cerrain pla.e which help râŹduce ihe populotion of th6t fr ArcihâŹ. b.sic ned is w.ra. Wde. shorroge ocu.s when there is on ircreare of hu,nber of p@ple ro be $pptied. rn owr-popur.t d ore.s, woler is rdiorâŹd, Ir rEB rhoi supplies like ti,tWSS ond ,IWSI can'i $pply enoish worer. Do you hdve enough supply of sai.. in your oreo? Aside f.om food alld worer, shelier is olso ohe o, our inportant heeds. As the populoiion ihcre.!e!, building n.w hoLr!âŹs or rheltâŹr is limit.i. To find solulion to this prcblâŹn, some goverihent og.ncies dnd orhs non{ovâŹIhrehl offi.iofs (N6O) .onvefied sot@ ti.elields, du,np site. dnd nountcirlr inlo flbdivisions dnd relidentiols. Sut whot uould be ths effect o{ coMrtiig .i@fields to .6idâŹnri6l uits in our food supply? z , 2 Z Z :'", becouse there ore no enough space for prcpex garbage dkposol. ^s o râŹsulr, sore peoPle lend to ihrow'their gorbdge onywh.fâŹ. oorbdge baones brc{niry ond rursing ground of iEecrs and onidols ihot @se horm ro pe.ple. Dec.yiry garboge olso produces r,hpleaiant odor ard ehen burn if pmduces pois.nour qds @lled nelhohe As ihe populdtion incrâŹa3*, the 9d6.9e dso incraes. nris is T't ,,8 T H Wha you de living in on oa-populdi.d pla@, you moy oqaiae halrh prcblerns. Ir is be@@. the woi.r srpply is limit.d ihct will l..d you to poor hygi.ni. hobirs. In plo.4 like rhis, the surrouhdiigs naybe uniidy. o focrorthoi @uld oko cfFe.t your h4l'th. The common oilments rhot yd @uld oc$rire in ovesfDpllarâŹd ploces ore bEnchil is, o5l hnq. diqrrha and rube.culosis. 7,\ ,\\ \1" 6. Lnck of Herlrh sarvice llosi Pelple in 6n oM-populciâŹd 6ra 90 ro rubli. heilrh @trtas ond governhent hospirols be6u.e ii prcvides fr@ @Eulrorion oid los @sr rEdicdrions. A3 a ..suli, lhâŹs⏠gow.nnenr dgâŹrciB b.@ne itud.4$re in mcetiig ihe n eds b..ou!⏠df ihsrfficiâŹnr funds. Lock of medicol personnel ,o odmaiisiâŹI is also s problen in mosr hosptols evâŹn rhere or. od.audtc supply of hedicire!. 7_ Do you how wlry rhe crim⏠roi⏠hexs ih becdur⏠fiDre pe.ple o.e fnJrrctâŹd d@ ro sLfficiâŹ.i naE io supp.rr their forniliG. ouf country inclY{ses? If is uh.mploymâŹni dnd hdve no arinet .re u$dv grâŹ{rer ia dn dq-popltdled ra whq. tl, , a, v, tlr I E. Air ard WatâŹr Pollutioh How dir be.o'nes pollutâŹd? I11⏠dir b@'nâŹs p.llurn be.4ne of rhe hormfolgoees thot ser. produ.4 by the fdcioriâŹs and vehicles. Itete {octories ond whi.l6 @ fuel ro run nochiB ond .JBin6. In ,h⏠prc.ess, they give our Cdrboh Dioxide ond other ho.6ful gars.r such 6 Nittugei Oxide, Corbon l oioxide dnd Le.d iiio the oir. Do you know whot .ontdbute io ihe incrâŹasing number of whides qnd foctories? It is ihe inc.6e