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Le caratteristiche dei materiali
Quiz by Anna Maria Canevini
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La classificazione dei beni di consumo La scelta della strategia migliore per un dato prodotto dipende dalle caratteristiche del prodotto stesso e dall'obiettivo perseguito dall'impresa nell'ambiente competitivo in cui opera, si stabilisce una distinzione fra 4 sottogruppi: 1) I prodotti d'acquisto corrente (convenience good) sono i beni che il consumatore acquista con il minimo sforzo possibile, di frequente e in piccole quantità, adottando un comportamento d'acquisto abitudinario. Questa categoria può essere suddivisa in: prodotti di prima necessità: sono acquistati regolarmente e includono la maggior parte dei prodotti alimentari, l'acquisto è facilitato dalla fedeltà alla marca e dalla pubblicità ripetitiva. prodotti d'impulso: vengono acquistati senza alcuna premeditazione (patatine);devono essere disponibili in più negozi; la confezione e gli espositori sono importanti per la loro vendita. prodotti d'urgenza: vengono acquistati per soddisfare un bisogno inaspettato e urgente, vanno acquistati nel momento del bisogno quindi devono essere disponibili in diversi tipi di punti vendita (cerotti, disinfettanti ecc.); per questi prodotti, l'impresa non ha scelta: è necessaria la massima copertura del mercato perché, se il cliente non trova il prodotto o la marca desiderata nel momento e nel luogo in cui vuole acquistarla, sceglierà un'altra marca. 2) I prodotti di acquisto ragionato (shopping good) sono prodotti per i qualí si percepisce un livello elevato di rischio, per cui i consumatori investono tempo e impegno per confrontare le caratteristiche di prodotti alternativi, in base a criteri come la qualità, il prezzo, lo stile ecc. es. mobili, abiti... prodotti a prezzo elevato e a bassa frequenza d'acquisto. In questi casi, i clienti potenziali si recano in vari punti vendita prima di decidere l'acquisto e il personale di vendita esercita un'influenza notevole sulla decisione finale. Per questi prodotti è indicata la distribuzione selettiva, in quanto serve la collaborazione del dettagliante e l'ubicazione adeguata del punto vendita. 3) I prodotti esclusivi (specialty good) sono prodotti con caratteristiche uniche; all'acquisto di tali beni il consumatore è pronto a dedicare molti sforzi, si tratta di marche di prodotti di lusso es. auto, alta moda ecc. Per questi prodotti, i clienti non procedono a confronti tra le marche: cercano il punto vendita dove è disponibile il prodotto o la marca desiderata. Il fattore determinante è la fedeltà al prodotto o alla marca, per il produttore di un bene specifico, la distribuzione esclusiva rappresenta la migliore soluzione. 4) I prodotti non ricercati sono quelli che i clienti non conoscono, o quelli che sono noti ma non c'è interesse spontaneo, rientrano, per esempio, apparecchiature per il controllo della temperatura o assicurazioni sulla vita. Questi prodotti non ricercati richiedono sforzi di vendita notevoli e la collaborazione dell'intermediario è indispensabile. 16.6 Le politiche di comunicazione nella rete distributiva Per conseguire gli obiettivi di marketing dell'impresa, è necessaria la collaborazione dei distributori. Per ottenere tale impegno da parte degli intermediari, l'impresa può scegliere 2 politichecomunicative: Le politiche push Consiste nel concentrare gli sforzi di comunicazione e di promozione sugli intermediari, in modo da stimolarli a collaborare con l'azienda, inserire il prodotto nei loro assortimenti, immagazzinarlo in quantità consistenti e garantirgli lo spazio di vendita adeguato. L'obiettivo è quello di sollecitare la collaborazione volontaria del distributore che, a seconda degli incentivi e delle condizioni di vendita che gli vengono proposti (margini elevati, sconti sulle quantità, pubblicità nel punto vendita, budget promozionali, distribuzioni gratuite), tenderà a privilegiare il nostro prodotto, quindi è indispensabile un programma di incentivi. Il rischio di questa strategia è che potrebbe rendere l'impresa dipendente dall'intermediario, che ne controlla l'accesso al mercato. Le politiche pull Consiste nel tagliare fuori gli intermediari e cercare di costruire la domanda dell'impresa rivolgendosi direttamente ai potenziali consumatori nel segmento target. L'obiettivo comunicativo è quello di creare una forte domanda da parte del consumatore finale e di sviluppare la fedeltà alla marca in modo che il distributore sia costretto a inserirla nel proprio assortimento, per soddisfare le richieste del consumatore. Sono necessarie spese sulla comunicazione in pubblicità sui media, promozioni ai consumatori e altri mezzi di mkt diretto, se si ha successo, il produttore avrà il potere d'influenzare i partecipanti al canale distributivo e di indurli a prendere in carico la marca.. Procter & Gamble adotta una politica pull per lanciare i nuovi prodotti. Però questa politica richiede ingenti risorse finanziarie per coprire i costi delle campagne pubblicitarie, si tratta di costi fissi mentre adottando una politica push, i costi sono proporzionali ai volumi di vendita e diventano più sostenibili, in particolare per le piccole imprese. Una politica pull va considerata un investimento a lungo termine: l'obiettivo dell'impresa è quello di creare un capitale di reputazione, il cosiddetto "brand equity". In pratica le due politiche di comunicazione sono utilizzate insieme. 16.7 L'analisi dei costi di distribuzione I costi di distribuzione sono misurati dalla differenza tra il prezzo unitario di vendita pagato dal consumatore finale e il prezzo pagato al produttore dal primo acquirente. Il margine di distribuzione s'identifica dunque con il concetto di valore aggiunto del canale distributivo. Laddove più intermediari intervengono nel processo distributivo, il margine di distribuzione è costituito dalla somma dei margini del diversi Intermediari. I margini di distribuzione Si esprime in termini percentuali, si calcola sia in rapporto al costo d'acquisto (C), sia in rapporto al prezzo di vendita (P). Si parla di margine di distribuzione (D) come di mark-up (o "ricarico") e di"sconto". Abbiamo diverse formule di calcolo: Costi di distribuzione (CD) ➨ CD = Pcf - Ppa Pcf = prezzo pagato dal consumatore finale Ppa = prezzo pagato al produttore dal primo acquirente Margine di distribuzione (MD) = volume d’affari del canale (VA) MD = ∑ md n md = Pv - Pa n = margini dei diversi intermediari In un sistema di distribuzione indiretto, il margine di distribuzione è uguale alla somma dei margini dei distributori IL MARGINE DEL DISTRIBUTORE (D) = prezzo di vendita - costo d'acquisto = D = P - C IL MARGINE DI DISTRIBUZIONE IN PERCENTUALE sul prezzo di vendita (sconto): D* = P-C / P sul costo di acquisto (mark-up): D° = P-C / C REGOLE DI EQUIVALENZA D*= D° /1 + D° D° = D* /1 - D* Calcolo del prezzo di vendita al cliente Costo di acquisto = 90€; Sconto = 25% Prezzo di vendita al dettaglio = 90€/ (1 - 0,25) = 90€/0,75 = 120€ I margini di distribuzione sono espressi in relazione al prezzo di vendita, ma la prassi può variare fra un settore e l'altro e fra un'impresa e l'altra, inoltre dipende dalla posizione occupata dall'intermediario nella rete e remunera la funzione o le funzioni esercitate. In alcuni casi, l'intermediario beneficia di più margini. Confronto tra prezzo di listino, di fattura e finale I margini di distribuzione costituiscono solo una parte del margine totale, bisogna distinguere tra; ➤prezzo di listino è il prezzo ufficiale, pubblicato nel tariffario o nel listino dell'azienda. ➤prezzo di fattura è il prezzo di listino al netto delle deduzioni "in fattura" che andrebbero conteggiate in aggiunta allo sconto standard per il distributore, per esempio, di sconti speciali al distributore, sconti all'utente finale e promozioni in fattura. ➤prezzo finale è il prezzo di fattura senza le deduzioni "aggiunte fuori fattura", come lo sconto per i pagamenti in contanti, i costi del conto clienti, le indennità, i rimborsi, i programmi promozionali fuori fattura e le spese di spedizione, inoltre confezioni speciali o supporto tecnico.. sottraendo dal prezzo finale il costo di questi servizi si ottiene il margine finale, ossia la misura della redditività del prodotto. Confronto fra costi di distribuzione Il margine di distribuzione remunera le funzioni e i compiti della distribuzione assunti dagli intermediari. Nel canale indiretto lungo, la maggior parte dei compiti fisici di distribuzione (stoccaggio e trasporto) sono svolti dai grossisti e i costi sono proporzionali al volume d'affari del fabbricante e coperti dal margine del grossista e del distributore. Il produttore deve mantenere un servizio commerciale minimo, con spese fisse a suo carico ridotte però l'impresa esercita un controllo scarso sull'organizzazione di vendita. Nel canale indiretto breve, la quota di spese fisse diventa preponderante rispetto al costo totale di distribuzione; il fabbricante deve sostenere le spese della distribuzione fisica, organizzare una rete di magazzini e un'amministrazione delle vendite, sugli oneri finanziari prodotti dalla gestione delle scorte e del conto vendita della clientela, come pure la funzione di vendita. L'adozione di questo canale implica per il fabbricante, un rischio finanziario maggiore, però l'impresa è in grado di esercitare un miglior controllo sulla propria organizzazione commerciale, essendo in contatto diretto con la domanda finale. L'indice di redditività di ciascuno di essi si calcolerà nel modo seguente: R = volume d'affari - costi di distribuzione /costi di distribuzione dove R rappresenta una valutazione dell'indice di redditività previsto, tenendo conto dell'insieme dei costi che ogni canale comporta. 16.8 L'impatto di internet sulle decisioni di distribuzione Internet sta migliorando l'efficienza dei mercati, creando situazioni prossime alla concorrenza pura o perfetta, l'impresa che controlla l'accesso dei prodotti sul mercato possiede un importante vantaggio competitivo. Nell'e-business, invece di vendere ciò che produce, l'impresa virtuale vende ciò che può offrire, non importa chi provvederà al processo di fabbricazione dei prodotti. La tentazione di disintermediazione Internet potrebbe consentire alle imprese di trattare direttamente con il cliente finale, scavalcando le reti di distribuzione esistenti e riducendo i costi di transazione, si definisce disintermediazione. Prima di considerare la disintermediazione, è utile verificare se ciascuna applicazione online "completa" o "sostituisce" le operazioni offline, in molti casi, la soluzione migliore è data da una combinazione delle due, promuovendo in tal modo la complementarietà. Andare contemporaneamente online e offline? Offrendo gli stessi prodotti agli stessi clienti, con la stessa marca contemporaneamente online e offline, si possono generare dei forti conflitti di canale, possono essere: Conflitti interni ⟹ quelli tra due o più canali di commercializzazione impiegati dall'impresa; esistono 4 tipi di conflitti interni: 1. Cannibalizzazione tra canali: la creazione di un nuovo canale di vendita può determinare una ridistribuzione del volume complessivo di vendite tra i canali, che si traduce in una cannibalizzazione dei canali esistenti, a favore di quelli nuovi. 2. Sottoutilizzazione delle infrastrutture fisiche: i canali di vendita al dettaglio necessitano di Investimenti in beni materiali come negozi, uffici... L'ottimizzazione del numero, delle dimensioni e dell'utilizzazione di queste risorse è importante, se volumi consistenti di vendite vengono spostati online, l'equilibrio potrebbe saltare, con un impatto negativo sui costi totali. 3. Discriminazione di prezzo tra I canali: l'impresa che utilizza anche un canale di distribuzione online si troverà a competere con imprese che operano esclusivamente su Web e che hanno costi e prezzi più bassi, ciò la spingerà a ridurre i prezzi online, causando possibili problemi con i propri clienti tradizionali, i quali potrebbero ritenere di pagare troppo offline. 4. Desincronizzazione dei canali: i clienti non distinguono tra i canali di vendita per la stessa marca, ma selezionano semplicemente il canale più conveniente, aspettandosi un certo grado di integrazione tra l'online e l'offline. Conflitti esterni ⟹ quando operatori terzi indipendenti sono coinvolti nella rete distributiva. 1. Eliminare i dettaglianti tradizionali: nel momento in cui i canali online tolgono volume d'affari ai canali tradizionali, questi ultimi possono ritirare il loro supporto ai prodotti dell'azienda e passare alla concorrenza. 2. Perdere Il controllo del canale: I produttori cercano di controllare i canali che utilizzano, impostando delle quote di vendita per area o per regione e fornendo linee guida rigorose in materia di presentazione e promozione del prodotto, è difficile mantenere lo stesso controllo sul canali online. 3. Spostamento del valore a monte: la fornitura di servizi e di informazioni direttamente da parte dei produttori riduce il ruolo e il valore aggiunto dei rivenditori, le cui funzioni sono limitate alle attività di distribuzione fisica, che sono peraltro le più costose. Esistono delle opzioni per conciliare i canali online e non, che riducono i potenziali conflitti: • inserire sul sito web dell'impresa una presentazione e un catalogo di prodotti senza listino prezzi, in modo, tale che i distributori percepiscono il sito come supporto promozionale; • usare nel sito web lo stesso prezzo di mercato, ma aggiungere le spese di consegna, mantenendo attraente l'offerta del distributore tradizionale; • vendere sul sito web, ma riconoscendo una provvigione ai distributori situati nella zona geografica in cui il prodotto è venduto; • adottare la stessa politica di prezzo dei distributori.
