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Quiz by Gianni
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TITOLO I PRINCIPI Art. 1 â PersonalitĂ giuridica e principi fondamentali 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'UniversitĂ degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "UniversitĂ ". 2. L'UniversitĂ ha personalitĂ giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali. 3. L'Università è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo. 4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'UniversitĂ , lâattivitĂ amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. Simboli dell'UniversitĂ sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore. 7. LâUniversitĂ conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira. Art. 2 â FinalitĂ istituzionali 1. LâUniversitĂ , a riconoscimento dellâinderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. Fini primari dellâUniversitĂ sono la ricerca e la didattica che lâAteneo persegue promuovendo lâorganizzazione, lâelaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualitĂ dei processi formativi viene assicurato anche con lâausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. 3. LâUniversitĂ garantisce la libertĂ di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dellâAteneo. 4. LâUniversitĂ si impegna ad assicurare paritĂ e pari opportunitĂ di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'etĂ , all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilitĂ , alla religione e alla lingua. A garanzia dellâeffettivitĂ delle tutele riconosciute è istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ. 5. LâUniversitĂ si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilitĂ , di sicurezza e salubritĂ dei luoghi di lavoro. 6. LâUniversitĂ garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertĂ e lâautonomia della ricerca e dellâinsegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. LâUniversitĂ , soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralitĂ delle culture che concorrono a costituire la sua identitĂ . 8. LâUniversitĂ promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attivitĂ di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualitĂ e dell'eccellenza. 9. LâUniversitĂ avversa lâutilizzo dei risultati delle proprie attivitĂ per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignitĂ e libertĂ dellâuomo e della pacifica convivenza fra i popoli. 10.LâUniversitĂ concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivitĂ culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la piĂš ampia fruizione delle proprie strutture. 11.LâUniversitĂ garantisce il principio dellâaccesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piĂš ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello ÂŤspazio europeo dellâapprendimento permanenteÂť. 12.LâUniversitĂ contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme. 13.LâUniversitĂ può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalitĂ istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societĂ di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo. Art. 3 â Ricerca e didattica 1. L'UniversitĂ garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attivitĂ di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati. 2. LâUniversitĂ adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonchĂŠ della qualitĂ e della produttivitĂ delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'UniversitĂ incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. LâUniversitĂ eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 4. LâUniversitĂ promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dellâuomo, nonchĂŠ la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale. 5. LâUniversitĂ promuove la gestione in qualitĂ delle attivitĂ di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine lâUniversitĂ incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualitĂ e lâaccreditamento delle sue strutture e delle attivitĂ collegate. 6. L'UniversitĂ può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 7. L'UniversitĂ , nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalitĂ fissate da Regolamento, può svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio nellâinteresse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalitĂ disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrĂ riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. L'UniversitĂ può commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio. Art. 4 â Rapporti Internazionali 1. LâUniversitĂ ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualitĂ di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato; d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali; e) favorisce lâattrazione dallâestero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli. 2. LâUniversitĂ collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 3. LâUniversitĂ provvede a strutture per lâospitalitĂ anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Articolo 5 â Diritto allo studio 1. L'UniversitĂ promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate. 2. LâUniversitĂ favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparitĂ e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societĂ . 3. L'UniversitĂ collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 6 âPrincipi organizzativi 1. LâUniversitĂ assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso lâutilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando lâuso degli strumenti telematici e di semplificazione. 2. LâUniversitĂ , in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietĂ , si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dellâAteneo. 3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nellâAlbo Ufficiale on line di Ateneo. 4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente Statuto, una indennitĂ di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 5. LâUniversità è rappresentata e difesa in giudizio dallâAvvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti allâelenco speciale annesso allâalbo degli avvocati. LâUniversitĂ può altresĂŹ avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalitĂ previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dellâUniversitĂ da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) Articolo 7 â Trasparenza e Informazione 1. L'UniversitĂ riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicitĂ e trasparenza sono il sito web di Ateneo e lâAlbo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. 3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato secondo modalitĂ stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Gli appartenenti alla comunitĂ universitaria di cui allâart. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'UniversitĂ concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attivitĂ di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nellâarea riservata al personale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. Articolo 8 â Altre attivitĂ 1. L'UniversitĂ favorisce le attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresĂŹ, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. TITOLO II SOGGETTI Art. 9 â ComunitĂ Universitaria 1. LâUniversitĂ realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunitĂ . 2. La comunitĂ universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'UniversitĂ e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 3. I valori fondamentali della ComunitĂ Universitaria sono determinati dal Codice Etico dellâAteneo. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, previa istruttoria da parte di una Commissione Etica di Garanzia nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalitĂ previste dal Codice Etico. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 4. Le componenti della comunitĂ partecipano alla vita universitaria con pari dignitĂ , secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza. 5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso lâUniversitĂ Federico II possono continuare a far parte della comunitĂ universitaria attraverso lâAssociazione Federiciana âEx Alumniâ. Art. 10 â Studenti 1. Sono studenti dellâUniversitĂ coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per lâelettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza allâinterno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonchĂŠ gli studenti stranieri la cui mobilitĂ sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunitĂ universitaria, l'UniversitĂ può determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico. 3. I criteri, le modalitĂ di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalitĂ di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonchĂŠ delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'UniversitĂ . 5. Gli studenti possono partecipare all'attivitĂ di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto. 7. L'UniversitĂ può stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonchĂŠ alle cooperative studentesche. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivitĂ universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunitĂ culturali. Art. 11 â Professori e Ricercatori 1. In conformitĂ ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attivitĂ , nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nellâAteneo. 2. I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalitĂ istituzionali dellâUniversitĂ . Le attivitĂ di didattica, ricerca nonchĂŠ gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 3. Ai professori e ai ricercatori può essere riconosciuta la titolaritĂ di fondi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio è riservata ai professori a tempo pieno. Eâ altresĂŹ riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito. Art. 12 â Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dellâAteneo, secondo quanto disposto dallâart. 23, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nellâambito dellâAmministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 3. LâUniversitĂ , nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la piĂš ampia partecipazione. 4. I Dirigenti, nellâambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono lâattivitĂ di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per lâAmministrazione e la ContabilitĂ ; c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dellâuniversitĂ ; d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivitĂ degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende. 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'UniversitĂ può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dellâufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dellâinteressato. 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dallâart. 19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le modalitĂ stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. TITOLO III ORGANI CAPO I ORGANI DI GOVERNO Art. 13 â Organi 1. Sono organi dellâUniversitĂ : a) Il Rettore; b) Il Senato accademico; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Direttore generale; e) Il Nucleo di Valutazione; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 14 â Il Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dellâUniversitĂ , esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivitĂ scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalitĂ dellâUniversitĂ secondo criteri di qualitĂ e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) emana i Regolamenti; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; f) propone il conferimento dellâincarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione. g) assume lâiniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori; h) accerta la legittimitĂ degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, per lâattivitĂ di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; j) in casi di necessitĂ e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dellâorgano competente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti; l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza; m) conferisce procura alle liti; (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 3. Lâufficio di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva dellâUniversitĂ , con incarichi elettivi presso altre UniversitĂ italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale. 4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dellâattivitĂ didattica. Art. 15 â Elezione del Rettore 1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le UniversitĂ italiane. 2. Lâelezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalitĂ stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile. 4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui allâart. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dellâAmministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto. 5. Lâelezione è indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianitĂ nel ruolo prevale la maggiore anzianitĂ anagrafica. 6. Il corpo elettorale è convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con lâindicazione di tre date, compresa quella dellâeventuale turno di ballottaggio. Lâavviso di convocazione è pubblicato nellâAlbo Ufficiale on line dellâUniversitĂ disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed è inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto. 7. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metĂ piĂš uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati piĂš votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di paritĂ prevale il piĂš anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore paritĂ , il piĂš anziano per etĂ anagrafica. Lâeletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per lâUniversitĂ . 8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando lâavviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione. 9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica allâatto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi. 10.Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico â comunque non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del mandato del Rettore â a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metĂ piĂš uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato secondo modalitĂ analoghe a quelle previste per lâelezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 16 â Il Prorettore e i delegati del Rettore 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso lâAteneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il Prorettore può richiedere al Rettore una limitazione dellâattivitĂ didattica. 