o, populdtion. As whdt I hove dis.!sse!, wirh a lihired sra.e 9@bd9e disposalie one of the problens thot .o!ld ise i, dh o!er-pop!,.tâŹd ploce. exn,jple ot thie orc rhos⏠pelpl⏠livi,rg oh the raverside teid 'ro ,hrou, lheir gEr&ge Hde you seen 'th. P6si9 river or the Tulyahan river? Did you {ind it Whdr do you think i! ihe effâŹ.t of ihis ih the.re4iures sho lives ih Ahothd f6do.s thal could.on rlbule to wdtd pollutioh dre oil s?ills, gorbqg⏠fro,n boa, or ships ahd som⏠ihdust.iol wosre. 9. Ite l@96f p4.enroge group. Individuols who orc this grclp. of olr popllarioh is compos.n of the working @pobla of s'rpporting ,heir fomilies nok !-up Though rhas group hol& the lojgeei percenroge of d. populaiion, rhis olso becomer one o{ oveFpopulored problâŹ]ns bâŹ4use there ore rc jobs awildble fo. oll of iha10. Erergy Shortdge ltere will be on energy shortdge iJ ihe populdtion incre63"l be.dise rhe d.,nand i. âŹle.iriciry is high. Why is thai wh.n th. PoPqldion inclE.g, rhe d4ord in el4tricity is high? Ir B be.ouse there $,ould be 8to.e hdsat dnd blildirys to lighr ond nore el?riric oPPliohces ro run. rt.6rcznho!3.Ef+ed Whor is rhe grernho@ effâŹ.r? In whoi say il c.uld offect c2 6re.hhG. effed is rhe wdrniltg of rhe drltlosphee. lvhen the 5un worft rhe.nrrh s1jrf.@, sone of rhe h@r goâŹJ bo.k ro rhe ornos?herc. Air an the dtnDsphere which is C@boi Dioxid. ,rops ihe heot 6hd it mok6 the a.th very worm. As ihe populdtion coniinuou!|,l gtol4 , the gt@rl$use etfe.t b@res no.e visible. Ir is becaosu ,hera ore mo.e focrories snd whicl.s iha, produce wdstâŹs ond fuma5 which cduses more C{.bo. Diodde ir the ormosphere. As a rcsutt, ,herc eiould be nore h4, ,rop in the ornosphere uhich osk6 th. @ih nuch wornerIf this will hoppen continuously, ,h⏠fish ih th⏠ocah *ill diâŹ, ricerields/f@mlands will dry too due to lh⏠wcm clitnole 12. Destruction of rhe Ozone Loyer A5 whot you hove l@med lrheh you de in v5-6, rhot the qzore ldver is 'the proiecrive loyâŹ. of the olnosPhdâŹ. ft protects us {rom the homful effects of ultrdviolei rays of the su. Do you khow ,hot our Ozore lolâŹt q4. dQ4tt\!ci.d? Il olreadY hod holes lhai dllow the ulrroviolet rdys to .4dt ihe @rrh. How do6 this hdpPei? Does th. in rc$e of poPuldioh h@⏠sonething 'to do tr,lh ir? Yes, rhe I6i grov/irts PoPuldiion .odribuied o lot be@use 6 th' populotion incre3es, rhe u5e of refrigerd'tors, dâŹrosol lProvs 6nd pl4srics 6bo ihcre&s6. The sid producls coiiojn chemicol called Chlorofluorocdrbons (CFCS) which is mix wafh ihe dir in ihe ormosPherâŹ. As o resulr. ihe hcrmfirl chernicol râŹoches the Prolectiw ldver dnd lhrowh. hole in {hid ult@iolzi cahders aid cai4.ct3 ,F.