TITOLO I PRINCIPI Art. 1 – Personalità giuridica e principi fondamentali 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Università". 2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali. 3. L'Università è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo. 4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'Università, l’attività amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. Simboli dell'Università sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore. 7. L’Università conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira. Art. 2 – Finalità istituzionali 1. L’Università, a riconoscimento dell’inderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. Fini primari dell’Università sono la ricerca e la didattica che l’Ateneo persegue promuovendo l’organizzazione, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l’ausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. 3. L’Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell’Ateneo. 4. L’Università si impegna ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. A garanzia dell’effettività delle tutele riconosciute è istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 5. L’Università si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilità, di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. 6. L’Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l’autonomia della ricerca e dell’insegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. L’Università, soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità. 8. L’Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualità e dell'eccellenza. 9. L’Università avversa l’utilizzo dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell’uomo e della pacifica convivenza fra i popoli. 10.L’Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture. 11.L’Università garantisce il principio dell’accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello «spazio europeo dell’apprendimento permanente». 12.L’Università contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme. 13.L’Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo. Art. 3 – Ricerca e didattica 1. L'Università garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati. 2. L’Università adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonché della qualità e della produttività delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Università incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. L’Università eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 4. L’Università promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell’uomo, nonché la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale. 5. L’Università promuove la gestione in qualità delle attività di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine l’Università incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualità e l’accreditamento delle sue strutture e delle attività collegate. 6. L'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 7. L'Università, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell’interesse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalità disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. L'Università può commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e di servizio. Art. 4 – Rapporti Internazionali 1. L’Università ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualità di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato; d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali; e) favorisce l’attrazione dall’estero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli. 2. L’Università collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 3. L’Università provvede a strutture per l’ospitalità anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Articolo 5 – Diritto allo studio 1. L'Università promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate. 2. L’Università favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società. 3. L'Università collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 6 –Principi organizzativi 1. L’Università assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso l’utilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando l’uso degli strumenti telematici e di semplificazione. 2. L’Università, in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietà, si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dell’Ateneo. 3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nell’Albo Ufficiale on line di Ateneo. 4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente Statuto, una indennità di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. (Comma così modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 5. L’Università è rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. L’Università può altresì avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalità previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) Articolo 7 – Trasparenza e Informazione 1. L'Università riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza sono il sito web di Ateneo e l’Albo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalità stabilite da Regolamento. 3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato secondo modalità stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Gli appartenenti alla comunità universitaria di cui all’art. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Università concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nell’area riservata al personale, secondo modalità stabilite da Regolamento. Articolo 8 – Altre attività 1. L'Università favorisce le attività sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresì, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. TITOLO II SOGGETTI Art. 9 – Comunità Universitaria 1. L’Università realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunità. 2. La comunità universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 3. I valori fondamentali della Comunità Universitaria sono determinati dal Codice Etico dell’Ateneo. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, previa istruttoria da parte di una Commissione Etica di Garanzia nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalità previste dal Codice Etico. (Comma così modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 4. Le componenti della comunità partecipano alla vita universitaria con pari dignità, secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza. 5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l’Università Federico II possono continuare a far parte della comunità universitaria attraverso l’Associazione Federiciana “Ex Alumni”. Art. 10 – Studenti 1. Sono studenti dell’Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per l’elettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza all’interno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonché gli studenti stranieri la cui mobilità sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunità universitaria, l'Università può determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico. 3. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonché delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università. 5. Gli studenti possono partecipare all'attività di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto. 7. L'Università può stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonché alle cooperative studentesche. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali. Art. 11 – Professori e Ricercatori 1. In conformità ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell’Ateneo. 2. I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università. Le attività di didattica, ricerca nonché gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore. (Comma così modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 3. Ai professori e ai ricercatori può essere riconosciuta la titolarità di fondi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio è riservata ai professori a tempo pieno. E’ altresì riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento delle attività per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito. Art. 12 – Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dell’Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nell’ambito dell’Amministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 3. L’Università, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la più ampia partecipazione. 4. I Dirigenti, nell’ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono l’attività di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dell’università; d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, l’azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende. 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'Università può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dell’ufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dell’interessato. 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dall’art. 19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. TITOLO III ORGANI CAPO I ORGANI DI GOVERNO Art. 13 – Organi 1. Sono organi dell’Università: a) Il Rettore; b) Il Senato accademico; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Direttore generale; e) Il Nucleo di Valutazione; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 14 – Il Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Università, esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) emana i Regolamenti; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; f) propone il conferimento dell’incarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione. g) assume l’iniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori; h) accerta la legittimità degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, per l’attività di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; j) in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell’organo competente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti; l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza; m) conferisce procura alle liti; (Comma così modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 3. L’ufficio di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva dell’Università, con incarichi elettivi presso altre Università italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale. 4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell’attività didattica. Art. 15 – Elezione del Rettore 1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. 2. L’elezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile. 4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dell’Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto. 5. L’elezione è indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianità nel ruolo prevale la maggiore anzianità anagrafica. 6. Il corpo elettorale è convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con l’indicazione di tre date, compresa quella dell’eventuale turno di ballottaggio. L’avviso di convocazione è pubblicato nell’Albo Ufficiale on line dell’Università disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed è inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto. 7. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica. L’eletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per l’Università. 8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando l’avviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione. 9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica all’atto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi. 10.Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico – comunque non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato del Rettore – a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato secondo modalità analoghe a quelle previste per l’elezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 16 – Il Prorettore e i delegati del Rettore 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso l’Ateneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il Prorettore può richiedere al Rettore una limitazione dell’attività didattica. 3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dell’Ateneo. Il Rettore può revocare la delega. Art. 17 – Il Senato accademico 1. Il Senato accademico è l’organo che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attività culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonché in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole; g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti; h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione; i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Università; j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale; k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale; l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dell’incarico di Direttore generale; m) esprime parere obbligatorio in merito all’ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo; n) stabilisce il calendario accademico; o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti; p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dell’Ateneo; q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; r) determina i criteri generali per la promozione e l’attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per l’internazionalizzazione; s) definisce la politica dell’Ateneo per il diritto allo studio; t) può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato. L’adunanza convocata per la mozione di sfiducia è presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3); u) può conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalità di maggiore efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina; w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. 3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Art. 18 – Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico è composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) 8 Direttori di Dipartimento; c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti; e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale. 2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nell’Ateneo; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresì, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato. 3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è biennale, nonché dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato è triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta. 4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante. Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del Rettore. 2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal Rettore. 3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 6. E’ vietato il conferimento dell’incarico al personale dipendente dell’Università. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 9. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Art. 22 – Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonché quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti all’attività gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualità, efficacia ed efficienza. 2. Il Nucleo è organo indipendente e l’Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall’ANVUR: a) verifica la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all’art.32; b) verifica l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010; c) nell’area medica e veterinaria verifica anche l’integrazione fra l’attività didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) svolge, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilità della organizzazione delle attività di didattica e di ricerca, nonché sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole; f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l’ottimizzazione della organizzazione delle attività di didattica e di ricerca; g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree honoris causa; i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integrità dei controlli interni; j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sull’attività svolta. Art. 23 – Composizione del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri: a) un professore dell’Ateneo a tempo pieno; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di Università che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con l’Ateneo, né debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politicoelettive nei tre anni precedenti l’assunzione della carica; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l’Ateneo. 2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. 3. La funzione di Coordinatore del Nucleo è attribuita al professore di ruolo dell’Ateneo designato dal Senato accademico. 4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità. I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito web dell’Ateneo. Dall’esame dei curricula degli aspiranti deve risultare che l’esperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nell’Ateneo. 5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti. 6. I componenti durano in carica quattro anni, con l’eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. L’incarico può essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Comma così modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 7. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 24 – Direttore generale 1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui all’art. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 2. L’incarico di Direttore generale dell’Ateneo è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il Direttore generale viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. Il contratto ha la durata di tre anni. L’incarico può essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonché dell’economicità, efficienza ed efficacia e funzionalità delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall’apparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora l’incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare: a) cura l’attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell’Università e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra l’altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico; d) nell’ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell’Università, provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti all’attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo Università – Regione stipulato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dall’Azienda ospedaliera universitaria Federico II; e) procede, anche mediante mobilità, all’assegnazione del personale tecnico- amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dell’Ateneo, fatta eccezione per il personale tecnico–amministrativo utilizzato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione – Università, stipulato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali; f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici; g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall’apparato amministrativo di propria esclusiva competenza; h) indirizza, coordina, controlla e valuta l’attività degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità ed urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l’azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione – Università stipulato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II; j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità; k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali; m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; n) nell’ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell’Università ed agli organi delle altre strutture di Ateneo. o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Università. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) 7. Il contratto con il Direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto. 8. Il Direttore generale può nominare – nell’ambito dei Dirigenti in servizio presso l’Ateneo – un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale. CAPO II ALTRI ORGANI Art. 25 – Consiglio degli Studenti 1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nell’ambito dei processi decisionali degli organi di governo dell’Università, il Consiglio degli Studenti esprime parere su: a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti; b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici; c) le tasse e i contributi degli studenti; d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed all’utilizzo delle stesse; f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall’espressione del parere. 3. Il Consiglio può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dell’Ateneo; formula, altresì, proposte agli Organi di governo dell’Università su tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione. Art. 26 – Composizione del Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti è convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente è membro del Senato accademico. 4. Le modalità di elezione, nonché di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 27 – Comitato Unico di Garanzia 1. È istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di seguito CUG, che: a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell’Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull’orientamento sessuale, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l’età; b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle; c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato; d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale; e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) assicura l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il CUG assume, altresì, nell’ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio. 3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio è integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrà diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresì membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. I componenti del CUG devono essere in possesso di: a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG; b) adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni; c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura. 6. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo. 7. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti. 8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 9. Il CUG è organo indipendente e l’Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 10.Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 28 – Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l’invito a manifestare la disponibilità ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso l’Ateneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma così modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età. 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 5. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 9. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese. 10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico. (Comma abrogato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015). TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA Art. 29 – Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dell’Ateneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attività didattiche e formative; c) delle attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attività sono svolte, nell’area medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dell’area medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori sulla base dell’appartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento può essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertà di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede l’afferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell’ordinamento didattico secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di cinquanta unità. Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarà concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarà automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresì autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnicoamministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. Modalità di funzionamento e di esercizio delle loro attività sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. L’organizzazione amministrativa è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. 8. Uno o più Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purché siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilità di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale è necessario che il Dipartimento o l’insieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o l’insieme di dipartimenti assicuri la copertura di più del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sull’attivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarà coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nell’area medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di Scuole di Specializzazione con l’obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nell’area medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12.Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attività didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attività didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore è individuato ai sensi dell’articolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13.I Dipartimenti: a) svolgono le attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientificodisciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per l’assegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per l’attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell’equilibrio delle attività didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nell’area medica e veterinaria terrà conto anche dell’attività integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico; e) nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14.Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. Allegato n. 1 15. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le modalità indicate nel Regolamento di Ateneo in materia; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalità stabilite dal Regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al Direttore del Dipartimento può essere riconosciuta una indennità di funzione nella misura determinata secondo le modalità previste all’art. 6.4 dello Statuto ( ). c) l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al precedente comma 15 lett. b), quest’ultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre anni; il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 19. Nell’area medica l’attività assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-Università ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno l’area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessità di potenziamento dell’attività formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalità di elezione della Giunta di Dipartimento nonché le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti. Art. 30 – Scuole 1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Scuola. Nell’area medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Le Scuole coordinano le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dell’offerta formativa e per la tutela della qualità della didattica. Nell’area medica la Scuola deve garantire l’integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire l’accesso e lo svolgimento dell’attività assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l’espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca. 4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo l’internazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti. 5. La Scuola, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, per un più efficace ed efficiente funzionamento, può ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza. 6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nell’area medica la Scuola interagisce con l’Azienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza. 7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. Modalità di funzionamento e di esercizio delle loro attività sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 8. Una Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unità. 9. Il Consiglio è l’organo deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola: a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola; b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi così individuati: b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non può essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b); b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti aderenti alla Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo, purché sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; 10.Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo. 11.La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 12.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di una o più Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei. 13.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con l’obiettivo di favorire la formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti dalla legge, ivi compresa l’area medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri. 14.Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 15.Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell’equilibrio delle attività didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l’attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 16.Nell’area medica la Scuola è l’unica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dell’Università attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruità e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attività didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali. 17.Nell’area medica, al fine di promuovere l’approfondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, è istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attività biomediche. 18.Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell’attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico. 19.Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse. 20.Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni può assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti. 21.L’Ateneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attività. Art. 31 – Centri speciali per la didattica 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare complessità organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare l’attività formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di assicurare le necessarie attività di coordinamento dei relativi corsi di studio incardinati in più Dipartimenti afferenti a Scuole diverse. 2. Le modalità di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello dipartimentale. Art. 33 – Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra più Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e l’organizzazione delle attività di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attività didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 2. L'istituzione e l’attivazione dei Centri di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell’Università, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne l’efficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e l’attribuzione di spazi a carico delle stesse, nonché verificare la sussistenza di un’adeguata capacità attrattiva di risorse dall’esterno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi. 5. L'attività dei Centri, la sostenibilità finanziaria e l’efficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico può delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto l’istituzione del Centro. L’eventuale disattivazione del Centro interdipartimentale è disposta con Decreto del Rettore. 6. L’organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. L’organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformità alla convenzione istitutiva. Art. 34 – Centri di servizio interdipartimentali 1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attività di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a più Dipartimenti dell’Università. 2. L'istituzione e l’attivazione dei Centri di servizio interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell’Università, su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. L’organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca. Art. 35 – Centri di servizio dell’Ateneo 1. I Centri di servizio dell’Ateneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per l’Università, attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualità dei processi. 2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dell’attività svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione. 3. L’istituzione dei Centri di servizio dell’Ateneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalità istituzionali, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresì contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento. 4. I Centri di servizio dell’Ateneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnicoamministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto delle priorità istituzionali, attività in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni. 5. I Direttori dei Centri di servizio dell’Ateneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'Università con specifica qualificazione nelle materie oggetto dell’attività dei Centri medesimi. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Art. 36 – Azienda agraria e zootecnica 1. L’Azienda agraria e zootecnica è una struttura ausiliaria per le attività dell’Università nell’ambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nell’area delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. L’Azienda, in particolare, è costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante l’adozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica. 2. L’Azienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le modalità di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformità alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio. Art. 37 – Orto botanico 1. L'Orto botanico dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonché di assicurarne la ricerca e la divulgazione. 2. L'Orto ha, altresì, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nell’annesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica. 3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalità di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento. Art. 38 – Azienda ospedaliera universitaria 1. L'Azienda ospedaliera universitaria è costituita, con autonoma personalità giuridica, dall'Università d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalità e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università. 2. L'Università concorre alle attività assistenziali dell’Azienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dell’attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e l’Università. 3. La gestione dell’Azienda ospedaliera universitaria è informata al principio dell’autonomia economico-finanziaria. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietà dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. 5. La gestione dell’Azienda ospedaliera universitaria deve essere informata all’esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. Art. 39 – Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università, garantendo la razionalizzazione e l’efficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dell’Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell’Università, inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche. 2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 3. L’Università garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi. Art. 40 – Sistema museale 1. Il Sistema museale dell'Università, costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'Università. 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra più Università, o con soggetti pubblici e privati. Art. 41 – Tutorato e monitoraggio sull’efficacia dell’offerta didattica 1. L'Università organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato è obbligatorio nei corsi erogati con la modalità della formazione a distanza. 2. L’Università, attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinché se ne rimuovano le cause; c) cooperare con l’ente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valutare anche attraverso l’analisi dei tempi e dei modi dell’ inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori; e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Art. 42 – Altri servizi per gli studenti 1. L'Università, anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dall’Amministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 2. L'Università istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi. 3. L'Università favorisce lo svolgimento di attività di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa. Articolo 43 – Formazione post lauream 1. L’Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnicoscientifico post lauream, nonché corsi di aggiornamento per la formazione continua. 2. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo. Art. 44 – Titoli di studio universitari 1. L'Università rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Art. 45 –Attività didattica 1. L’attività didattica è erogata dai Dipartimenti. 2. Cooperano alle attività didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. 3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dell’Ateneo. 4. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico. Art. 46 – Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietà all’organizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento può esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dall’art. 29, comma 12. 2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento. 3. Il Coordinatore: a) convoca e presiede la Commissione; b) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola; c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica; d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dell’offerta formativa. 4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 5. La Commissione: a) coordina l'attività didattica; b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c) sperimenta nuove modalità didattiche; d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito all’Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento; e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. 6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento. Art. 47 – Dottorato di ricerca 1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone l’attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per l’organizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. 3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinità tematiche, al fine dell’ottimizzazione delle risorse e delle attività didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.