3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso lâAteneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dellâAteneo. Il Rettore può revocare la delega. Art. 17 â Il Senato accademico 1. Il Senato accademico è lâorgano che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attivitĂ culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonchĂŠ in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole; g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti; h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione; i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dellâUniversitĂ ; j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale; k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale; l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dellâincarico di Direttore generale; m) esprime parere obbligatorio in merito allâammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo; n) stabilisce il calendario accademico; o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti; p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dellâAteneo; q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dellâAteneo; r) determina i criteri generali per la promozione e lâattuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per lâinternazionalizzazione; s) definisce la politica dellâAteneo per il diritto allo studio; t) può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del suo mandato. Lâadunanza convocata per la mozione di sfiducia è presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3); u) può conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalitĂ di maggiore efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina; w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina lâorganizzazione e il funzionamento. 3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Art. 18 â Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico è composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) 8 Direttori di Dipartimento; c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti; e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale. 2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nellâAteneo; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresĂŹ, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato. 3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è biennale, nonchĂŠ dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato è triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta. 4. Le modalitĂ di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante. Art. 21 â Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del Rettore. 2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal Rettore. 3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dellâEconomia e delle Finanze. 4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca. 5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 6. Eâ vietato il conferimento dellâincarico al personale dipendente dellâUniversitĂ . 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennitĂ di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per lâintero periodo di durata del loro ufficio. 9. I compiti e le modalitĂ di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Art. 22 â Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attivitĂ didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonchĂŠ quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti allâattivitĂ gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualitĂ , efficacia ed efficienza. 2. Il Nucleo è organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂŠ la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dallâANVUR: a) verifica la qualitĂ e lâefficacia dellâofferta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui allâart.32; b) verifica lâattivitĂ di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruitĂ dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui allâart. 23 della Legge 240/2010; c) nellâarea medica e veterinaria verifica anche lâintegrazione fra lâattivitĂ didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) svolge, in raccordo con lâattivitĂ dellâANVUR, le funzioni di cui allâart. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nellâAteneo, in piena autonomia e con modalitĂ organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilitĂ della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca, nonchĂŠ sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole; f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e lâottimizzazione della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca; g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree honoris causa; i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integritĂ dei controlli interni; j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sullâattivitĂ svolta. Art. 23 â Composizione del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri: a) un professore dellâAteneo a tempo pieno; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dellâAteneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di UniversitĂ che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con lâAteneo, nĂŠ debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politicoelettive nei tre anni precedenti lâassunzione della carica; non devono, altresĂŹ, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con lâAteneo. 2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. 3. La funzione di Coordinatore del Nucleo è attribuita al professore di ruolo dellâAteneo designato dal Senato accademico. 4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilitĂ . I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito web dellâAteneo. Dallâesame dei curricula degli aspiranti deve risultare che lâesperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nellâAteneo. 5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti. 6. I componenti durano in carica quattro anni, con lâeccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Lâincarico può essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 7. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 24 â Direttore generale 1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dellâAteneo, nonchĂŠ lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui allâart. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 2. Lâincarico di Direttore generale dellâAteneo è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il Direttore generale viene scelto tra personalitĂ di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. Il contratto ha la durata di tre anni. Lâincarico può essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonchĂŠ dellâeconomicitĂ , efficienza ed efficacia e funzionalitĂ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito in conformitĂ ai criteri e parametri fissati dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca di concerto con il Ministero dellâEconomia e delle Finanze. Qualora lâincarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare: a) cura lâattuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dellâUniversitĂ e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra lâaltro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico; d) nellâambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dellâUniversitĂ , provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti allâattribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo UniversitĂ â Regione stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dallâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; e) procede, anche mediante mobilitĂ , allâassegnazione del personale tecnico- amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dellâAteneo, fatta eccezione per il personale tecnicoâamministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ , stipulato, ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e UniversitĂ per lo svolgimento delle attivitĂ assistenziali; f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici; g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonchĂŠ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di propria esclusiva competenza; h) indirizza, coordina, controlla e valuta lâattivitĂ degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessitĂ ed urgenza, può avocare a sĂŠ specifici atti di competenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ ; k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali; m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; n) nellâambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dellâUniversitĂ ed agli organi delle altre strutture di Ateneo. o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dellâUniversitĂ . (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) 7. Il contratto con il Direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto. 8. Il Direttore generale può nominare â nellâambito dei Dirigenti in servizio presso lâAteneo â un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale. CAPO II ALTRI ORGANI Art. 25 â Consiglio degli Studenti 1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nellâambito dei processi decisionali degli organi di governo dellâUniversitĂ , il Consiglio degli Studenti esprime parere su: a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti; b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attivitĂ e dei servizi didattici; c) le tasse e i contributi degli studenti; d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed allâutilizzo delle stesse; f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dallâespressione del parere. 3. Il Consiglio può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dellâAteneo; formula, altresĂŹ, proposte agli Organi di governo dellâUniversitĂ su tutto quanto attiene alle libertĂ , alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione. Art. 26 â Composizione del Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti è convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente è membro del Senato accademico. 4. Le modalitĂ di elezione, nonchĂŠ di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 27 â Comitato Unico di Garanzia 1. Ă istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ, di seguito CUG, che: a) promuove le pari opportunitĂ per tutte le componenti che studiano e lavorano nellâUniversitĂ , proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sullâorientamento sessuale, lâorigine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilitĂ , lâetĂ ; b) promuove, in particolare, la paritĂ effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nellâaccesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle; c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva paritĂ per il genere sottorappresentato; d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunitĂ , anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivitĂ a carattere scientifico, formativo e culturale; e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) assicura lâadozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il CUG assume, altresĂŹ, nellâambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio. 3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio è integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrĂ diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresĂŹ membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrĂ assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. I componenti del CUG devono essere in possesso di: a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG; b) adeguate esperienze nellâambito delle pari opportunitĂ o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni; c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura. 6. Le modalitĂ di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo. 7. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti. 8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 9. Il CUG è organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂŠ la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 10.Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 28 â Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante lâinvito a manifestare la disponibilitĂ ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso lâAteneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore piĂš anziano nel ruolo. A paritĂ di anzianitĂ nel ruolo prevale il piĂš anziano di etĂ . 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 5. Lâavvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piĂš grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonchĂŠ il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone lâarchiviazione del procedimento, in conformitĂ al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresĂŹ, sospeso, per non piĂš di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dĂ esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 9. La partecipazione al Collegio non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi delle spese. 10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico. (Comma abrogato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015). TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA Art. 29 â Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dellâAteneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attivitĂ didattiche e formative; c) delle attivitĂ rivolte allâesterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attivitĂ sono svolte, nellâarea medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dellâarea medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori sulla base dellâappartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento può essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertĂ di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede lâafferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dellâordinamento didattico secondo quanto previsto dallâart. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di cinquanta unitĂ . Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarĂ concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarĂ automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresĂŹ autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnicoamministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. Lâorganizzazione amministrativa è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. 8. Uno o piĂš Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione e lâattivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purchĂŠ siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilitĂ di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale è necessario che il Dipartimento o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di piĂš del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera lâattivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sullâattivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarĂ coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nellâarea medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di uno o piĂš corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nellâarea medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12.Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attivitĂ didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attivitĂ didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalitĂ di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore è individuato ai sensi dellâarticolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13.I Dipartimenti: a) svolgono le attivitĂ didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientificodisciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per lâassegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nellâarea medica e veterinaria terrĂ conto anche dellâattivitĂ integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attivitĂ di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico; e) nellâambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14.Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. Allegato n. 1 15. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le modalitĂ indicate nel Regolamento di Ateneo in materia; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al Direttore del Dipartimento può essere riconosciuta una indennitĂ di funzione nella misura determinata secondo le modalitĂ previste allâart. 6.4 dello Statuto ( ). c) l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al precedente comma 15 lett. b), questâultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre anni; il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 19. Nellâarea medica lâattivitĂ assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-UniversitĂ ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno lâarea medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessitĂ di potenziamento dellâattivitĂ formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialitĂ del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalitĂ di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalitĂ di elezione della Giunta di Dipartimento nonchĂŠ le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti. Art. 30 â Scuole 1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da piĂš Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinitĂ culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Scuola. Nellâarea medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilitĂ delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attivitĂ assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Le Scuole coordinano le attivitĂ didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dellâofferta formativa e per la tutela della qualitĂ della didattica. Nellâarea medica la Scuola deve garantire lâintegrazione delle attivitĂ formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire lâaccesso e lo svolgimento dellâattivitĂ assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare lâespletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca. 4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo lâinternazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attivitĂ di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti. 5. La Scuola, nellâassolvimento dei propri compiti istituzionali, per un piĂš efficace ed efficiente funzionamento, può ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza. 6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nellâarea medica la Scuola interagisce con lâAzienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza. 7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 8. Una Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unitĂ . 9. Il Consiglio è lâorgano deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola: a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola; b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi cosĂŹ individuati: b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non può essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b); b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti aderenti alla Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento di Ateneo, purchĂŠ sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; 10.Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo. 11.La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 12.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una o piĂš Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei. 13.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti dalla legge, ivi compresa lâarea medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri. 14.Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 15.Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 16.Nellâarea medica la Scuola è lâunica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dellâUniversitĂ attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruitĂ e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attivitĂ didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali. 17.Nellâarea medica, al fine di promuovere lâapprofondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, è istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attivitĂ biomediche. 18.Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare lâefficienza nellâuso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dellâattivitĂ di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico. 19.Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse. 20.Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni può assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti. 21.LâAteneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attivitĂ . Art. 31 â Centri speciali per la didattica 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare complessitĂ organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare lâattivitĂ formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di assicurare le necessarie attivitĂ di coordinamento dei relativi corsi di studio incardinati in piĂš Dipartimenti afferenti a Scuole diverse. 2. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello dipartimentale. Art. 33 â Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra piĂš Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e lâorganizzazione delle attivitĂ di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attivitĂ didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne lâefficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e lâattribuzione di spazi a carico delle stesse, nonchĂŠ verificare la sussistenza di unâadeguata capacitĂ attrattiva di risorse dallâesterno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ in conto terzi. 5. L'attivitĂ dei Centri, la sostenibilitĂ finanziaria e lâefficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico può delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto lâistituzione del Centro. Lâeventuale disattivazione del Centro interdipartimentale è disposta con Decreto del Rettore. 6. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformitĂ alla convenzione istitutiva. Art. 34 â Centri di servizio interdipartimentali 1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attivitĂ di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a piĂš Dipartimenti dellâUniversitĂ . 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di servizio interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca. Art. 35 â Centri di servizio dellâAteneo 1. I Centri di servizio dellâAteneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per lâUniversitĂ , attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualitĂ dei processi. 2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dellâattivitĂ svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione. 3. Lâistituzione dei Centri di servizio dellâAteneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalitĂ istituzionali, nonchĂŠ le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresĂŹ contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento. 4. I Centri di servizio dellâAteneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnicoamministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilitĂ e nel rispetto delle prioritĂ istituzionali, attivitĂ in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni. 5. I Direttori dei Centri di servizio dellâAteneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'UniversitĂ con specifica qualificazione nelle materie oggetto dellâattivitĂ dei Centri medesimi. Lâincarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Art. 36 â Azienda agraria e zootecnica 1. LâAzienda agraria e zootecnica è una struttura ausiliaria per le attivitĂ dellâUniversitĂ nellâambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nellâarea delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. LâAzienda, in particolare, è costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante lâadozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica. 2. LâAzienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le modalitĂ di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformitĂ alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio. Art. 37 â Orto botanico 1. L'Orto botanico dell'UniversitĂ ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonchĂŠ di assicurarne la ricerca e la divulgazione. 2. L'Orto ha, altresĂŹ, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nellâannesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica. 3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalitĂ di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento. Art. 38 â Azienda ospedaliera universitaria 1. L'Azienda ospedaliera universitaria è costituita, con autonoma personalitĂ giuridica, dall'UniversitĂ d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalitĂ e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e UniversitĂ . 2. L'UniversitĂ concorre alle attivitĂ assistenziali dellâAzienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dellâattivitĂ svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e lâUniversitĂ . 3. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria è informata al principio dellâautonomia economico-finanziaria. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietĂ dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'UniversitĂ . 5. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria deve essere informata allâesigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. Art. 39 â Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'UniversitĂ , garantendo la razionalizzazione e lâefficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dellâAteneo, nonchĂŠ dai centri di documentazione dellâUniversitĂ , inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche. 2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 3. LâUniversitĂ garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi. Art. 40 â Sistema museale 1. Il Sistema museale dell'UniversitĂ , costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'UniversitĂ . 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra piĂš UniversitĂ , o con soggetti pubblici e privati. Art. 41 â Tutorato e monitoraggio sullâefficacia dellâofferta didattica 1. L'UniversitĂ organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato è obbligatorio nei corsi erogati con la modalitĂ della formazione a distanza. 2. LâUniversitĂ , attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinchĂŠ se ne rimuovano le cause; c) cooperare con lâente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltĂ personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valutare anche attraverso lâanalisi dei tempi e dei modi dellâ inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunitĂ esistenti nei vari settori; e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Art. 42 â Altri servizi per gli studenti 1. L'UniversitĂ , anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunitĂ di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dallâAmministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalitĂ previste dalla normativa vigente. 2. L'UniversitĂ istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi. 3. L'UniversitĂ favorisce lo svolgimento di attivitĂ di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa. Articolo 43 â Formazione post lauream 1. LâUniversitĂ può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnicoscientifico post lauream, nonchĂŠ corsi di aggiornamento per la formazione continua. 2. Le modalitĂ di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo. Art. 44 â Titoli di studio universitari 1. L'UniversitĂ rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Art. 45 âAttivitĂ didattica 1. LâattivitĂ didattica è erogata dai Dipartimenti. 2. Cooperano alle attivitĂ didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. 3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dellâAteneo. 4. L'attivitĂ didattica è disciplinata, nel rispetto della libertĂ di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivitĂ formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico. Art. 46 â Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietĂ allâorganizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento può esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dallâart. 29, comma 12. 2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento. 3. Il Coordinatore: a) convoca e presiede la Commissione; b) promuove e coordina l'attivitĂ didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola; c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica; d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dellâofferta formativa. 4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 5. La Commissione: a) coordina l'attivitĂ didattica; b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c) sperimenta nuove modalitĂ didattiche; d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito allâOrdinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per lâapprovazione al Consiglio di Dipartimento; e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. 6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento. Art. 47 â Dottorato di ricerca 1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone lâattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per lâorganizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. 3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinitĂ tematiche, al fine dellâottimizzazione delle risorse e delle attivitĂ didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.
Glosor frĂĽn In der Pause
Das Handy-Verbot an franzĂśsischen Schulen ist konsequent. Es ist die einzig wirksame MaĂnahme, um die Nutzung von Smartphones zu regeln: Alle anderen Ideen â Handys bleiben in der Tasche, dĂźrfen nur in der Pause eingeschaltet werden oder mĂźssen in den Flugmodus â sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es mag eine Binsenweisheit sein, aber die Nutzung des Handys lenkt ab vom Lernen und verhindert das Aufpassen. Selbstverständlich gilt, dass Digitalkompetenzen geschult werden mĂźssen. Die Pädagogik muss gerade in den Zeiten der digitalen Revolution klare Ziele und Inhalte vorgeben. Alles andere wäre lebensfremd und wĂźrde den Kindern Zukunftschancen verbauen. Allerdings bringt es im Hinblick auf den Schulerfolg nichts, die Kinder in ihren Klassen und auf dem Pausenhof mit ihrem Handy spielen zu lassen, denn sie nutzen dort ohnehin nur die Social-Media-Kanäle. Die Kommunikation in Social-Media-Kanälen ist nicht gleichzusetzen mit der Ăźblichen zwischenmenschlichen Kommunikation. Man schult nicht nur das eigentliche Sprechen und Formulieren, sondern lernt auch die Reaktion des GegenĂźber anhand von Mimik und Gestik einzuschätzen. Dieser Teil ist fĂźr eine gelingende Kommunikation grundlegend. In der Kommunikation via Social-Media-Kanal ist sie rudimentär, die Sprache weniger vielfältig und roher. Zudem gibt es viel Interaktion ihrer selbst willen: Zahlreiche Apps belohnen Nutzer mit Flämmchen, Sternen oder Ăhnlichem, wenn sie in bestimmten Intervallen aktiv sind und strafen die Nutzer, die es nicht sind. Deshalb ist ein Handy-Verbot sinnvoll, die Schule garantiert auf diese Weise einen Freiraum vor digitalem Zwang. Als Kronzeuge dieser zugegebenermaĂen recht kompromisslosen These sei die IT-Ikone des Silicon Valleys, Microsoft-GrĂźnder Bill Gates, herangezogen. Keines seiner Kinder durfte trotz energischer Proteste bis zum 14. Lebensjahr ein Handy besitzen und noch heute â so die Schilderung von Gates â werde vor dem Essen am Tisch das Smartphone weggelegt.