*Y.iis hi!586$qâŹ9.7,- Ho$ doas dcid rdin form? Is cid roii hdmful ro rEn? In the prcvious dis.ussions, yodt⏠t.onâŹd rhd more vel .1e3 dnd fdctoriâŹs or⏠necded fo het the iii:.e.siry number o{ P@Pla. Lefs now fihd af hd f@tot.iâŹs dnd vehicle! .ontribure in the forrEtion of ocid When foctories 6nd whi.ler give off woste gd..3 ,hot will ,nix on lhe noisture i. rhe oir, it will ihen Produ.e sulPhu.i. ocld dnd Nitri. o.id. 'Ihe clol,Jd folb will ,hâŹh obsorb rhese ccids ond ehei ihe clold f.lls os .oin, ih. ccid is ahady Pdrr of itU/ha d.id ftin falls oh lok"!, ,46 or ocan ih⏠fish sill die d.d if h fdlls oh fopnlonds,lhe pldni. together oith the soil B desrroyed. When you inhole dir with Niiric acid, your blood will los. irs @pobilily io fonspori OxygâŹh to your diffâŹ.ai bodY Po.i3. ScieniisB include other rorns oJ dcidic prâŹcipiigrion. Thes⏠drc nisi, Do you krcw ihot Nuclerr power slotionr Use .adiodctive ,ndie.ials in producirE fuels, yet, rhey do and those .odioactiw rndlqlotE gi\e otf radio'ting en.rgy thoi is harmrul 'to livirq thilEs. wlren rodiotion enlert ihe body ot living things it {ill srq rhere for o lorg ,eriod of ri'ne. Exonple fhe rodiqtion vG srilled to the c.m. Then rhe @rn will be aie by rhe chicken, the .odiotion o the c.rn 'rill also 'tronsfâŹr to the chi.kâŹn. Wha on individuol als ihe nat of the chickeh sith mdiarion, helshe rill .ko oblorb ihe rodi@.tirc mtaid that will destrcy hB/her .âŹlls ond ruket hnn/hd si.r. Over-populoiion .on leld to food shoridgâŹ, wdter shorroqe, housiB problâŹms, qdrbog⏠problâŹrs, lock of halrh sdi.e. tisa ol clit@ rote, oir ond woiâŹr pollution, uhanpl6ynat, eiergy 5horr69e, grenhoq3⏠efreci, desrruction o( th. ozo@ lat/e?, rci.l roi. olld e.lâŹd. watta
Generate all of these 25 questions Part A: Each correct answer is worth 5. 1. The regular pentagon shown has a side length of 2 cm. The perimeter of the pentagon is (A) 2 cm (B) 4 cm (C) 6 cm (D) 8 cm (E) 10 cm 2 cm 2. The faces of a cube are labelled with 1, 2, 3, 4, 5, and 6 dots. Three of the faces are shown. What is the total number of dots on the other three faces? (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 15 3. The equation that best represents \a number increased by _ve equals 15" is (A) n ô 5 = 15 (B) n _ 5 = 15 (C) n + 5 = 15 (D) n + 15 = 5 (E) n _ 5 = 15 4. The line graph shows the number of bobbleheads sold at a store each year. The sale of bobbleheads increased the most between (A) 2016 and 2017 (B) 2017 and 2018 (C) 2018 and 2019 (D) 2019 and 2020 (E) 2020 and 2021 Number of 2016 2017 2018 2019 2020 Year Sale of Bobbleheads 2021 Bobbleheads 20 40 60 80 5. Starting at 72, Aryana counts down by 11s: 72; 61; 50; : : : . What is the last number greater than 0 that Aryana will count? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 6. In the diagram, \ABC = 90_. The value of x is (A) 68 (B) 23 (C) 56 (D) 28 (E) 26 Day of the Week 44° x° A B C x° 7. Which of the following values is closest to zero? (A) ô1 (B) 5 4 (C) 12 (D) ô4 5 (E) 0:9 Grade 8 8. A jar contains 267 quarters. One quarter is worth $0.25. How many quarters must be added to the jar so that the total value of the quarters is $100.00? (A) 33 (B) 53 (C) 103 (D) 133 (E) 153 9. A package of 8 greeting cards comes with 10 envelopes. Kirra has 7 cards but no envelopes. What is the smallest number of packages that Kirra needs to buy to have more envelopes than cards? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 10. For the points in the diagram, which statement is true? (A) e > c (B) b < d (C) f > b (D) a < e (E) a > c y x (e, f ) (a, b) (c, d ) Part B: Each correct answer is worth 6. 11. The 26 letters of the English alphabet are listed in an in_nite, repeating loop: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY ZABC : : : What is the 258th letter in this sequence? (A) V (B) W (C) X (D) Y (E) Z 12. A public holiday is always celebrated on the third Wednesday of a certain month. In that month, the holiday cannot occur on which of the following days? (A) 16th (B) 22nd (C) 18th (D) 19th (E) 21st 13. A circular spinner is divided into three sections. An arrow is attached to the centre of the spinner. The arrow is spun once. The probability that the arrow stops on the largest section is 50%. The probability it stops on the next largest section is 1 in 3. The probability it stops on the smallest section is (A) 1 4 (B) 2 5 (C) 1 6 (D) 2 7 (E) 3 10 14. A positive number is divisible by both 3 and 4. The tens digit is greater than the ones digit. How many positive two-digit numbers have this property? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 15. A rectangular pool measures 20 m by 8 m. There is a 1 m wide walkway around the outside of the pool, as shown by the shaded region. The area of the walkway is (A) 56 m2 (B) 60 m2 (C) 29 m2 (D) 52 m2 (E) 50 m2 20 m 8 m 1 m Grade 8 16. The results of asking 50 students if they participate in music or sports are shown in the Venn diagram. What percentage of the 50 students do not participate in music and do not participate in sports? (A) 0% (B) 80% (C) 20% (D) 70% (E) 40% Music Sports 15 5 20 17. There are 2 3 as many golf balls in Bin F as in Bin G. If there are a total of 150 golf balls, how many fewer golf balls are in Bin