1 La cottura La cottura consiste nella trasmissione di calore da una sorgente a un alimento. In particolare, si parla di cottura quando si espone un alimento a una temperatura superiore a 40 °C. Molti alimenti devono essere cotti per: • diventare commestibili, oppure più digeribili e gradevoli; • prolungare la conservabilità; • diventare più sicuri dal punto di vista igienico e microbiologico. Con la cottura: • si applica una temperatura > 40 °C; • l’alimento si scalda; • le caratteristiche fisiche e chimiche dell’alimento si modificano definitivamente a seguito del rialzo termico. Ad esempio, l’acqua si trasforma in vapore a 100 °C alla pressione di 1 atm (mentre solidifica a 0 °C). Il burro fonde (ma non cuoce) al di sotto di 40 °C. Da che cosa dipendono la temperatura e il tempo di cottura? Con la cottura, l’alimento, scaldandosi, assorbe calore. La temperatura di cottura, cioè la quantità di calore da applicare nei processi di cottura, dipende: • dal peso dell’alimento (la temperatura di cottura aumenta proporzionalmente al peso dell’alimento); • dalla composizione dell’alimento, in particolare dal suo contenuto in acqua (per scaldare un alimento umido serve più calore). Il tempo di cottura (cioè la durata dell’esposizione al calore) varia in base: • alla tecnica di cottura applicata; • al recipiente di cottura (materiale, sagoma); • alla forma dell’alimento. A parità di condizioni, l’olio si riscalda più velocemente dell’acqua perché il calore specifico dei grassi è pari a circa la metà di quello dell’acqua. Calore È una forma di energia legata al moto disordinato delle molecole che si trasmette da un corpo più caldo a uno più freddo, 昀椀no al raggiungimento dell’equilibrio termico. L’unità di misura del calore è il joule (J). In cucina si usa la chilocaloria (kcal), un multiplo della caloria equivalente al calore necessario per aumentare di 1 °C la temperatura di un chilogrammo, ovvero un litro, di acqua (1 kcal = 4,184 kJ; 1 kJ = 0,239 kcal). Calore speci昀椀co È la quantità di calore che serve per aumentare di 1 °C la temperatura di un chilogrammo di un materiale.TEORIA / UDA 4 Le tecniche e le preparazioni di base 153 Come si trasmette il calore? Il calore si trasmette dal corpo più caldo a quello più freddo. Ciò può avvenire in diversi modi: per conduzione, per convezione e per irraggiamento. In tutte le tecniche di cottura una delle tre modalità risulta dominante, ma agisce combinandosi con le altre. Nelle cotture per conduzione e per convezione è sempre presente un mezzo di conduzione, che può essere l’acqua, il vapore acqueo, una sostanza grassa, l’aria o il recipiente di cottura. Conduzione • I due corpi (generalmente solidi) sono a contatto diretto e hanno temperature diverse (l’uno è caldo e l’altro è più freddo) • Non c’è spostamento di materia (il calore si trasmette attraverso la materia) • La quantità di calore trasferito dipende dalla composizione dei due corpi ed è proporzionale alla differenza di temperatura e alla superficie di contatto Esempio: cottura alla piastra o in padella Irraggiamento • I due corpi non sono a contatto diretto: il passaggio del calore avviene nel vuoto o nell’aria • Il corpo caldo emette onde elettromagnetiche (raggi infrarossi) che sono assorbite dal corpo freddo Esempio: cottura in forno, cottura in forno a microonde, cottura allo spiedo, cottura alla griglia Convezione • È presente un fluido, cioè un liquido (olio, acqua) o un gas (aria, vapore) • Si produce uno spostamento di materia: il fluido si riscalda, si espande verso l’alto e produce correnti convettive che, muovendosi, favoriscono lo scambio di calore Esempio: bollitura (in acqua), frittura (in olio) ESERCIZIO 1 Nella trasmissione per conduzione i due corpi sono a contatto diretto V F 2 Nella trasmissione per convezione si formano correnti convettive che favoriscono lo scambio di calore V F 3 Nella trasmissione per irraggiamento i due corpi non sono a contatto diretto V F 4 Nella trasmissione per irraggiamento è sempre presente un mezzo 昀氀uido V F
Processo costruttivo : modalità esecutive utilizzate per la realizzazione di ogni parte costitutiva dell’edificio. La scelta deve essere riferita ad aspetti contingentati come: la cultura tecnologica locale, gli obbiettivi economici, capacità di organizzazione nel lavoro del cantiere, sistemi di approvvigionamento dei materiali. Fasi del processo costruttivo: Programmazione (rilevamento esigenze, scelta dell’obbiettivo, studio o progetto di fattibilità, definizione dell’intervento edilizio) Progettazione (formato da metaprogetto, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo) Realizzazione (affidamento dell’appalto, stipula del contratto, nomina del direttore dei lavori, gestione e controllo delle fasi esecutive, collaudo dell’opera) Gestione e dismissione ( esercizio impianti tecnici, manutenzione, recupero, demolizione) Gli attori di questo processo sono degli Enti ( Pianificatori, normatori, di Attuazione) In passato il processo costruttivo si basava sul sistema costruttivo tradizionale (cioè nella realizzazione delle murature portanti) Da trent’anni a questa parte è cambiato: tecnologie più evolute, razionalizzazione del cantiere. Anche l’introduzione del cls armato ha cambiato radicalmente: necessità di separare in modo più netto le attività destinate alla realizzazione di fondazioni, strutture portanti e opere di completamento. Così anche dal maggiore sviluppo delle macchine da cantiere, di molteplici attrezzature, di materiali innovativi. Tipologie di sistemi costruttivi: Tradizionale : realizzazione di ogni elemento direttamente in cantiere (basso contenuto tecnologico, alto contenuto di lavoro) Razionalizzato o ibrido : vantaggio di efficenza costruttiva e quindi economico , ha strutture portanti di calcestruzzo armato ma permette l’uso anche di elementi caratteristici di altri sistemi costruttivi ) Industrializzato o a pie d’opera : elementi strutturali realizzati direttamente in cantiere utilizzando diverse tipologie di casserature; processo produttivo basato su 24h in cui viene fatto tutto ( dalla posata delle casserature al compattamento del getto) Queste casserature possono essere di diverso tipo: Tunnel, usato per gli interventi di grandi dimensioni (crea una canna pari a un piano dell’edificio) , Banches et Tables , ampiamente utilizzata il vantaggio è la velocità , Sistema Grigliato tipo Peri Gridflex crea un piano di sicurezza per gli operatori permette di creare dei solai con 33 cm di spessore, Sistema Alumecano stessa funzione del precedente Prefabbricazione : processo che prevede la scomposizione dell’edificio nelle sue parti, preparazione elementi in un luogo diverso dal cantiere. La prefabbricazione può essere fuori d’opera, a piè d’opera, a pie di fabbrica. Fasi: produzione viene fatta con stampi metallici , vengono inserite in officina direttamente gli infissi e la tubazioni, gli elementi finiti vengono trasportati in cantiere e assemblati. Gli elementi possono essere classificati in base a tre criteri: geometrico (monodimensionale, bidimensionale, tridimensionale), del peso (leggera: ciò che non è strutturale ne portante, pesante: elementi bidimensionali e tridimensionali,strutturali e portanti), del sistema prefabbricato (chiuso: prevede che si usino solo elementi del sistema prefabbricato, meno flessibile e meno economico , aperto: elementi del sistema integrati con altri sistemi costruttivi) Prefabbricazione metallica: preparazione in officina del elementi, il montaggio avviene tramite bullonature e saldature elettriche, può essere totale o parziale\mista Sistemi costruttivi lignei di tipo prefabbricato: numerosi vantaggi. Ballon Frame: montanti che hanno l’altezza di due piani collocati ad un interasse di 45 cm, connessione mediante chiodatura, basta un solo uomo per montare tutto. Paltform frame: evoluzione del Ballon, montanti ogni 3m max, ogni piano funge da piattaforma per i piani superiori, fondazioni a platea. Blockbau: soprattuto edifici di uno o due piani, forma primordiale delle costruzioni. Setti portanti e sopra delle travi (panconati), incastro maschio-femmina, connessione al terreno mediante un solaio areato, all’involucro invece viene aggiunto uno strato di isolante. Sistema a travi e pilastri: sistema tradizionale riletto in chiave moderna. Montanti lignei verticali ed elementi orizzontali posti a breve distanza di “interasse”, nelle intercapedini c’è l’isolamento Sistemi a panelli intelaiati : dotato di un telaio leggero fatto di segati e dei pannelli formati da più strati incollati tra loro (completo di aperture) X-Lam : pannello monolitico formato da un compensato strutturale di legno massiccio formato da lamelle poste a strati incrociati, arrivano in cantiere pretagliati (basamento a platea, per impedire che il sisma ribalti o faccia scorrere la parete ) Differenza calcestruzzo armato gettato in opera e calcestruzzo precompresso: il primo copre una luce di 5,5\ 6m , il secondo se ha solo la trave precompressa 7,2 m e 10 se ha sia la trave che il solaio.
Che cosa sono le Esposizioni Universali Le Esposizioni Universali sono grandi eventi internazionali pensati per presentare al pubblico i risultati più significativi raggiunti dall’umanità in un determinato periodo storico. Non sono semplici fiere commerciali, ma vere e proprie messe in scena del progresso, in cui tecnologia, scienza, arte e cultura vengono organizzate per raccontare una visione del mondo. Ogni esposizione costruisce un racconto: ciò che viene mostrato non serve solo a stupire, ma a comunicare un’idea di futuro, di sviluppo e di identità collettiva. In questi eventi, i prodotti industriali convivono con opere artistiche, architetture sperimentali e manifestazioni culturali. Le Esposizioni Universali diventano così spazi in cui si intrecciano economia, politica, cultura e immaginario, offrendo una fotografia molto precisa delle priorità e delle aspirazioni di una società in un determinato momento storico. Quando nascono La prima Esposizione Universale si tiene a Londra nel 1851, in piena Rivoluzione Industriale. È un periodo di profonde trasformazioni: le macchine modificano il lavoro, le città crescono rapidamente e la produzione industriale assume un ruolo centrale nella vita economica e sociale. In questo contesto nasce l’esigenza di mostrare al mondo i risultati di queste trasformazioni, celebrandole come segni di progresso e modernità. Da quel momento, le Esposizioni Universali diventano eventi ricorrenti, organizzati nelle principali capitali europee e, in seguito, anche in altre parti del mondo. Ogni nuova esposizione si inserisce in un dialogo con le precedenti, aggiornando il racconto del progresso in base ai cambiamenti storici e tecnologici in atto. L'organizzazione delle Esposizioni Le Esposizioni Universali sono organizzate come grandi città temporanee, progettate per esistere solo per la durata dell’evento. Lo spazio espositivo viene suddiviso in padiglioni, ciascuno dedicato a una nazione, a un’azienda o a un tema specifico. Questa struttura permette di affiancare linguaggi, culture e visioni del mondo molto diverse tra loro, offrendo al visitatore un percorso fatto di continui cambi di prospettiva. Un elemento centrale di queste architetture è la loro temporaneità. La maggior parte dei padiglioni nasce con l’idea di essere smontata al termine dell’esposizione: non devono durare nel tempo, ma comunicare un’idea, sperimentare soluzioni nuove, sorprendere il pubblico. Proprio questa caratteristica rende le Esposizioni Universali un terreno ideale per la sperimentazione architettonica, artistica e tecnologica. La provvisorietà consente di osare, di testare forme e linguaggi che difficilmente troverebbero spazio in edifici destinati a una lunga durata. Tuttavia, in alcuni casi, l’impatto simbolico di queste strutture è talmente forte da superare la loro natura effimera. Alcuni padiglioni o monumenti, nati come costruzioni temporanee, colpiscono profondamente l’immaginario collettivo e finiscono per diventare permanenti, trasformandosi in veri e propri simboli della città che li ospita. È il caso di edifici che, da semplici elementi espositivi, diventano punti di riferimento identitari, riconoscibili in tutto il mondo. Questa tensione tra temporaneo e permanente è uno degli aspetti più affascinanti delle Esposizioni Universali. Da un lato, esse sono luoghi del provvisorio e del possibile; dall’altro, in alcuni casi, lasciano tracce durature che continuano a influenzare il paesaggio urbano e la memoria collettiva. Anche in questo senso, le Esposizioni riflettono i cambiamenti storici: ciò che nasce come esperimento può, col tempo, diventare parte stabile dell’identità di un luogo. Le esposizioni principali tra '800 e '900 Nel corso del tempo alcune Esposizioni Universali assumono un ruolo particolarmente significativo. Londra 1851 mette al centro l’industria e la produzione meccanica, mentre Parigi 1889 diventa il simbolo della Belle Époque, un periodo di fiducia nel progresso e nella modernità, rappresentato emblematicamente dalla costruzione della Torre Eiffel. L’Esposizione di Parigi del 1900 celebra invece l’elettricità, le nuove forme di comunicazione e il rapporto sempre più stretto tra tecnologia e vita quotidiana. Nel secondo Novecento, eventi come Bruxelles 1958 e Osaka 1970 riflettono un mondo profondamente cambiato, segnato dalla diffusione dell’elettronica, dai nuovi mezzi di comunicazione e da una crescente attenzione all’ambiente e allo spazio. Hannover 2000, infine, testimonia l’ingresso in una fase storica caratterizzata dalla globalizzazione e dalla necessità di riflettere in modo critico sullo sviluppo sostenibile. Che cosa presentano le Esposizioni Le Esposizioni Universali presentano una grande varietà di contenuti. Accanto alle innovazioni tecnologiche – dalle macchine industriali all’elettricità, fino alle tecnologie digitali – trovano spazio architetture sperimentali progettate appositamente per l’evento. I padiglioni non sono semplici contenitori, ma spesso diventano essi stessi messaggi, simboli di una nuova idea di spazio e di futuro. Oltre agli oggetti materiali, le esposizioni propongono anche esperienze: immagini, suoni, installazioni e performance che coinvolgono direttamente il pubblico. In questo modo, ciò che viene presentato non è solo qualcosa da osservare, ma qualcosa da vivere e attraversare. Le tematiche proposte Le tematiche delle Esposizioni Universali cambiano nel tempo, seguendo l’evoluzione della società. Nell’Ottocento dominano l’industria, la macchina e il progresso tecnico, visti come strumenti di miglioramento della vita umana. All’inizio del Novecento, l’attenzione si sposta sulla modernità, sulla città e sulle arti, riflettendo una crescente consapevolezza culturale. Nel secondo Novecento emergono temi legati alla comunicazione, allo spazio e all’ambiente, mentre le esposizioni più recenti pongono al centro la sostenibilità, il dialogo tra culture e il rapporto tra uomo e tecnologia. Ogni tema racconta le domande e le preoccupazioni di un’epoca. Come cambiano nel tempo Con il passare dei decenni, le Esposizioni Universali cambiano profondamente forma e funzione. Da semplici esposizioni di oggetti e macchine diventano sempre più esperienze immersive, in cui il pubblico è coinvolto attivamente. Cambia anche il modo di presentare i contenuti: non più solo dimostrazioni tecniche, ma percorsi sensoriali e multimediali. Questo cambiamento riflette una trasformazione più ampia nel modo di comunicare e di percepire il mondo. L’esperienza diretta, il coinvolgimento emotivo e la dimensione sensoriale diventano centrali. Le Esposizioni Universali come specchio dei cambiamenti storici Le Esposizioni Universali funzionano come uno specchio della storia perché rendono visibili, in forma concreta, i grandi cambiamenti sociali, tecnologici e culturali. Osservare ciò che viene esposto, come viene esposto e quali temi vengono scelti permette di capire come una società interpreta il proprio presente e immagina il proprio futuro. Per questo motivo le Esposizioni Universali rappresentano un osservatorio privilegiato: in esse è possibile vedere il cambiamento mentre accade. Ed è proprio all’interno di questi contesti che anche la musica, entrando in contatto con nuove culture, nuovi spazi e nuove tecnologie, inizia a trasformarsi, preparando il terreno per le profonde rivoluzioni artistiche del Novecento.