Bibliography A list of works cited or otherwise relevant to a subject or other work. Bildungsroman A German word referring to a novel structured as a series of events that take place as the hero travels in quest of a goal. Bombast Inflated, pretentious language used for trivial subjects. Burlesque A work of literature meant to ridicule a subject; a grotesque imitation . Cacophony Grating, inharmonious sounds. Caesura A pause somewhere in the middle of a verse, often (but not always) marked by punctuation . Canon The works considered most important in a national literature or period; works widely read and studied . Caricature A grotesque likeness of striking qualities in persons and things . Carpe Diem Literally, "seize the day"; enjoy life while you can, a common theme in literature. Catharsis A cleansing of the spirit brought about by the pity and terror of a dramatic tragedy.
Sure! Here's a solid list of **AP English Literature vocabulary**âterms that often come up in class, essays, and the AP exam. I'll break it down into categories to make it easier to study. --- ### đ **Literary Devices & Techniques** 1. **Alliteration** â Repetition of initial consonant sounds 2. **Allusion** â A reference to another text, event, or figure 3. **Anaphora** â Repetition of a word or phrase at the beginning of successive clauses 4. **Antithesis** â Contrast of ideas in a balanced or parallel construction 5. **Apostrophe** â Addressing someone absent, dead, or nonhuman as if present and able to respond 6. **Assonance** â Repetition of vowel sounds within nearby words 7. **Asyndeton** â Omission of conjunctions between parts of a sentence 8. **Consonance** â Repetition of consonant sounds, often at the end of words 9. **Diction** â Word choice (formal, informal, colloquial, etc.) 10. **Enjambment** â Continuation of a sentence without pause beyond the end of a line in poetry --- ### đ§ **Figurative Language** 1. **Hyperbole** â Extreme exaggeration 2. **Imagery** â Descriptive language that appeals to the senses 3. **Irony** - *Verbal*: Saying the opposite of whatâs meant - *Situational*: When the outcome is the opposite of what's expected - *Dramatic*: Audience knows something characters donât 4. **Metaphor** â A direct comparison without using "like" or "as" 5. **Metonymy** â Substituting the name of one thing with something closely related (e.g. "The crown" for royalty) 6. **Synecdoche** â A part representing the whole (e.g. "All hands on deck") 7. **Personification** â Giving human traits to nonhuman things 8. **Simile** â A comparison using "like" or "as" 9. **Symbol** â An object, character, or color that represents something beyond itself --- ### âď¸ **Poetic & Rhetorical Terms** 1. **Caesura** â A pause in a line of poetry, often marked by punctuation 2. **Couplet** â Two lines of poetry that usually rhyme 3. **Iambic Pentameter** â A line with five iambs (unstressed-stressed syllables) 4. **Blank Verse** â Unrhymed iambic pentameter 5. **Free Verse** â Poetry with no fixed meter or rhyme 6. **Elegy** â A mournful poem, often for the dead 7. **Ode** â A lyric poem expressing emotion, often in honor of something 8. **Sonnet** â A 14-line poem with a specific rhyme scheme (Shakespearean or Petrarchan) --- ### đ **Narrative & Structure Terms** 1. **Tone** â The author's attitude toward the subject 2. **Mood** â The feeling or atmosphere the reader experiences 3. **Theme** â The central idea or message in a work 4. **Motif** â A recurring element that has symbolic significance 5. **Foil** â A character who contrasts with another character to highlight traits 6. **Foreshadowing** â Clues or hints about what will happen later 7. **Juxtaposition** â Placing two elements side by side to present a contrast 8. **Point of View** â Perspective from which the story is told (1st, 2nd, 3rd person) 9. **Stream of Consciousness** â Narrative style that mimics thoughts and feelings 10. **Frame Narrative** â A story within a story --- Want me to make flashcards, a quiz, or a PDF study guide with these? Or need help using them in a literary analysis essay?
Makharij al-Huruf (Ů
؎اع؏ اŮŘŘąŮŮ) refers to the specific places or points in the mouth and throat from which the Arabic letters originate. Knowing the correct makhraj is essential for proper Qurâan recitation. đ There are 5 main articulation areas in the human vocal system: Al-Jawf (the empty space in the mouth and throat) Al-Halq (the throat) Al-Lisan (the tongue) Ash-Shafatain (the two lips) Al-Khayshum (the nasal cavity) and trainer What is the meaning of "Makharij al-Huruf"? A. Rules of stopping B. Points of articulation C. Types of letters D. Tajwid marks â
Answer: B Which letters originate from the lips (Ash-Shafatain)? A. Alif, Waw, Ya B. Fa, Ba, Meem, Waw C. Ta, Da, Tha D. Kha, Ha, Ghayn â
Answer: B Where do the letters âŘšâ and âŘâ originate from? A. Lips B. Nasal cavity C. Throat D. Tongue â
Answer: C The nasal cavity (Al-Khayshum) is the source of which sound? A. Ghunna B. Qalqalah C. Ikhfa D. Idgham â
Answer: A Which letter is produced from the middle of the tongue? A. Lam B. Kaf C. Jeem D. Ba â
Answer: C The sound of letter 'Ů' comes from: A. The lips B. The nose C. The back of the tongue touching the soft palate D. The teeth â
Answer: C How many main articulation areas are there in Makharij al-Huruf? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 â
Answer: C Which of the following is a letter from Al-Jawf? A. Ba B. Waw (madd) C. Fa D. Tha â
Answer: B What does 'Ghunna' mean in tajwid? A. Prolongation B. Nasal sound C. Pause D. Echoing sound â
Answer: B Which letters are articulated with both lips closed? A. Fa and Waw B. Ba and Meem C. Ta and Da D. Ha and Kha â
Answer: B
âOn this night, we share a roof protecting us from fleets of inequity. Our unification promises a better tomorrow. Those larger than myself, sitting on their marble thrones, sipping blood from cups composed of human skin and singing songs of so-called virtue, grow weaker each moment. Their caravans are revolting. There is hope yet. There is progress! Though tonight may mark a countdown, it is still a celebration. Look at all we have done, not just for Trials but for Palatium Infra as a whole. In four years, when Iâm no longer Sovereignty, the Spoiled Purity and his people will continue to strive. So drink! Smoke! Crush up those exotic plants and snort them! We will not falter, weaken, or wane. Our influence is expanding, and somebody new opens their eyes every day. Even the Silbys of Aculeus have reached alarming potentials despite their embittered minds. So long as you relish in tonight, dance, and pray to your âdeadâ Gods, our revolution shall rise beyond the bounds of class, and when Iâm only a commoner, we shall rise again beyond our brainwashed adversaries! Cheers, my people. Cheers!â Followers raised their cups. Some clinked theirs together. Others stood still and screamed breathlessly in agreement. I smiled with courtesy, then stepped off my platform. My voice still rang across the cellar. Speeches before were grander. Those displays were supposed to be emptying, and yet this one left me bloated, swollen tight. I watched as they popped the corks of their bottles and chanted in the name of Purity. Maybe the quality of my words wasnât what mattered to them anyway, so long as I screamed loud enough. Thereâs no merit in attacking your people, a voice corrected me. âThatâs right,â I said aloud. âKnox, my-my Sovereign!â squealed a nearby devotee, jittering as he stuffed his face with catered pastries. He was one Iâd never seen before or had failed to remember. âLook what Iâve found! Itâs wine, and not the shoddy Infran kind, either. Earth-made with good fruit! I donât know how anyone managed to get their hands on this. Maybe some space travel mischief.â He giggled and held up a small glass bottle. âHow neat.â âI want you to have it, Sir.â I nodded my head. âYes, of course. Thank you.â Backing off into the midst of rowdy disciples, I clutched the bottle. What a waste of grapes. It could have been jam instead. Earthly food had a superior taste, ripe with delicate intricacies and nostalgia, but Palatium Infra had mastered the art of alcohol. Why waste your time with a drunkenness so sad and sickening? The booze of trash. Not many more followers approached me. The barren peroration must have upset them. My hands itched to submerge into my suit pockets, and my legs stood suddenly numb, wobbling. Four more years until Iâm nothing. But tonight, you are nothing. âShut up,â I told myself. Tightly packed together in the corner of the dwelling sat the Sibyls. A mound of writhing fabric and tones of skin made up their unified silhouette. I snapped the strap of the nearest gown, balancing on my hands and knees, waving the bottle before them. In their almost rodent nature, narrow noses prodded my way. Their dresses wrinkled and fell to their ankles. Knees dropped, and eyes widened. Many grumbled at me like hungry she-beasts. Those newer ones with faded curtains for hair, sunken eyes, and dirtied nails looked, hid their face, then sobbed. I imagined them in a pack together, fighting wildly against the Spoiled Purity in their rat decorumâbiting down with square teeth laced with rabies. âIâve got you all something,â I said. âGo back off to your pedestal and yap some more. We donât want it.