F than in Bin G? (A) 15 (B) 30 (C) 50 (D) 60 (E) 90 18. In the sequence shown, Figure 1 is formed using 7 squares. Each _gure after Figure 1 has 5 more squares than the previous _gure. What _gure has 2022 squares? (A) Figure 400 (B) Figure 402 (C) Figure 404 (D) Figure 406 (E) Figure 408 Figure 1 Figure 2 Figure 3 19. Mateo's 300 km trip from Edmonton to Calgary passed through Red Deer. Mateo started in Edmonton at 7 a.m. and drove until stopping for a 40 minute break in Red Deer. Mateo arrived in Calgary at 11 a.m. Not including the break, what was his average speed for the trip? (A) 83 km/h (B) 94 km/h (C) 90 km/h (D) 95 km/h (E) 64 km/h 20. Equilateral triangle ABC has sides of length 4. The midpoint of BC is D, and the midpoint of AD is E. The value of EC2 is (A) 7 (B) 6 (C) 6:25 (D) 8 (E) 10 Part C: Each correct answer is worth 8. 21. The positive factors of 6 are 1, 2, 3, and 6. There are two perfect squares less than 100 that have exactly _ve positive factors. What is the sum of these two perfect squares? (A) 177 (B) 80 (C) 145 (D) 52 (E) 97 22. In the list p; q; r; s; t; u; v, each letter represents a positive integer. The sum of the values of each group of three consecutive letters in the list is 35. If q + u = 15, then p + q + r + s + t + u + v is (A) 85 (B) 70 (C) 80 (D) 90 (E) 75 Grade 8 23. The net shown is folded to form a cube. An ant walks from face to face on the cube, visiting each face exactly once. For example, ABCFED and ABCEFD are two possible orders of faces the ant visits. If the ant starts at A, how many possible orders are there? (A) 24 (B) 48 (C) 32 (D) 30 (E) 40 A D B C E F 24. The number 385 is an example of a three-digit number for which one of the digits is the sum of the other two digits. How many numbers between 100 and 999 have this property? (A) 144 (B) 126 (C) 108 (D) 234 (E) 64 25. Student A, Student B, and Student C have been hired to help scientists develop a new avour of juice. There are 4200 samples to test. Each sample either contains blueberry or does not. Each student is asked to taste each sample and report whether or not they think it contains blueberry. Student A reports correctly on exactly 90% of the samples containing blueberry and reports correctly on exactly 88% of the samples that do not contain blueberry. The results for all three students are shown below. Student A Student B Student C Percentage correct on samples 90% 98% (2m)% containing blueberry Percentage correct on samples 88% 86% (4m)% not containing blueberry Student B reports 315 more samples as containing blueberry than Student A. For some positive integers m, the total number of samples that the three students report as containing blueberry is equal to a multiple of 5 between 8000 and 9000. The sum of all such values of m is (A) 45 (B) 36 (C) 24 (D) 27 (E) 29