Giulio cesare nacque nel centro avanti cristo e morì nel senso che fu ucciso nel 44 avanti cristo in una vita relativamente breve 56 anni che si colloca nel momento di passaggio drammatico da un sistema politico ad un altro dall'ordinamento tradizionale della città stato di roma ad un tipo di potere personale fortemente personale quindi la vita è di cesare proprio nel cuore di questo periodo quando affiora alla adolescenza all'uso della ragione egli è già un personaggio un personaggio malvisto perché si è legato per ragioni familiari tradizionali di schieramento anche politico alla famiglia di cinna fedele alleato e seguace di caio mario quindi sotto la dittatura di sila sicuramente un nemico ed e noi abbiamo su di lui varie biografie ma un elemento che ricorre in queste biografie e che silla uomo indubbiamente di grande capacità politica di grande intuito e di grande ferocia era convinto che andasse eliminato questo giovanotto perché pericoloso perché è talmente in gamba lo si vedeva già da giovanissimo da costituire un pericolo per l'ordinamento che sigla aveva instaurato secondo la tradizione roma viene fondata nel 753 avanti cristo da romolo che diventa anche il primo re della città per oltre due secoli roma è retta da una monarchia fino a quando tarquinio il superbo il settimo e ultimo re viene cacciato e viene instaurata la repubblica l'ordinamento repubblicano rimarrà in vigore per quasi cinque secoli durante i quali i romani porranno le basi del loro imponente impero la prima fase di questa espansione è dedicata alla conquista della penisola italiana tra il iii e il ii secolo avanti cristo roma allarga il proprio dominio su tutto il bacino del mediterraneo giungendo fino all'asia minore a farne le spese sono i cartaginesi di annibale ambientati nel corso delle tre guerre puniche e i macedoni la cui sconfitta segna la fine della potenza greca in questo lungo periodo lo stato romano si trova ad affrontare numerosi conflitti interni le lotte tra patrizi e plebei le rivolte popolari i durissimi scontri tra fazioni avverse tra il 133 121 i tribuni della plebe tiberio e gaio gracco propongono alcune riforme agrarie che mirano a una ridistribuzione delle terre in favore dei piccoli proprietari osteggiate da gli strati sociali più ricchi le riforme dei due fratelli vengono abolite ma segnano l'inizio di un lunghissimo periodo di scontri interni noto col nome di guerre civili che dura esattamente un secolo quando nasce cesare nel 100 avanti cristo la repubblica romana sta vivendo perciò una profonda crisi che ne mina le fondamenta al principio del primo secolo esplode un'insurrezione nelle province italiane i cui abitanti chiedono maggiori diritti è la cosiddetta guerra sociale repressa duramente dall'esercito romano capeggiato dal generale lucio cornelio silla silla sarà protagonista anche di una guerra civile che vede contrapposta la passione degli optimates gli aristocratici difensori dello status quo e i popularis i nobili favorevoli al cambiamento istituzionale il sanguinoso scontro vedrà la vittoria degli optimates di silla che nell 82 viene nominato dittatore con il compito di tentare una difficile pacificazione politica sia stato il trionfatore di una guerra civile ferocissima contro i mariani seguaci di caio mario ci dice in maniera sommaria e grossomodo ha un senso che capeggia uno schieramento conservatore sorretto da gli optimates e contrasta uno schieramento popularis di cui mario è l'uomo simbolo alla fine silla trionfare in questo conflitto i suoi avversari vengono fisicamente liquidati e la sua dittatura la dittatura esiste nell'ordinamento romano ma a termine cioè non può essere una carica vitalizia la sua dittatura stabilisce un un riordino un nuovo ordine della repubblica romana quindi si crea una situazione paradossale il potere personale fortissimo riordino dell'ordinamento tradizionale è fatta quest'opera di riordino costituzionale abbandono del potere si la compie un gesto indubbiamente straordinario a suo modo le ragioni per cui l'ha compiuto sono molteplici lascia la dittatura abbandona questo potere lo dismette per assistere da vecchio ormai morirà nell'anno 78 quindi poco dopo l'abbandono realizza tour a 78 avanti cristo per assistere al funzionamento del riordino che egli stesso aveva creato illusione ottica perché nell'anno 70 quindi appena pochi anni dopo cesare nel frattempo ha raggiunto i 30 anni i due consoli dell'anno 70 che sono niente meno che marco licinio crasso l'uomo più ricco di roma e che neo pompeo figlio di pompeo strabone pur rappresentando sostanzialmente forze sociali e politiche che consiglia erano state strettamente alleate abrogano l'ordinamento silano quindi con l'anno 70 si determinano una alleanza saldissima parrebbe dei due più potenti personaggi che sono sulla scena della politica romana un'alleanza personale politica e istituzionale attraverso la copertura del consolato che sembra stabilire un ritorno all ordinamento repubblicano tradizionale ivi compresa la restituzione ai tribuni della plebe delle loro importanti prerogative al tempo di giulio cesare la repubblica romana a oltre 400 anni di vita un lungo periodo durante il quale ha sviluppato un efficace organizzazione amministrativa l'esercizio del potere si fonda sulla suddivisione dei compiti tra il senato le assemblee popolari e i funzionari pubblici i cosiddetti magistrati il senato è l'istituzione che prende le decisioni più importanti in politica interna ed estera le assemblee popolari rappresentano l'elemento democratico della repubblica vi partecipano tutti i cittadini romani liberi escluse le donne e hanno come compito principale l'elezione dei magistrati i magistrati costituiscono il cardine della vita quotidiana ad essi infatti è affidata la gestione concreta dello stato ci sono innanzitutto i questori che si occupano delle finanze dell'erario gli edili che sovrintendono ai lavori pubblici al controllo dei prezzi e all'organizzazione dei giochi e i pretori a cui è demandata l'amministrazione della giustizia una figura di grande responsabilità è quella del tribuno della plebe istituita in seguito agli aspri conflitti sociali dei primi anni della repubblica i tribuni della plebe tutelano i diritti delle classi popolari e sono considerati sacri e inviolabili tra i magistrati la massima carica è quella dei consoli coloro che detengono il governo della città i consoli sono due esercitano il potere esecutivo e militare convocano e presiedono al senato comandano l'esercito in caso di guerra tutti questi incarichi hanno la durata di un anno e vengono ricoperti collegialmente una maniera questa per evitare le possibili tendenze dispotiche o monarchiche solo in caso di grave pericolo viene eletto il dittatore un governatore straordinario che assume in sé tutti i poteri fino alla conclusione dello stato di emergenza questa carica comunque può durare al massimo sei mesi vi è infine una carica religiosa che riveste un ruolo determinante nella vita di roma è il pontefice massimo che vigila sull'ortodossia del culto e presenzia alle manifestazioni pubbliche più importanti una figura influente anche dal punto di vista politico come comprende acutamente giulio cesare che per aiutare la sua scalata al potere riuscirà ad ottenere il pontificato nel 63 avanti cristo che accade nel frattempo del non più giovanissimo cesare caio giulio cesare appartiene a una famiglia la famiglia giulia di antichissima 1 bildt a patrizia però una famiglia economicamente non florida difficoltà economiche da un po di tempo non ci sono in famiglia personalità che hanno ricoperto il consolato che la carica più alta e più potente della repubblica quindi è un personaggio indubbiamente ragguardevole con una straordinaria capacità politica letteraria di influenza di clientele eccetera ma in difficoltà sicuramente di troppo rispetto ad una scena in cui ben due potentati si sono fatti avanti e per ora vanno d'accordo ma potrebbero prima o poi collidere il celebre aneddoto di cesare che quando è pro magistrato in spagna dice all'età mia alessandro magno aveva già conquistato il mondo e io per ora non ho ancora fatto lunedì memorabile è un aneddoto probabilmente verifico che però indica in maniera molto efficace il disagio in cui quest'uomo è venuto a trovarsi dando per assodato che l'aspirazione al primato ad una posizione di primato nella repubblica è per lui un dato acquisito dato dal quale non può prescindere quindi assistiamo riconsideriamo quanto abbiamo detto fino a ora ad un fenomeno significativo è a suo modo allarmante dentro l'ordinamento costituzionale repubblicano alternanza delle magistrature il ruolo egemonico del senato eccetera ci sono però figure tali vitale spicco e di tale ambizione che puntano ad avere una posizione egemonica le due cose non vanno senz'altro d'accordo e non è una storia recente soltanto è perché già nel secolo precedente alla fine del terzo e tutto il secondo avanti cristo c'era stata un'altra grande famiglia quella degli scipioni che aveva avuto grandi meriti naturalmente nell'espansione imperiale di roma nel mediterraneo basti pensare al vittoria contro annibale e poi la conquista durissima della spagna e poi le guerre verso la parte orientale del mediterraneo insomma una famiglia che ha contato moltissimo dell'espansione imperiale è però ingombra un po tanto nella repubblica quindi già con gli scipioni si è determinato questo attrito fra aspirazioni personali molto forti di famiglie che contano anche per la ricchezza anche per le clientele anche per il prestigio militare e l'ordinamento senatorio il senato è un organo collettivo senatori non possono essere un numero infinito e quindi appartenere a questa élite dominanti di gente che ha grande carriera alle spalle che ha grandi ricchezze alle spalle appartenere a questo collegio significa guidare la repubblica collegialmente ecco perché l'attrito con le figure emergenti che debordano rispetto ai limiti ordinati dalla costituzione ecco l'attrito come si determina e dopo l'esperienza silana dopo il gesto di silva di lasciare la dittatura e vedere come funziona il sistema ecco nuove grandi figure sulla scena cesare desidera di essere una di esse è la sua direttiva non fu chiarissima dall'inizio e è vero apparteneva per legami familiari all'ambiente mariano l'ambiente di cina però come ebbe poi a dire avrebbe potuto anche scegliere un orientamento diverso quindi rappresenta questo è molto interessante per noi che cerchiamo di capire la politica romana fuori degli schemi rappresenta la tipica figura che sceglie la parte con cui schierarsi in funzione della propria carriera della propria egemonia dove può avere una base sufficientemente forte per affermarsi li crea i suoi legami politici il senato è sicuramente è l'organo di governo principale dell'antica roma la sua creazione è attribuita allo stesso romolo e in origine designava l'assemblea degli anziani il nome senato infatti deriva dal latino seneca che significa appunto vecchio anziano in un primo tempo solo i patrizi ovvero l'elite aristocratica romana potevano accedere a questa carica in seguito la missione verrà allargata a tutti i cittadini più ricchi anche il numero di senatori subirà un sensibile aumento passando dai cento delle origini fino ai 900 del periodo di giulio cesare il requisito fondamentale per entrare in senato è l'aver esercitato una magistratura cioè una carica pubblica ma occorre anche l'approvazione dei censori sono infatti questi funzionari deputati al controllo della condotta civica a stilare ogni cinque anni la lista ufficiale dei membri del senato è nella fase repubblicana che il senato diventa il fulcro della vita pubblica assumendo di fatto il controllo dello stato e della sua stabilità i suoi compiti vanno dal controllo delle cariche pubbliche alla discussione dei progetti di legge dalla gestione finanziaria alla disciplina del culto religioso anche l'attività militare e la politica estera sono sotto la sua autorità i senatori organizzano le operazioni belliche stipulano gli accordi di pace e ratificano le dichiarazioni di guerra durante le guerre civili del primo secolo avanti cristo il senato perde il ruolo di garante dell'unita e della concordia politica da espressione degli interessi comuni diventerà un baluardo della fazione conservatrice gli optimates segnando così il proprio declino e quello della repubblica qual è lo scenario sociale in cui queste figure si muovono ormai è uno scenario profondamente modificato rispetto alla città stato dei tempi degli scipioni da una parte c'è stato un fenomeno di dilatazione geografica del concetto città