â A woman rose from the pile and spat. âYou donât even know what it is yet. It's Earth hooch, or more likely a near-flawless replica. I figured you girls would also like a chance to enjoy yourselves tonight.â âYour playmates have been harassing us since the moment you hung the banners and opened the cellar door.â The youngest, with a striking cyan mop upon her head, uncoiled from the mass. What was she now? 20, 21? We celebrated a birthday recently, I thought as she spun around me. âI remember something about a promise. Multiple promises, actually. Are you trying to bribe us into just shutting up and taking it? Because if another sticky, 40-year-old, Earth-born virgin gropes my shoulder, Iâm going to have an aneurysm!â the girl continued. âWhy not an Infran follower? Do you like it when they touch you?â I returned her accusing tone. âIâm sorry, sweet prophets, that you feel Iâve neglected my duties. Iâll keep a better eye out. Remember, you can always just holler if somebody is bothering you. And Anwen, friend, if Iâve ever tried to bribe you with anything, it was certainly the hair dye. I mean, look at you! Such handsomeness!â I exclaimed. The other Siblys began to encircle her, uttering compliments or even announcements of their envy. Anwen disappeared in a wink with flushed cheeks back into the mound. âIâll just leave this here.â Smiling, I set down the bottle. ** â141, 143. . .â I counted each step as I trekked the staircase. There was no doubt I lost track somewhere. The ledges kept spawning under my feet, infinitely multiplying until I wasnât moving at allâswallowing me up in a whirlpool of stone. My tie still hung around my neck, and my blazer remained tied around my hips as a skirt. Streaks of red dribbled off from the cavity in my chest. It was a gorgeous marking, sensual to my fingertips as I traced its edges. Purity, oh, Purity. Purity and his wings of burnt skin. Purity and his many faces. Purity the spoiled. Purity the mutilated. The Silbys did not bother waiting for me. On bare feet, they stormed up the stairs to their room. A trail of red, though in paint unlike mine, streamed after them. None looked remotely near me as they squeaked and gossiped intangibly. I saved them, those Infran broads, enlightened them. As much as they liked to deny it, spit at me, and bask in the thought of their victimhood, in this home, they stood empowered. Youâve done well, my thoughts affirmed, though in the manner of an insincere commentator rather than a hype man. Teeth grace in tile violin goes laundry paper when. It dissolved into an intruding drivel. I rubbed my head and sniveled. âDo you need help, Knox?â called a Silby. Fattened by my coddling, her shadow fell upon me from the doorway steps ahead. I attempted counting again. There mustâve been at least another hundred between me and her. âIâm hallucinating some,â I said, breathing deeply to suppress a burp as I struggled to recall her name. Two syllables. Typically Latin, though sometimes English. Drops of slobber leaked from my mouth. âIâm hallucinating some, Tybal. Do you like your name, Tybal? I would have named you something better. Ty-Tyballinia. No, weâd have to eliminate the âballâ aspect. It sounds too crude.â âOne foot in front of the other,â she said. So I walked. Mess greeted me at the doorway. Dirtied culinary obscured the dark wooden countertops, and the sink lay running. I approached the kitchen table, sat, and set my face down upon its cool wooden surface. Assaulting my nose was the smell of neglected flowers, like soil mixed with the kind of sweet cough medicine that would have left me gagging as a child. Open windows whispered songs of the twilight hour through the vessels of busy trolleys and shooting guns. My mouth strained to vomit, but there was nothing in my stomach to regurgitate except the petals of Stultoâs bloom, which came out effortlessly in little sputters. Teetering, I stood up and brushed disgorged plant parts off the tabletop. âLove,â I said as I slogged up yet another staircase. âAre you awake?â She said sheâd wait. Somebodyâs gotten her. No, she always misses movie night. That sleepyhead, I assured myself. There was a stirring amidst the manorâs cloak of dusk. Portraits of myself, my wife, and my daughter turned to face me as the hallway lights flickered, escaping their quartz frames to penetrate my ears with nonsense. The taxidermied heads of Infran creatures bared their teeth. I stopped to stare at my favorite, an adabactor with daunting spiked tusks poking out from its forehead. Its nose remained black and sharp, and its eyes wide with malice. âWhere is my Spes, Adaba-boy? Is she sleepy?â Thereâs someone in the house. The sounds of the stirring rose along with my blood pressure. Footsteps orbited around me, drawing near and far and then near again, little dancers in the dark. The carpet immersed me in its mass of purples and blues, leaving my skin stained indigo and my vision abstracted. I toiled to reach the master bedroom across the aisle as it stretched out to me with bright lights and celestial howling, like a dove struggling in a pool of oil. Never again with Stultoâs bloom. Never again on what was already a bad night. My hand brushed the doorknob, and the high abruptly faded into only a persistent hum-buzz twirling around my brain. The portraits returned to their typical depressionâSpes posing with her ax, Ariâs school photo, and myself in the cap I wore when addressing the military with the Verbis emblem embroidered in its center. All lifeless shots. Who were they for when they captured not the subjectâs essence but only some fragment of their identity? They used to feel personal, not advertisements of some supposed characters. Servants, babysitters, and likewise civilian guests, I reminded myself, mustnât forget whose home theyâre in. Yet my body moved independently, taking Ariâs from its hook and laying it backward against the wall to hide her distant grin and tamed posture. It was time for new pictures. Sweet ones, real ones; time was ticking. I approached my own when the stirring began again. Groans and squeals erupted from the vents as if someone had set a pen of pigs loose in my crawlspace. No, not the crawlspace, my bedroom door. I turned the ruby knob. Underneath a blanket wrestled my two squealing piglets, their skins melting together beneath the layer of duvet. Fishnet leggings and manicured nails outstretched and scraped at the sheet beneath them. One raised its head, a salmon-colored man with sweat running down his forehead. Through the crack in the door, we met eyes, his Infran Dr. Sesuss nose flaring its narrow nostrils. No mark of the Spoiled Purity existed carved onto his naked body. My chest felt tight. I stepped back. I was suffocating. Spes emerged from the linens, her hair flowing down her back and her dark skin glistening in front of the bedroom window. She giggled and held the man, the blanket falling and revealing inches of her body I had not seen in months. âDarling,â whispered the rosy-faced man, âlook.â He was unfathomably ugly and grotesquely young, with beady, lifeless pupils that dilated when he faced me. The excess flesh on his face sagged while he bit down on his thin lips. My wife faced me, gasped, and strained to cover herself. Suddenly, I was a stranger. A small child who had walked into his parents having sex. I unfurled the door completely. âGet out of my house,â I said. The man stayed in place. âGet out of my house,â I repeated. âKnox,â Spes began. Tears ran down her round cheeks. âShut up!â I turned to the man, picking up a marble trophy from on top of my dresser. âGet out of my house! Iâll kill you!â âKnox!â Spes sobbed. âGod damn it! I hate you! You barely look at me. Every day, thereâs less passion. God, God, God, I donât want to fuck a dead man!â she screamed, âYou get out! Get! Get!â My hands wrapped tighter around the statue. That pig of a man was attached to her at the side, his face equipped with a scowl that challenged mine. He thought I was weak; frail like a decaying dementia-ridden senior. I imagined his skull bashed in, his scowl gone, and the feist and confidence in his face beaten into numbness. A new portrait was in order of such brutality, him as a splintered slab of wood, rashed and beaten, a carcass licking my boot. The churning in my brain had come back. Every wall shook. Clock faces came to life and rang in alarm. Indescribable noises caressed my eardrum before breaking into sorrowful weeps. Was it my own? I stared at Spes in motionless frenzy, clenched my teeth, and screamed like a siren. Passionless. What a lie! An excuse, more like. One that erased all my ventures, reducing me to a nobody. But I was not a nobody. I thought of my sect, my campaigns, my endurance through the political brutality of my empty hive-mind worldâeven my collection of literature, maps, and artifacts. I thought of daring nights alone with Spes when we were young, ravaging each other, two sardonic eggheads suddenly overcome with desire. The veins in my neck throbbed as I gasped for air. It was all I had. I threw the figurine at the manâs head. Eye shut, I heard the thud. A million singing voices of victory flooded out of the cracks in the floorboard. Proving myself a man to the woman I loved in a display of fervent violence was passion. I strained my ears for his cries, though I did not look yet. There had to be a pause, a moment of relief, where I stood tall as a skyscraper and seemingly fought to stay contained in front of my wife and her wounded, quivering paramour. Frantic footsteps rushed off the bed and past my side. I turned and grappled against myself to seize my wifeâs shoulder. âSpes!