Gd`ëÎGFâ„ e`âą GdÂȘ`ĂŠĂ”d«å GdÂȘ`ÂĄĂQI GdĂŁĂdĂŁ`ĂĄ : JÂĄÂȘÊ» e©âÆeĂĂ€ : e©âÆeĂĂ€ JÂĄÂȘÊ» : GdÎŒÂĄĂŽHĂF» , hGT°à ©Ăâ« GdĂŠĂQ ÂŽ eĂč°ĂĂĂ€ GdëÎGFâ„ GdÂȘĂŠĂ”d«å eĂ H«Þ GdĂ ÂȘĂSÂą GdĂŠĂJĂš eĂž JĂ ĂŠÆ q GdĂ”jÆĂ€ , GC hdâà ©ĂeÏ MĂłgÂȘĂ hbĂ F» LĂfĂĂÂż : GC GdÂȘĂŠĂ”d«å GdëÎGFâ„ eâą hGâBN`ĂŽ GdÆb`ĂF» g`ĂŠĂdâ GdĂ©`ĂfĂ , aĂ`» Y`ĂL» GdĂč° Ë âÆc« Ë ĂĂ€ GdĂŒÂ° Ë Ă«`« Ë Ă« Ë ĂĄ J Ë Ă©`Ăâ Gd Ë Ă Ë Â©Ăe Ë Ï eâą eĂŁÏ GâCLÂĄĂ”I hbÆÂŽ Jââ a» JĂ Ăč°ĂĂ bĂł Gdà » hGâCOhGĂ€ GdĂ«`ÆGOç eĂŠ`ÂĄĂ : b`ĂŽGAI Gdà ©â«ÂȘĂĂ€ Gd `ÆGQOI Yââ ± GâCLÂĄĂ”I jÂȘÎŒĂž GdëójĂ„ Gdà » JĂ”hjĂł GâCLÂĄĂ”I , J©Î q Gd Ë ÂȘ Ë Ă Ë Ăf Ë Â» H Ë ÂĄ Ë Ă âcËà û°Ëñ GC ⊠NËâËÏ cËÂĄËĂŽ HËĂFË», GC h hLËÆO k GdĂ»Â°ÎŒÏ : eĂŁâĂ„ )3( GdĂŠĂQ . Ă : «Þ GC j â ° MĂŽjâ„ . GC eĂ GdĂ©ĂfĂ Gd©ĂL» aÊéó GC Âż dÂŹ T°†s S° Ë âÆc» cĂč° Ë ĂŽY Ë ĂĄ Gd Ë Ă Ë Ă Ë â Ë Â« Ë â âEW Ë Ă`ĂA GdËĂ«`ĂŽjËâ„ , heËÂĄËĂQ⊠± GâCLÂĄĂ”I GdĂźĂU°å âMĂ ÆGA GdÎŒĂQKĂĄ GC h cĂS°à ßóGΩ eÂŁĂ ĂC I GdëÎjâ„ , HĂâEV°ĂaĂĄ GEdâ J©Î q GdĂč°«£ÎI Yâ«¥à . h GdšĂR ; eÂȘĂ bĂł jÆDO⊠GEdâ cÆGQç Y¶«ÂȘĂĄ a» GâCQhGĂŹ hGdÂȘĂ âÎŒĂĂ€ . ± eĂ â GâEfĂč°ĂÂż jĂ«Ăhâ« GdĂč°«£ÎI heĂž GdĂŠĂŒÂ°ĂFĂ GdÂȘÂĄÂȘĂĄ GdÂȘà ©ââ€ĂĄ HÂĄĂČG GâCeĂŽ J©Î q â HĂł Yââ YĂeĂĄ eĂž aĂEÂż gĂŠĂdâ bÆGYĂł . dĂČG jÂŁâĂ GdÂȘĂč°ĂYĂłI , heĂ â â„ HĂŠĂĂ谏 GdëÎj eĂŽGYĂJ¥à ⊠fÆÂŽ eĂž GdëÎGFâ„ eĂŠÂĄĂ : YĂŠĂł MĂłhç GC Ă a» GS°à óYĂA GdĂłaĂÂŽ GdÂȘĂłf» MĂ â hGEÂż GEPG dÂș JĂ ÂȘÎŒĂž eĂž GEWĂĂA GdëÎjâ„ aĂ JĂ ĂŽO eÂŁâ†k GC Âż HĂEeÎŒĂfâ GEWĂĂAâ bĂÏ hU°Æâ« QLĂâ« eÎŒĂaëå G , hGYĂ â€ĂłĂ€ HĂłG GdëÎjâ„ U°š«Î k 62 GdëÎjâ„. hYâ«â Gdâ€Â«ĂΩ HĂdĂ Ăd» : - Gd«â€Â¶ĂĄ hGâS°à ©óGO dĂS°à éĂHĂĄ HĂ»Â°ÎŒÏ S°Îjâą hMΌ«Âș. - aĂŒÂ°Ï YĂž GdÎŒÂĄĂŽHĂF» eĂŒÂ°ĂłQâ. Gdà «ĂQ - hV°⹠eĂŠĂłjÏ eĂâÏ Y Cf ââ GdĂÂș hGâ â hGdĂ”Mâ Yââ GâCQVÂą HĂJĂ©Ăâ eßÎĂȘ GdÂŁÆGQĂ 9 a» MĂâ« hLÆO ONĂÂż cã«â. eĂźĂQĂȘ GdÂŁÆGQĂ - S°ÎYĂĄ GENĂA GdÂȘÎŒĂÂż YĂž WĂŽjâ„ GâBeĂŠĂĄ, eÆbâą GEdâ GdëÎjâ„ GdĂŽL`ÆÂŽ eĂ«`ĂhdĂĄ hY`óΩ Ă. âCNĂČ GC ⊠T°»A MĂ â hdÆ cĂÂż KÂȘ«Ê k OGNâ`» , fû°à a«¥à M`ĂŽjâ„ hHÂĄ`Ă MÂȘ`ĂΩ - a» M`ĂdĂĄ GfĂ«Ă`ĂS°â OGN`Ï Z`ĂŽaĂĄ jÂȘÎŒĂŠâ aĂ Ă MĂŠĂ«ĂĂ€ GdÂȘĂA dĂ ĂâÂ«Ï GC QV°«å GdšÎaĂĄ hGdÂȘĂč°à âĂ”eĂĂ€ GdĂŠĂč°«é«å a«¥Ă. - GâJĂŒÂ°Ăâ« GdĂŽbÂș Yââ ) 9 ( . GdÂȘĂłf» HĂdĂłaĂÂŽ JĂČcĂŽ GC Âż GC aâ Â°Ï GdĂ ĂłGH«Î GdÆbĂF«å eĂž GdëÎGFâ„ g» HÎŒÏ HĂč°ĂWĂĄ : - eĂŠâą fû°ÆHÂĄĂ. - JÂŁĂ«℠GEQT°ĂOGĂ€ GdĂč°ĂeĂĄ GdÂȘĂŠĂS°ĂĂĄ. ± GâCLÂĄĂ”I GS°à ßóGeÂĄĂ, hJ©âÂș hW΄ GdëójĂŁĂĄ heĂž gĂŠĂ GC LĂł eĂž GâCgÂȘ«å HÂȘÎŒĂÂż J©Î q GC H Ăč°§ GâCS°Ăd«à Gdà » J©«Ê» a» GMĂ ÆGA fû°ÆĂ MĂŽjâ„ â S°ÂȘĂ GdâÂŹ a» eĂŠĂ”d» GC h eÊÔ⫠GC MĂł L«ÎGf». 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