di roma noi pensiamo a roma come a una città stato come in origine essa è effettivamente ma con la gestione e sapiente della cittadinanza della dell'allargamento della cittadinanza roma lentamente si dilata cittadinanza romana cittadinanza di diritto latino poi il lazio assume la cittadinanza romana gli italici che sono stati conquistati con guerre durissime con cui roma ha lentamente conquistato la penisola premono per avere la cittadinanza anch'essi i greci avevano posto la questione il tribuno druso l'aveva anche drammaticamente riproposta e ci aveva lasciato la vita sila ha sconfitto sul campo gli italici però al termine della guerra sociale nell 88 la cittadinanza romana è stata concessa a tutti gli italici a sud del po quindi roma è l'italia a sud del po fino alla punta estrema quando si devono fare le elezioni politiche le chiamiamo così si eleggono i magistrati più importanti consoli di edili i pretori si va a votare a roma ed a tutti i vari municipi d'italia ci si muove a proprie spese insediandosi temporaneamente nella capitale per esercitare il diritto di voto conquistare il consenso di questo grande elettorato non è un problema da poco la plebe urbana di roma però conta moltissimo mentre gli italici possono decidere di non scomodarsi ogni volta a venire a votare a roma la plebe urbana come viene chiamata base sociale dei capi populares sta lì e vive sostanzialmente con sussidi elargizioni di grano feste insomma non è che sia un ceto particolarmente produttivo è un ceto abbastanza parassitario che pesa moltissimo proprio come una massa critica addosso alle istituzioni anche potremmo dire addosso al senato allearsi con la plebe urbana significa avere una massa di manovra elettorale molto importante da mettere a frutto magari anche con fortissimo intervento economico le elezioni costano moltissimo a roma è un modello che si è protratto nei millenni questo è il quadro diciamo così politico elettorale poi c'è un altro elemento c'è un altro elemento del quale cesare capisce presto l'importanza studiando il suo futuro avversario ma per ora interlocutore più forte cioè pompeo quest altro elemento sono le legioni la massa militare a massa militare è costituita da dei cittadini che chiamati alle armi ci restano per anni e anni un servizio che dura moltissimo che diventano gli interlocutori diretti dei capi militari i capi militari che li portano alla conquista per esempio il caso di pompeo dell'oriente il favoloso oriente che sia aperto a roma grazie a questo grande capo militare per ciò detto pompeo magno le legioni vedono questi capi in particolare nel caso di pompeo il loro interlocutore diretto quello che con terminologia moderna giustamente famosa potremmo chiamare il capo carismatico la mediazione politica conta di meno per loro conta il rapporto diretto con il capo questa massa militare che è fatta di cittadini soldati naturalmente diventa col tempo sempre più importante rispetto alla plebe urbana più o meno parassitaria che sta nella capitale ed è la massa di manovra elettorale usata spregiudicatamente da dalle varie parti politiche ma tendenzialmente legata ai populares e che vede in alcuni dei tribuni della plebe i propri naturali rappresentanti cesare capisce presto che accanto alla consuetudine alla routine elettorale in cui è bravissimo straordinariamente capace c'è poi quell altro soggetto quello della massa militare con cui stabilire un contatto tale da creare una propria autonoma forza all'interno dello scontro politico e quindi quando si reca in spagna da pro magistrato dopo aver ricoperto la pretura lui cercherà di stabilire questo rapporto con le truppe che gli saranno affidate che sono poca cosa rispetto alle legioni pompeiane naturalmente ma anche cerca di stabilire dei contatti di carattere clientelare cioè con le élite locali ciò che pompeo aveva saputo fare magnificamente il suo colpo di genio potremmo dire quando si trova in una posizione minore rispetto ai due potentati crasso il pompeo suo colpo di genio e di puntare ad una carica l'unica carica vitalizia ma elettiva della repubblica romana che è pontefice massimo pontefice massimo viene eletto con una battaglia elettorale estremamente dura ed è tale finché non muore quindi conquistare la carica il pontefice massimo significa avere una posizione stabile nell'ordinamento cesare era considerato e certamente lo era molto vicino simpatizzante per la filosofia epicurea a roma l'epicureismo si era diffuso come li racconta cicerone nelle tuscolane in maniera straordinariamente pervasiva grazie a dei divulgatori del pensiero di epicuro che conosciamo di nome di tale si chiamava ma fini o di lui abbiamo soltanto questo cenno che fa cicerone o poco più cicerone dice hanno invaso tutta l'italia dp curerà un po allarmista ma indubbiamente era un orientamento filosofico incongruo rispetto alla centralità della politica caratteristica della repubblica romana per un personaggio che ha aspirazioni anche modeste la politica e l'attività principale è il mestiere fondamentale quindi bisogna avere anche quattrini una base economica legami quella è il mestiere quello è il mestiere di un vero cittadino romano è la l'epicureismo suggerisce di tenersi lontano dalla politica di non impegnarsi vivi nascosto il celebre motto attribuito ad epicuro e oltre a ciò ritiene che gli dei probabilmente esistono anzi ci saranno certamente da qualche parte ma si disinteressano delle cose umane la vicenda umana e un fluire di atomi materialisticamente aggregati disgregati l'anima è essa stessa mortale lui se c'è una filosofia che è lontana dal mestiere di cittadino ed al mestiere di pontefice massimo è certamente l'epicureismo per cui è interessante osservare questa sorta di scissione nella persona per cui il cesare intellettuale raffinatissimo forse il più grande scrittore di lingua latina che sia mai stato e di simpatia e figure e e al tempo stesso in quanto votato alla politica ha votato a contare nella repubblica possibilmente in una posizione egemonica egli e politico di mestiere e pontefici massimo poteva fermarsi per la più alta carica religiosa che non è soltanto strettamente religiosa perché il pontefice massimo come sappiamo da tantissime testimonianze episodi eccetera può paralizzare la vita politica può mettere dei veti fondamentali rispetto all'attività dei consoli ha un peso estremamente significativo direttamente politico quando egli si presentò alle elezioni per il pontificato massimo raccontano le biografie su e si congedò da sua madre dicendo o torno pontefice o torno in galera nel senso che si era talmente indebitato per la campagna elettorale da doversi poi difendere da accuse gravi per debiti non pagati vinse le elezioni d'altra parte le elezioni si vincono a tavolino prima di farle per cui egli aveva molte carte nelle sue mani c'è un romanzo bellissimo purtroppo incompiuto di uberto express three gli affari del signor giulio cesare che racconta molto da vicino e senza peli sulla lingua esattamente questo aspetto della figura di cesare all'opera come politico l'epicureismo è una delle grandi scuole filosofiche dell'età ellenistica nasce in grecia verso la fine del iv secolo avanti cristo pochi anni dopo la morte di alessandro magno secondo il suo fondatore epicuro di samo la filosofia ha come unico scopo liberare l'uomo dai suoi mali e condurlo verso la felicità [Musica] per raggiungere questo obiettivo è necessario sconfiggere le quattro grandi paure che affliggono l'animo umano la paura degli dei della morte del dolore e dell'infelicità la medicina di epicuro il cosiddetto quadri farmaco è basata su una concezione materialista dell'universo in cui le divinità sono indifferenti alle vicende terrene il timore della morte è irrazionale e la felicità è semplicemente la mancanza di dolore il compito dell'uomo saggio è giungere a una condizione di serenità detta atarassia in cui vi è assenza di ogni turbamento un atteggiamento che si traduce in un'esistenza appartata lontana dalle forti passioni ed alla partecipazione politica [Musica] questa visione individualistica e isolata della vita non sembra in armonia con gli ideali della roma repubblicana nella quale l'impegno politico e l'interesse comune sono tenuti in grande considerazione tuttavia nel corso del primo secolo avanti cristo il pensiero epicureo si diffonde con successo nella capitale ciò avviene grazie all'opera di alcuni studiosi greci seguaci di epicuro che si trasferiscono in italia portando con loro le idee del maestro l'affermazione delle pitture ismo si deve soprattutto all'opera di lucrezio il suo poema de rerum natura traduce in raffinati versi il pensiero del filosofo greco e costituisce il punto più alto della scuola epicurea latina cosa accade quando lui è pontefice massimo e pretore designato anno 63 ormai avanti cristo sono passati vari anni come vediamo dall'anno 70 in cui crasso il pompeo sono i padroni della repubblica nell'anno 63 e console marco tullio cicerone suo collega si chiama antonio non è ovviamente il futuro trio come è riuscito cicerone a farsi eleggere in una campagna elettorale combattutissima appoggiato da uno schieramento di optimates è riuscito contro lucio sergio catilina catilina e un nobile decaduto che ha in mente qualcosa che potrebbero assomigliare a una rivoluzione degli ordinamenti politico sociali romani di lui sappiamo quello che ci dicono i suoi nemici i suoi avversari sappiamo quello che dice cicerone nelle catilinarie per l'appunto che sono conservate l'idea che ci si può fare di questo personaggio finito tragicamente come diremo è che metteva insieme i resti di una serie di esperimenti falliti un po di avanzi di legionari sillani scontenti avanzi della guerra sociale reduci da campagne persino di quelle connesse alla guerra contro spartaco come suoi seguaci diciamo così retro scenici ma naturalmente il suo impegno era vincere le elezioni diventare console dopo un primo insuccesso egli si attrezza meglio e nell'anno 64 si vota per eleggere i consoli dell'anno 63 la sua candidatura è molto forte dietro le quinte è probabile che lo appoggiasse anche crasso anche cesare poi essere ha fatto scrivere in lungo in largo che lui con la congiura non c'entrava per nulla però prima del fallimento della congiura uno si chiede sempre potrebbe vincere quindi non è male restare da quella parte siccome è pericoloso come candidato e gli italici sono venuti in massa a votare per lui gli auguri ruolo religioso importantissimo subordinato a quello di pontefice massimo fanno sapere che gli auspici non sono favorevoli quindi non si può votare quindi tu questi italici se ne tornano nelle loro sedi le lezioni sono rinviate e quando si vota da capo non c'è più questa massa di sostenitori pronta a rifare il viaggio per venire a roma a votare per caterina cicerone vince caterina e sconfitto ancora una volta quando ormai era convinto di farcela e a quel punto secondo le narrazioni a noi giunte concepisce una presa del potere per via violenta rivoluzionaria creandosi delle alleanze retroscena che anche cerca di allearsi con dei galli che poi lo tradiranno ammazzare i consoli in carica ammazzando i consoli in carica si decapita lo stato a repubblica è in quel disordine si prende il potere grosso modo questo è il suo disegno questo disegno fallisce cicerone verso la fine dell'anno 63 alle prove abilmente catturate della congiura aggredisce in senato ex abrupto catilina con la famosa prima catilinaria pronunciata di getto con un oratorio irruenta efficacissima in parte riprodotta in quella che noi chiamiamo la prima catilinaria da lui ovviamente riscritta dopo porterà in tour e avendo le prove di questo reato gravissimo che è stato concepito e stava per essere perpetrato ha avuto l'accortezza di emettere guardie davanti a casa sua per impedire che l'attentato nei suoi confronti venisse attuato avendo le prove in mano porta davanti al senato l'accusa di eversione e la proposta di esecuzione immediata dei congiurati cioè senato siede in quel momento in una funzione giudiziaria cosa rarissima dinanzi all'alto tradimento che è appunto la uccisione dei magistrati più importanti della repubblica questa procedura può avere un senso e id i pareri sono divisi noi abbiamo notizie di questo drammatico dibattito che si è svolto in senato in cui cesare è intervenuto in cui è intervenuto catone un po più giovane di cesare di età interviene cicerone stesso è la proposta di esecuzione capitale immediata sta per essere approvata a cesare si oppone si oppone e del pontefice massimo mentre parla in senato contro le esecuzioni capitali dei cattivi nari e ha svolto una