â My eyelids lifted. Escaping was the man with that same numb expression in which I had imagined him. âYouâre insane,â he said. I swiveled back towards the bed. With her curly locks flowing over her breasts and her limbs bent at her sides, Spes sat limp pressed against the headboard, her forehead bludgeoned and the statue resting on her stomach. Lips pursed and sweet, my Renaissance beauty reclined there in the guise of a squashed bug. But she was not dead. The desk ornament I flung was only the size of my shoe. Spes, that dramatist, may have been slightly hurt but was far from dead. She only wanted me to think she was to observe me at my most distraught, like a leech feeding on misery. âGet up.â Staggering toward the bed, I said. âYou wanted passion? I showed you passion. âShoved it right into your head. Of course, we both know who that gesture was meant for. . .â I fumbled to find my wit. Cold skin met my hands as I stroked her face, unable to resist checking her pulse, even though she was not dead. âI love you, Spes,â I said. Rain pelted against a nearby window. âSpes, please. Please.â No vibration answered my plea. I lifted my hand, sitting next to her now. Tears did not come. There was not any blood on the trophy, but when I picked it up, it felt to be now only a cruel instrument. It depicted a younger me in white marble, with my glasses and collared shirt being the only things painted. Both were in pink. It was a favorable color. I scrambled from the bed to vomit pure digestive bile on the rug. My stomach heaved. I ran my nails along every piece of myself I saw, a dog chasing my tail. As I slammed myself against walls and convulsed, my own heart grew ever louder in my chest. âDad? I heardââ Ariâs slippered feet hammered across the floor. âMom? Mom?â I kept my eyes on the storm. Silence fell. âShe-She isnâtâyourâ.â Gasps interrupted every syllable she spoke. âYouâre a murderer. Bad. Like they said,â she breathed, â You beat her!â The words became mush, alphabet soup. Ari ran back down the hall. âMy-My mom is dead. . . .Yes. . . Manor of the Trials Sovereignty. . .Ari Sorkin. . . Iâm afraid heâs going to hurt me,â she said, presumably over the phone. It was all too fast. I crawled onto the windowsill, opened the glass, and let myself plummet into the alley below. Gusts of wind howled. The lack of motion or sensation informed me I had passed and again lived. Another Palatium Infra, another strange planet in which the celestial endowed rotting men with the opportunity to inhabit. Was this it? Was it all just an impossible limbo of galactic traveling? My surroundings were overwhelmingly gray, an abyss of clouds. Perhaps I had now met the real coming world, and my family and old friends lived here, ready to rush to my sides, lift me up, and jump for joy. Spes would be there. She would be enraged, but at least sheâd be there. You are a bad man. You are a bad man. My eyelashes fluttered. There was a tugging sensation in my leg. The fog was wavering along with my ascendance. âNo,â I yearned, trying to grip the clouds and stick them in place. âStay with me.â But the peace was fleeting. I felt the cement under me and the moist garments clinging to my figure. My leg burned. Carefully, I craned my neck, only to observe the promenade as my surroundings. The most underwhelming of filth and danger, individually Infran. Forever my coming world. What a fool I was, having forgotten my blessing. Those idiot Gods could not tell the difference between assassination and self-infliction; a faulty insurance plan. The urge to cry at last set over me, and so I sat and wailed hot salvia into my palm, shielding my mouth to muffle the noise. Thunder echoed my hushed howling. Raindrops turned to pebbles. Under the ambiance of the stormy night, I could have sworn I heard troops stomping, guns cocking, and the chanting of my name. They had all been waiting for this. Billboards came to life, and I could only sit and spectate as the scenery flashed red. I inhaled fear and sobriety through runny nostrils. âTrials Sovereign Vsevolod âKnoxâ Sorkin is currently at large for the suspected homicide of Spes Sorkin, breaking the first term of the Sovereignty Charter. We now instruct you to report any sightings of the Earth-born, caucasian, roughly 195 centimeters tall, brown-haired, and brown-eyed man to your local Guard post. One can identify the suspected convict specifically by an occult tattoo of Purityâs Coronet on his lower back. No attempted execution or elongated punishment will take place until our Guards conduct an autopsy proving his guilt, per Lifeâs 1238 commandment. We cannot be sure when or if the Gods will revoke his blessing. Remember, when Gods frown upon strife, opt for a peaceful life. We permit all grieving festivities until Cagidus 4th. Good year!â towering buildings sang out in broadcast, repeating that same convoluted message quicker the instant it ended. Sometimes, the announcer spoke in Latin for the Infran children, other times in Chinese, Hindi, or Spanish to cater to those of irrelevant tongues. You arenât a bad man. You are a stupid boy. Puddles sloshed. Somebody was approaching. I didnât dare waste any remaining energy avoiding the Guards and their prodding blades. How did that phrase go? You dug your grave. Now lie in it. And so I embraced the cement. âKnox?â said the Guard. No, her tone was too sincere, and no authority would proceed in such a manner. There wasnât confirmation on whether or not I was armed, and it wasnât as if she could shoot me first. She was a partygoer, having just left from the cellarâs backdoor. I shooed her away with my hand. She hovered, and I discerned her shadow hesitating over my body. A man could not rot in peace. âCome on, get up! Theyâre after you!â Hands reached around my torso, struggling to handle my weight as they urged me onto my feet. That leg, the burning one, my right, trembled and bent unnaturally upon impact with the ground. The partygoer slung my arm over her shoulder, balancing me. My eyes caught a glimpse of a cyan mop. âAnwen?â I rasped, âhu-who let you out?â Keys jangled in her handsâmy keys. âI escaped,â she said casually, coercing me to walk beside her. âQuicken your pace. I just heard somebody on your front porch. âYou see that compost bin down the alley? Weâre gonna burrow right down into the depth of that. If they open it and uncover us, Iâll be on top, and I can hide you and act like Iâm just a homeless amica trying to take a nap.â With a tightening grip, she led me like livestock to the stinking crate. âI donât understand, Anwen,â I said. âTheyâre going to torture and kill you, stupid. You know theyâve been wanting to, and you just handed the opportunity to them!â âI understand that.â It was becoming increasingly challenging to hide the fragility emerging in my voice. âYou said you were escaping. Why stop and help your captor?â âWhat else could I do? Leave you there?â Attempts to shove my wounded body inside its mass of discarded fruits and vegetables began. She yanked down upon my head and submerged me in the fertilizer sea. The evidence grows indisputable, I thought as I stared at the abruptly humane Infran girl, diving in after me, that I belong here. âDamn me to hell! Iâve killed her! My love is dead!â an uncontrollable cry leaped from my mouth. âShut up! Soon youâll be, too, if you donât quiet down.â The actual noise of the Guards darted past us: disorientated marching, guns clanking against each other, cluttered belts rattling, the Latin squawking. One paused to open the binâs lid, though only rummaged through the surface layer of peat before carrying on. âWhat are they talking about? I struggle with my Latin,â I whispered. âThe search, mainly.â Aggression remained firey in Anwenâs clenched jaw. Though she sat on top of me, there was a monumental distance between our rain-soaked forms. I curled up into a ball, ducked my head between my knees, and dreamt of Spes, ignoring the stench of spoiled food rising from every crevice of my dwelling. The next coming world was due to adopt me again as I forced sleep. I prayed for a canyon of fluffy haze, where I waltzed with pale memories but found nothing but the petrifying stillness of my mind. Killed and ran. Violent as a Guard just to prove a point and watch it backfire. Why would any heaven want to welcome me? I clung to the picture of Spes in my head like it was the last ember of an extinguished flame. âDid you mean to kill her?â Anwen interrogated. âSomeone like you would immutably believe yes.â âAnd who is someone like me? You canât even treat me like a person for a moment, can you?â grating drama decorated her words. âYou know my opinions. I have not seen much of your or your breedâs faces besides that of cruelty and ignorance.â I retorted. âI just saved you! Does that make me cruel and ignorant?â âIt makes you an idiot, which is another word for somebody ignorant.â âAnd why am I an idiot?â She asked. âBecause you helping me does no good. Thank you anyhow. Now, do yourself a favor and scram.â As she bent her leg in anticipation, preparing to strike me on the forehead, I sensed an invisible withdrawal widening the gap between us. âYou never answered my question,â Anwen took me by the end of my tattered tie suddenly and started her game of shepherd and sheep over again, pulling me back up to the crateâs exit. It appeared as a shining light at the end of a maze of rubbish and mold. âNo. Of course not. Spes was my everything,â I sniffled. âI knew it. You couldnât even bring yourself to hit us, let alone murder your wife. The girls and I always figured you were sensitive.â My heart rate quickened. Today was one of humbling and miseryâone to pray a hail spike would fall from the sky as sharp as a needle, pierce into my eyelid, and lobotomize me. I wished I could have merely died or hit my head hard enough not to have to deal with it all. No, I wished I was Anwen with her snarky, careless glow and lack of depth in her eyes. As we emerged from the compost bin together, I fantasized about strangling her until her face turned purple, her weakening spirit no longer categorizing me as âsensitiveâ, but the thought could only remind me of wielding that trophy and the microscopic traces of my wifeâs tender skin tainting it, which turned my guts inside out. âThatâs why I think you could use a little help,â Anwen said, âIt seems like you canât walk, either. Your leg is all twisted up.â She undid one of her trim pigtails and handed me the band. âTake off your tie and put up your hair. âWill make you less recognizable. Then swallow your pride and stick with me.â
THE FIDE LAWS OF CHESS. Introduction FIDE Laws of Chess cover over-the-board play. The Laws of Chess have two parts: 1. Basic Rules of Play and 2. Competitive Rules of Play. The English text is the authentic version of the Laws of Chess (which were adopted at the 93rd FIDE Congress at Chennai, India) coming into force on 1 January 2023. Preface. The Laws of Chess cannot cover all possible situations that may arise during a game, nor can they regulate all administrative questions. Where cases are not precisely regulated by an Article of the Laws, it should be possible to reach a correct decision by studying analogous situations which are regulated in the Laws. The Laws assume that arbiters have the necessary competence, sound judgement and absolute objectivity. Too detailed a rule might deprive the arbiter of his/her freedom of judgement and thus prevent him/her from finding a solution to a problem dictated by fairness, logic and special factors. FIDE appeals to all chess players and federations to accept this view. A necessary condition for a game to be rated by FIDE is that it shall be played according to the FIDE Laws of Chess. It is recommended that competitive games not rated by FIDE be played according to the FIDE Laws of Chess. Member federations may ask FIDE to give a ruling on matters relating to the Laws of Chess. BASIC RULES OF PLAY. Article 1: The Nature and Objectives of the Game of Chess 1.1 1.2 1.3 1.4 The game of chess is played between two opponents who move their pieces on a square board called a âchessboardâ. The player with the light-coloured pieces (White) makes the first move, then the players move alternately, with the player with the dark-coloured pieces (Black) making the next move. A player is said to âhave the moveâ when his/her opponentâs move has been âmadeâ. The objective of each player is to place the opponentâs king âunder attackâ in such a way that the opponent has no legal move. 1.4.1 The player who achieves this goal is said to have âcheckmatedâ the opponentâs king and to have won the game. Leaving oneâs own king under attack, exposing oneâs own king to attack and also âcapturingâ the opponentâs king is not allowed. 1.4.2 The opponent whose king has been checkmated has lost the game. 1.5 If the position is such that neither player can possibly checkmate the opponentâs king, the game is drawn (see Article 5.2.2). Article 2: The Initial Position of the Pieces on the Chessboard 2.1 2.2 The chessboard is composed of an 8 x 8 grid of 64 equal squares alternately light (the âwhiteâ squares) and dark (the âblackâ squares). The chessboard is placed between the players in such a way that the near corner square to the right of the player is white. At the beginning of the game White has 16 light-coloured pieces (the âwhiteâ pieces); Black has 16 dark-coloured pieces (the âblackâ pieces). These pieces are as follows: A white king usually indicated by the symbol K A white queen Two white rooks Two white bishops Two white knights Eight white pawns A black king A black queen Two black rooks Two black bishops Two black knights Eight black pawns usually indicated by the symbol Q usually indicated by the symbol R usually indicated by the symbol B usually indicated by the symbol N usually indicated by the symbol usually indicated by the symbol K usually indicated by the symbol Q usually indicated by the symbol R usually indicated by the symbol B usually indicated by the symbol N usually indicated by the symbol Staunton Pieces p Q K B N R 9 2.3 The initial position of the pieces on the chessboard is as follows: 2.4 The eight vertical columns of squares are called âfilesâ. The eight horizontal rows of squares are called âranksâ. A straight line of squares of the same colour, running from one edge of the board to an adjacent edge, is called a âdiagonalâ. Article 3: The Moves of the Pieces 3.1 It is not permitted to move a piece to a square occupied by a piece of the same colour. 3.1.1 If a piece moves to a square occupied by an opponentâs piece the latter is captured and removed from the chessboard as part of the same move. 3.1.2 A piece is said to attack an opponentâs piece if the piece could make a capture on that square according to Articles 3.2 to 3.8. 3.1.3 A piece is considered to attack a square even if this piece is constrained from moving to that square because it would then leave or place the king of its own colour under attack. 3.2 The bishop may move to any square along a diagonal on which it stands. 3.3 The rook may move to any square along the file or the rank on which it stands. 3.4 The queen may move to any square along the file, the rank or a diagonal on which it stands. 3.5 3.6 3.7 When making these moves, the bishop, rook or queen may not move over any intervening pieces. The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the same rank, file or diagonal. 3.7 When making these moves, the bishop, rook or queen may not move over any intervening pieces. The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the same rank, file or diagonal. The pawn: 3.7.1 The pawn may move forward to the square immediately in front of it on the same file, provided that this square is unoccupied, or 3.7.2 on its first move the pawn may move as in 3.7.1 or alternatively it may advance two squares along the same file, provided that both squares are unoccupied, or 3.7.3 the pawn may move to a square occupied by an opponentâs piece diagonally in front of it on an adjacent file, capturing that piece. 3.7.3.1 A pawn occupying a square on the same rank as and on an adjacent file to an opponentâs pawn which has just advanced two squares in one move from its original square may capture this opponentâs pawn as though the latter had been moved only one square. 3.7.3.2 This capture is only legal on the move following this advance and is called an âen passantâ capture. 3.7.3.3 When a player, having the move, plays a pawn to the rank furthest from its starting position, he/she must exchange that pawn as part of the same move for a new queen, rook, bishop or knight of the same colour on the intended square of arrival. This is called the square of âpromotionâ. 3.7.3.4 The player's choice is not restricted to pieces that have been captured previously. 3.7.3.5 This exchange of a pawn for another piece is called promotion, and the effect of the new piece is immediate. 3.8 There are two different ways of moving the king: 3.8.1 by moving to an adjoining square. 3.8.2 by âcastlingâ. This is a move of the king and either rook of the same colour along the playerâs first rank, counting as a single move of the king and executed as follows: the king is transferred from its original square two squares towards the rook on its original square, then that rook is transferred to the square the king has just crossed. 3.8.2.1 The right to castle has been lost: 3.8.2.1.1 If the king has already moved, or 3.8.2.1.2 With a rook that has already moved. 3.8.2.2 Castling is prevented temporarily: 3.8.2.2.1 if the square on which the king stands, or the square which it must cross, or the square which it is to occupy, is attacked by one or more of the opponent's pieces, or 3.8.2.2.2 if there is any piece between the king and the rook with which castling is to be effected. 3.9 The king in check: 3.9.1 The king is said to be 'in check' if it is attacked by one or more of the opponent's pieces, even if such pieces are constrained from moving to the square occupied by the king because they would then leave or place their own king in check. 3.9.2 No piece can be moved that will either expose the king of the same colour to check or leave that king in check. 3.10 Legal and illegal moves; illegal positions: 3.10.1 A move is legal when all the relevant requirements of Articles 3.1 â 3.9 have been fulfilled. 3.10.2 A move is illegal when it fails to meet the relevant requirements of Articles 3.1 â3.9. 