tesi piuttosto originale che cioè visto che probabilmente l'anima immortale come alcuni ritengono quella eco della sua adesione diciamo così filosofica l'epicureismo uccidere e meno punitivo che mettere in carcere a vita e quindi teniamo lì in vita perché così veramente li puniamo e sta per ottenere il consenso con questa formulazione non perché ci fosse una setta epicurea diffusa ma perché arretrare dinanzi a un passo così grave tutto sommato attrae la maggioranza dei senatori interviene a quel punto catone con un discorso fortissimo sprezzante nei confronti di cesare dei confronti dei senatori che sono titubanti la maggioranza approva l'esecuzione capitale e per ordine del console in carica i congiurati vengono strangolati nel carcere mamertino e cicerone dall'annuncio al popolo con la famosa espressione vix erunt sono morti erano vivi lavoro sono morti cesare n'è uscito con qualche ammaccatura da questa vicenda crasso non ha problemi perché classe l'uomo più ricco di roma tutti sanno che ha flirtato con i catilinari ma nessuno mai oserebbe toccarlo pompeo fuori del pomerio cia le sue legioni che vogliono i premi adeguati per essere stati i conquistatori dell'oriente cicerone trionfa cile non è il salvatore della patria e daccapo acclamato pater patrie secondo romolo ha rifondato roma se un po montato la testa perché naturalmente capeggiava uno schieramento non avere tutto merito suo uno schieramento che ha ritenuto che schiacciando catilina si dava un colpo mortale ai populares e quindi allo stesso cesare fosse o meno coinvolto nella congiura lui una situazione termina di lì a poco con la battaglia di pistoia perché catilina è fuggito da roma con i suoi seguaci e l'altro console antonio lo ha affrontato sul campo di battaglia a pistoia sono stati ammazzati tutti catilina muore in battaglia dopo questa vicenda si può dire la parte degli orti mates si considera al sicuro sorpresa nell'anno 60 quindi siamo a ridosso 62 si è svolta la battaglia di pistoia nell'anno 60 pompeo insoddisfatto di come il senato non dà soddisfazione alle sue legioni crasso desideroso di mettersi al sicuro dopo la rischiosa parte che ha giocato nella vicenda catilinaria cesare che tutto sommato ha avuto un ruolo protagonistico nella battaglia in senato si mettono d'accordo privatamente quindi è un patto privato chiamato volgarmente primo triunvirato e stabiliscono di allearsi anziché farsi la guerra il primo triunvirato cosiddetto patto privato tra tre potentati nell'anno 60 decide quali saranno i consoli dell'anno prossimo come sarà gestito il potere quali province saranno date ai contraenti quali leggi e consoni eletti faranno passare uno potrebbe dire ma prima delle elezioni già si sa come andrà a finire già si sa come era finita nel senso che è la forza diciamo suadente della manipolazione del consenso è un fatto centrale nella repubblica ormai potremmo dire agonizzante e viene eletto cesare consone per il 59 suo collega perché non si può avere tutti e due i posti e marco calpurnio bibulo uomo legatissimo a gli ottimati un po ottuso essere un genio non solo politico ma anche intellettualmente versatile più diversi campi bibulo è un vecchio signore tradizionalista abituato a dire no ogni volta che i popolare si dicono sì piume quindi una convivenza difficile il compito di cesare la console è innanzitutto di varare delle leggi leggi agrarie che favoriranno i veterani di pompeo con assegnazioni di terre deducendo colonie di veterani pompeiani è un'operazione di destra o di sinistra nel popolare o ultimate è un'operazione a favore del grande soggetto sociale che sono le regioni cioè se lei ha capito benissimo che è quello l'interlocutore contro la sua legislazione agraria bibulo mette il veto cioè si crea una situazione paradossale dal punto di vista costituzionale cioè un console mette il veto all'attività dell'altro console come sappiamo chi con soli sono due perché devono agire collegialmente no quando fu istituito il consolato alla fine della monarchia cacciato tarquinio si disse lo racconta tito livio efficacemente che il potere dei consoli era analogo a quello dei re però durava un anno soltanto e perché fosse minore il peso erano due e quindi la collegialità delle decisioni dei due massimi magistrati è un cardine della repubblica cesare si disinteressa di questo contrasto che bibulo scatena in tutte le forme auspici negativi il diritto di veto bibulo si ritira in casa e non collabora più quasi a creare una situazione di crisi istituzionale irreparabile cioè sarebbe avanti lo stesso quindi il consolato di cesare l'anno 59 è già ai limiti della legalità se non oltre la legalità ma alle spalle c'è l'appoggio degli altri due i quali hanno un soggetto potentissimo dietro di sé cioè le regioni e quindi senato abbozza come si suol dire deve accettare una situazione di paradosso costituzionale e istituzionale ai limiti della tollerabilità per giunta e qui essere diventa un certo senso l'uomo che vince la partita rispetto agli altri due si fa attribuire come governo provinciale per cinque anni la gallia abbiamo la gallia cisalpina alla gallia narbonese che sono già province romane è però c'è la gallia cometa cioè la gallia non ancora sotto il controllo romano che egli si propone di conquistare quindi qual è il colpo di genio che cinicamente lui mette in atto determinare una situazione di conflitto prolungato che richiede una grande massa militare per essere attuato che gli determinerà l'analogo di ciò che pompeo ha avuto nella sua lunghissima carriera di conquistatore a oriente e deve creare il casus belli quindi entra in scena potremmo dire come pro magistrato delle gallie col proposito di determinare un conflitto per prolungare una guerra durissima con le tribù galli che ed estendere la presenza romana sull'intera gallia anche quella cometa anche quella belgica che appunto di fronte alle isole britanniche noi abbiamo un libro straordinario dei più bei libri della letteratura latina cioè de bello gallico che tempo si leggeva a scuola nelle scuole medie inferiori senza apprezzarne l'importanza e rilievo la lingua raffinata e soprattutto la falsità potrebbero dire la falsità nel senso del carattere spiccatamente propagandistico dalla prima all'ultima pagina di quest'opera che mira sostanzialmente a convincere l'elite dirigente che legge della necessità di quel conflitto delle ragioni di esso della giustezza della condotta bellica di cesare e quindi è un'arma così come lo sono le legioni come nascono questi commentari de bello gallico sono lo sviluppo letterario delle relazioni al senato che in quanto pro magistrato e gli invia regolarmente per spiegare i successi che via via sta conseguendo e chiedendo a ridosso le suppliche azione cioè delle solenni forme di riconoscimento da parte del senato dei successi che lui ha ottenuto si ricorda spesso il fatto che gli eletti sono stati all'inizio lo strumento dello scatenamento di questa guerra meno si ricorda il fatto che l'operazione ha comportato vere e proprie forme di genocidio popolazioni centinaia di migliaia di persone sono state massacrate gli usi petite teri al punto tale da determinare a roma una reazione contro cesare da parte dei suoi avversari quel personaggio abbiamo ricordato prima catone che continua la sua azione di contrasto rispetto ai tre e in particolare rispetto cesare buone davanti al senato la questione bisogna consegnare cesare ai galli come criminale perché ha commesso un ingiustificabile genocidio che determina anche una conflittualità sempre più aspra è un'immagine della repubblica romana tutt'altro che limpida è una richiesta estrema che non passa in senato però un campanello d'allarme i cinque anni trascorrono nel frattempo i rapporti tra i tre si deteriorano c'è stato un patto che poteva entrare in crisi questo patto viene rinnovato negli anno 55 59 era console cesare il 58 è andato in gallia come pro magistrato come proconsole 55 si riuniscono a lucca cesare e pompeo e crasso e rinnovano il patto il patto di lucca comporta un alleanza familiare tra cesare e pompeo pompeo sposa la figlia di cesare l'unica figlia che lui aveva e si stabilisce che saranno da capo consoli pompeo e crasso insieme il secondo consolato di pompeo e crasso che puntualmente vengono eletti tutti e due sancisce potremmo dire il patto di lucca lo corona lo completa crasso si rende conto che non basta dominare a roma oa vere ricchezze sterminate bisogna avere anche un potere militare e mentre pompeo ha già fatto la sua parte il conquistatore dell'oriente cesare sta facendo del suo meglio in gallia e gli si fa attribuire come pro magistratura dopo la conclusione del consolato della provincia di siria la provincia di siria era stata inventata da pompeo nell'anno 67 la dinastia dei seleucidi era finita nel nulla lui aveva conquistato senza colpo ferire antiochia era entrato a gerusalemme aveva violato il tempio cosa ragione per cui gli ebrei lo hanno sempre detestato è però la siria era l'avamposto militare della repubblica imperiale romana nei confronti di un regno l'ultimo grande legno e le nistico regno ellenistico potremmo dire cioè quello dei party che incombono sul confine orientale in particolare sulla provincia di siria per che incombono non vogliamo dilungarci su questo ma è certamente importante dire che lo strato e legni zato delle città nella provincia di siria e molto superficiale la popolazione indigena diciamo così subisce la presenza romana e guarda ai party come possibili liberatori i parti lo sanno benissimo e quindi le loro incursioni nella provincia sono spesso micidiali quindi è il punto più debole della linea difensiva romana quel confine grasso si avventura da pro magistrato in una impresa che si risolverà in una catastrofe la battaglia di carrè lui si inoltra nella mesopotamia con le legioni un suo ufficiale e quel caio cassio longino che poi ammazzerà cesare nel 44 brillante ufficiale bravissimo che si salva in questo disastro crasso viene catturato decapitato e diciamo la fine tremenda che lui fa è anche il segno potremmo dire che ormai la scena politica si riduce a due grandi rivali che sono cesare e pompeo cesare capisce benissimo che la scomparsa di crasso non gli giova perché accelera lo scontro è si avvicina al momento dello scontro sapendo di essere una posizione difficile ha rinnovato il comando galli così di è stato protratto ma per salvarsi dai suoi avversari i quali sono pronti non appena uscirà di carica a portarlo in tribunale per le malversazioni al tempo del suo primo consolato che lo vorrebbero portare in tribunale per tante altre ragioni tra l'altro quelle che catone ha portato davanti al senato per sottrarsi a questa probabilissima persecuzione giudiziaria deve farsi eleggere console la magistratura lo metterebbe al riparo e però se lascia la pro magistratura per venire a farsi la campagna elettorale a roma e vulnerabile cioè nello spazio tra l'uscita di scena come pro magistrato e l'entrata in carica eventuale come console c'è un interstizio un intervallo in cui i suoi avversari lo porteranno in tribunale e lui sa che va a finire male perché i tribunali sono funzionano con altrettanta oggettività quanto le elezioni il corpo elettorale e quindi la sua battaglia col senato attraverso una trattativa che conosciamo abbastanza bene e mirante ad ottenere la possibilità ha la facoltà di farsi eleggere in assenza cioè lui sta in gallia continua a serbare la posizione di pro magistrato e si candida alle elezioni protetto dalla posizione di pro magistrato quindi chiede di essere candidato pur non essendo a roma pur non avendo deposto la carica diplomati strato esponendosi quindi al rischio che abbiamo appena detto e su questa battaglia che si arriva alla guerra civile in questa battaglia pompeo naturalmente non si sporca le mani ai suoi uomini in senato la potente famiglia dei cloud di marcelli naturalmente catone più tutta una serie di figure di secondo piano il senato è dominato dai grandi personaggi però poi ha anche le masse di manovra naturalmente e sigla il suo tempo lo aveva decimato ma poi si è riformato è un organismo duro a morire il senato e ha uno spirito di corpo fortissimo quindi quando si nel 49 cesare ci rende conto che la situazione gli è sfavorevole perché questa sua richiesta di poter essere candidato in assenza non avrà sbocchi si vede per giunta richiedere due legioni da pompeo il quale fa deliberare dal senato che gli venga affidata alla campagna contro i party per vendicare l'uccisione di crasso per riprendere la campagna partica quindi ha bisogno di legioni e quindi la campagna gallica ormai è finita ci essere riuscito a schiacciare tutte le varie rivolte vercingetorige l'assedio di alesia e quindi gli può dare due regioni cioè se ne sta al gioco gli molla due regioni quindi si trova in una posizione anche militarmente inferiore il punto di non ritorno dopo che questa estenuante trattativa è arrivata sul binario morto e all'inizio di gennaio di primi giorni di gennaio dell'anno 49 avanti cristo il senato si riunisce decide la spartizione delle province attribuisce le provincia ai magistrati dell'anno 50 cesare l'utente escluso completamente da questa operazione è caccia brutalmente antonio che in quel momento e tribuno della plebe dalla possibilità esclude completamente dalla possibilità di contestare queste decisioni del senato noi abbiamo un racconto splendido faziosissimo naturalmente ma molto efficace di questa vicenda nel primo commentario cesariano della guerra civile e un testo memorabile dove c'è se le descrive questa furia questa visita dei dirigenti dei dei leader della pars attivate mentre pompe non sta a guardare che si spartiscono le cariche il potere le legioni le regioni le province e descrivere tutto questo subito dopo aggiunge la fuga da roma dei tribuni della plebe che sono stati maltrattati fisicamente aggrediti che lui esibisce davanti alle legioni mentre sta sul confine tra la provincia della galles alpina e l'italia il comizio che lui fa mostrando alle truppe i due tribuni ancora coperti di sangue di lividi di tunica e strappate una scena di grande efficacia patetica e quindi la decisione che emerge per acclamazione e invadere l'italia il passaggio del rubicone confine tra la provincia nella gallia cisalpina e roma cioè l'italia rimini è la prima tappa a quel punto la guerra civile a inizio è scoppiata nel momento stesso in cui cesare ha violato con le sue truppe la città di roma cioè rimini la situazione che si determina è velocissima nelle sue dinamiche e anche a suo modo sconcertante la decisione che prende la parte senatoria su suggerimento di pompeo e di lasciare roma perché si immagina che la bravura tattica di cesare la velocità che ci sarà sempre avuto nei suoi spostamenti quando durante le campagne galli che è tale che in brevissimo può essere a roma e pompeo non gradisce di rifare la scena da sillana per cui la guerra civile si combatte sul suolo della città di roma e sceglie una linea che a lui sembra sicura ma in realtà è avventuristica trasportare il senato le magistrature le regioni se stesso in oriente imbarcarsi a brindisi sbarcare in epiro rafforzarsi lì e lì aspettare cesare per uno scontro militare definitivo perché lo ha fatto ma tanto perché evidentemente non riteneva agevole affrontare e cesare con le legioni di cui disponeva in quel momento in italia probabilmente in una posizione per dente o comunque problematica e poi perché era sicurissimo della sua forza in oriente dove aveva le sue clientele da sempre dove non soltanto il tessuto diciamo così militare ma anche quello clientelare delle élite locali era a suo favore senato e sconcertato naturalmente perché senato la prima volta nella storia di roma che si sposta lascia la sua sede naturale va un'altra parte della repubblica imperiale e in gran parte lo segue gran parte lo segue alcuni restano a roma a cui cicerone cicerone e angoscia tissimo cicerone ha sognato di essere l'uomo chiave in questa vicenda della guerra civile ma in realtà è stato una pedina da un certo punto in avanti è una testa politica lucidissima non ha alcuna stima di pompeo in lettere private che noi abbiamo di lui scrive chiaramente questo uomo cioè pompeo vuol fare come sigla vuol fare anche lui le sue prescrizioni quindi non è il garante della legalità repubblicana è un potentato militare che vuole fare il princeps in repubblica cioè vuole essere quello che era stato sigla e che ha sempre desiderato durante tutta la sua carriera di è chiarissimo però non si fida neanche di cesare cesare invece per parte sua loeb adulando dimostra grande considerazione gli manda lettere cesare gliele ha fatte recapitare con l'aiuto di due suoi fedelissimi occhio e balbo si chiamavano erano i suoi agente singh regole su come si diceva manutengoli fedelissimi abilissimi a roma durante i molti anni della sua assenza in gallia e occhio e balbo trasmettono questo messaggio a cicerone gli dicono senza il tuo consiglio lui non farà una mossa aspettano qui a roma perché sarà il suo consigliere cosa naturalmente inverosimile alla fine anche cicerone decide ricattato un po da amici izzy persone che gli erano sempre state vicine si decide anche lui e imbarcarsi a brindisi è unirsi al campo di pompeo cesare al seguito da grandissimo stratega qual era una linea politica militare assolutamente imprevedibile per tutti tutti si aspettavano che abboccasse corresse anche lui in epiro a combattere invece va in spagna che apparentemente una mossa sconcertante non senza essere passato da roma impadronendosi dell'erario quindi si rafforza economicamente prendendosi il tesoro dello stato si fa nominare dittatore dictator che la una carica come abbiamo detto prevista dall'ordinamento romano non c'è il console che dovrebbe nominare che cosa che se ne sono andati con pompeo allora si fa nominare il suo magistero equity comunque è dictator e come tale al diritto di mettere le mani sul denaro dello stato si reca a marsiglia e poi in spagna per liquidare le forze pompeiane che stanno lì perché lui sa benissimo e questo era il disegno di pompeo che se si imbarca brindisi sarà stretto in una tenaglia fra i pompeiani che vengono dalla spagna ai pompeiani che stanno in grecia quindi passa mesi a sistemare l'occidente dopo di che ritorna a roma si imbarca brindisi e nel momento più favorevole possibile anche dal punto di vista climatico quando nessuno si aspettava che sbarcasse sulla costa adriatica antistante a rischio anche di naufragi di danni irreparabili piomba in epiro e poi in tessaglia e lì la battaglia campale di farsalo agosto nell'anno 48 è uno dei modelli potremmo dire della sua capacità militare di capovolgere una situazione sfavorevole tale sul campo e diventa lui favorevole tanto che i morti della parte avversa sono infinitamente di più dei pochi delle sue truppe qui siamo a 4 anni dalla sua morte che avverrà il 15 marzo del 44 questi anni sono quasi per intero dedicati ad una guerra civile interminabile una lunghissima guerra civile di solito la si racconta sapendo come va a finire purtroppo nel raccontare la storia è inevitabile a questo punto di vista perché il narratore saggia l'epilogo poteva andare a finire diversamente prima tappa dagli esiti imprevedibili pompeo fugge in egitto perché sa che l'egitto è roba sua i sovrani che si sono succeduti sono stati tutti i suoi clienti lui ha fatto riportare sul trono un certo tolomeo ha un'età che era un soggetto piuttosto deplorevole ma comunque nulla a farlo ha piazzato le sue truppe sono rimaste in egitto per sorreggere quest'uomo quindi è convinto di andare al sicuro nonostante la sconfitta tremenda farsalo la sorpresa qual è che approda in un egitto dilaniato da un conflitto dinastico e i notabili che contano intorno al re che un bambino un fanciullo pensano che ammazzando pompeo possono avere con cesare un buon rapporto o comunque un rapporto privilegiato e quindi attraggono catturano pompeo che sbarcano in una barchetta al porto di alessandria lo trafiggono lode capitano e quando cesare che si è lanciata all'inseguimento di proprio con pochissime truppe approda ad alessandria gli mostrano la testa di pompeo e cesare mostra di essere commosso ma crisi di pianto mi è stata rimproverata questa scena come di estrema falsità ipocrisia forse c'è anche un elemento di verità di patetismo vero in questa scena tutto sommato quest'uomo non era stato anche a lui molto vicino e soprattutto cesare capisce che se questi re clienti sono capaci di questo sono capaci anche nei suoi confronti di colpi di mano o di pugnalate alla schiena cosa che puntualmente accade lui viene imbottigliato nel palazzo reale di alessandria dallo stesso gruppo intorno al tolomeo tredicesimo fanciullo che ha liquidato pompeo e soltanto con tutta la sua abilità tattica a rischio di perdere completamente la sua flotta incendiandola dall'altro del palazzo e provocando l'incendio di una parte della città di alessandria in attesa di aiuti che tardano ad arrivare lui riesce a cavarsela da un assedio che poteva essere mortale alessandria è stato un punto di non ritorno napoleone ha scritto quando era ormai a sant'elena un breve libro sulle guerre di giulio cesare in cui rimprovera cesare l'imprudenza di alessandria dopo quella inopinata vittoria che poteva essere la sua tomba cesare aiutato dagli ebrei che sono accorsi in suo aiuto amici di cesare nemici di pompeo risale l'oriente rientra in italia sbarca brindisi e si trova da capo davanti una sedizione repubblicana quel catone che abbiamo più volte rubinato si è spostato nel nord africa e li organizza con l'aiuto dei re locali clienti dei romani l'ultima resistenza repubblicana la battaglia di thapsos e siamo nell'anno 46 cioè cesare passa da roma si fa a rinnovare la dittatura ma è costretto a proseguire la guerra civile che come vediamo si svolge in tutto il teatro mediterraneo a base di thapsos è stata durissima catone dopo la sconfitta si è suicidato cesare ha riordinato i rapporti diciamo così di clientela e di dipendenza da roma in quell'area geografica ma quando torna a roma si trova dinanzi all'ultima è durissima secessione quella dei figli di pompeo che in spagna avevano una base formidabile di clientele e che hanno organizzato la guerriglia quindi ancora una volta si mette in strada barca i pirenei arriva a monda e nella battaglia di monda si gioca tutto la materia di monda sta per volgere a suo sfavore e siamo nell'aprile del 45 si impegna personalmente prende in mano le insegne le aquile eccetera e la battaglia volgere a suo favore torna finalmente e questa volta non ci sono più teatri di guerra fa l'errore di trionfare anche sui pompeiani sconfitti in spagna cosa che non gli verrà mai perdonata dai suoi avversari dove a trionfare sui galli sull'egitto ma non su i suoi concittadini questo è il punto critico un errore tattico non da poco che lui commette la vicenda finale è presto detta è una vicenda in cui dal suo stesso entourage in particolare da antonio parte l'iniziativa pericolosissima di proporgli di assumere il ruolo di rex la corona durante i lupercali antonio gli offre questa corona lui la respinge la fa mettere sulla statua di giove però ormai nonostante la sua abile capacità clemenza cesaris di catturare gli avversari perdono politicamente generosissimo nonostante tutto questo serpeggia ormai nel elite senatorio in una parte di essa l'idea che quest'uomo facendosi attribuire dopo monda la dittatura a vita e quindi ormai una forma di potere monarchico diventa colui che affosserà anzi ha già affossato la repubblica ecco come nasce dal suo stesso ambiente la congiura marco giunio bruto suo figlioccio suo protetto e caio casio longino che abbiamo ricordato prima nella campagna di crasso contro i parti sono i protagonisti di una congiura per la quale più o meno i leader cicerone incluso sono coinvolti congiura che ha un risultato immediato quasi prevedibile tante pugnalate sullo stesso corpo una almeno è mortale e cesare rotola ai piedi della statua di pompeo ma il problema politico rimane tutto aperto i congiurati hanno perso il giorno dopo quando si sono accorti che la gran parte è l'opinione pubblica della plebe urbana che le legioni che una parte consistente del senato non accettano il nuovo stato di cose ea quel punto si apre un nuovo ciclo di guerre civili che si concluderà nel 31 avanti cristo è stato detto che cesare non ha fondato la monarchia uno storico inglese ha scritto ha fatto tutto ma certo non ha liquidato la repubblica questa fase sembra un po strana se uno considera che l'attentato è stato fatto perché gli si rimproverava di voler essere dittatore a vita ma l'errore compiuto sul piano istituzionale da cesare è stato di dilatare all'infinito una magistratura straordinaria alla dittatura cioè non ha saputo scegliere la forma costituzionale per far uscire dalla crisi repubblicana ci mette molto tempo la repubblica romana per diventare principato cioè governo del princeps il capolavoro lo farà ottaviano il quale fingerà di restaurare la repubblica nell'anno 27 avanti cristo arrogando a sé il ruolo di princeps realizzando dunque quel potere personale fondato sulle regioni che ci essere ha intuito ma dandogli una veste repubblicana
LE CARATTERISTICHE DEI VIVENTI