3.10.3 A position is illegal when it cannot have been reached by any series of legal moves. Article 4: The Act of Moving the Pieces 4.1 4.2 Each move must be played with one hand only. Adjusting the pieces or other physical contact with a piece: 4.2.1 Only the player having the move may adjust one or more pieces on their squares, provided that he/she first expresses his/her intention (for example by saying âjâadoubeâ or âI adjustâ). 4.2.2 Any other physical contact with a piece, except for clearly accidental contact, shall be considered to be intent. 4.3 Except as provided in Article 4.2.1, if the player having the move touches on the chessboard, with the intention of moving or capturing: 4.3.1 one or more of his/her own pieces, he/she must move the first piece touched that can be moved. 4.3.2 one or more of his/her opponentâs pieces, he/she must capture the first piece touched that can be captured. 4.3.3 one or more pieces of each colour, he/she must capture the first touched opponentâs piece with his/her first touched piece or, if this is illegal, move or capture the first piece touched that can be moved or captured. If it is unclear whether the playerâs own piece or his/her opponentâs was touched first, the playerâs own piece shall be considered to have been touched before his/her opponentâs. 4.4 If a player having the move: 4.4.1 touches his/her king and a rook he/she must castle on that side if it is legal to do so 4.4.2 deliberately touches a rook and then his/her king he/she is not allowed to castle on that side on that move and the situation shall be governed by Article 4.3.1. 4.4.3 intending to castle, touches the king and then a rook, but castling with this rook is illegal, the player must make another legal move with his/her king (which may include castling with the other rook). If the king has no legal move, the player is free to make any legal move. 4.4.4 promotes a pawn, the choice of the piece is finalised when the piece has touched the square of promotion. 4.5 4.6 If none of the pieces touched in accordance with Article 4.3 or Article 4.4 can be moved or captured, the player may make any legal move. The act of promotion may be performed in various ways: 4.6.1 the pawn does not have to be placed on the square of arrival. 4.6.2 removing the pawn and putting the new piece on the square of promotion may occur in any order. 4.6.3 If an opponentâs piece stands on the square of promotion, it must be captured. 4.7 When, as a legal move or part of a legal move, a piece has been released on a square, it cannot be moved to another square on this move. The move is considered to have been made in the case of: 4.7.1 A capture, when the captured piece has been removed from the chessboard and the player, having placed his/her own piece on its new square, has released this capturing piece from his/her hand. 4.7.2 Castling, when the player's hand has released the rook on the square previously crossed by the king. When the player has released the king from his/her hand, the move is not yet made, but the player no longer has the right to make any move other than castling on that side, if this is legal. If castling on this side is illegal, the player must make another legal move with his/her king (which may include castling with the other rook). If the king has no legal move, the player is free to make any legal move. 4.7.3 Promotion, when the player's hand has released the new piece on the square of promotion and the pawn has been removed from the board. 4.8 4.9 A player forfeits his/her right to claim against his/her opponentâs violation of Articles 4.1 â 4.7 once the player touches a piece with the intention of moving or capturing it. 4.8. A player forfeits his/her right to claim against his/her opponentâs violation of Articles 4.1 â 4.7 .4.9. If a player is unable to move the pieces, an assistant, who shall be acceptable to the arbiter, may be provided by the player to perform this operation. Article 5: The Completion of the Game 5.1.1 The game is won by the player who has checkmated his/her opponentâs king. This immediately ends the game, provided that the move producing the checkmate position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 â 4.7. 5.1.2 The game is lost by the player who declares he/she resigns (this immediately ends the game), unless the position is such that the opponent cannot checkmate the playerâs king by any possible series of legal moves. In this case the result of the game is a draw. 5.2.1 The game is drawn when the player to move has no legal move and his/her king is not in check. The game is said to end in âstalemateâ. This immediately ends the game, provided that the move producing the stalemate position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 â 4.7. 5.2.2 The game is drawn when a position has arisen in which neither player can checkmate the opponentâs king with any series of legal moves. The game is said to end in a âdead positionâ. This immediately ends the game, provided that the move producing the position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 â 4.7. 5.2.3 The game is drawn upon agreement between the two players during the game, provided both players have made at least one move. This immediately ends the game. COMPETITIVE RULES OF PLAY Article 6: The Chessclock 6.1 âChessclockâ means a clock with two time displays, connected to each other in such a way that only one of them can run at a time. âClockâ in the Laws of Chess means one of the two time displays. Each time display has a âflagâ. âFlag-fallâ means the expiration of the allotted time for a player. 6.2 Handling the chessclock: 6.2.1 During the game each player, having made his/her move on the chessboard, shall pause his/her own clock and start his/her opponentâs clock (that is to say, he/she shall press his/her clock). This âcompletesâ the move. A move is also completed if: 6.2.1.1 6.2.1.2 the move ends the game (see Articles 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 9.2.1, 9.6.1 and 9.6.2), or the player has made his/her next move, when his/her previous move was not completed. 6.2.2 A player must be allowed to pause his/her clock after making his/her move, even after the opponent has made his/her next move. The time between making the move on the chessboard and pressing the clock is regarded as part of the time allotted to the player. 6.2.3 A player must press his/her clock with the same hand with which he/she made his/her move. It is forbidden for a player to keep his/her finger on the clock or to âhoverâ over it. 6.2.4 The players must handle the chessclock properly. It is forbidden to press it forcibly, to pick it up, to press the clock before moving or to knock it over. Improper clock handling shall be penalised in accordance with Article 12.9. 6.2.5 6.2.6 Only the player whose clock is running is allowed to adjust the pieces. If a player is unable to use the clock, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be provided by the player to perform this operation. His/Her clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable way. This adjustment of the clock shall not apply to the clock of a player with a disability. 6.3 Allotted time: 6.3.1 When using a chessclock, each player must complete a minimum number of moves or all moves in an allotted period of time including any additional amount of time added with each move. All these must be specified in advance. 6.3.2 The time saved by a player during one period is added to his/her time available for the next period, where applicable. In the time-delay mode both players receive an allotted âmain thinking timeâ. Each player also receives a âfixed extra timeâ with every move. The countdown of the main thinking time only commences after the fixed extra time has expired. Provided the player presses his/her clock before the expiration of the fixed extra time, the main thinking time does not change, irrespective of the proportion of the fixed extra time used. 6.4 Immediately after a flag falls, the requirements of Article 6.3.1 must be checked. 6.5 Before the start of the game the arbiter shall decide where the chessclock is placed. 6.6 At the time determined for the start of the game Whiteâs clock is started.6.7. Default time: 6.7.1 The regulations of an event shall specify a default time in advance. If the default time is not specified, then it is zero. Any player who arrives at the chessboard after the default time shall lose the game unless the arbiter decides otherwise. 6.7.2 If the regulations of an event specify that the default time is not zero and if neither player is present initially, White shall lose all the time that elapses until he/she arrives, unless the regulations of an event specify, or the arbiter decides otherwise. 6.8 A flag is considered to have fallen when the arbiter observes the fact or when either player has made a valid claim to that effect. 6.9 Except where one of Articles 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 applies, if a player does not complete the prescribed number of moves in the allotted time, the game is lost by that player. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the playerâs king by any possible series of legal moves. 6.10 Chessclock setting: 6.10.1 Every indication given by the chessclock is considered to be conclusive in the absence of any evident defect. A chessclock with an evident defect shall be replaced by the arbiter, who shall use his/her best judgement when determining the times to be shown on the replacement chessclock. 6.10.2 If during a game it is found that the setting of either or both clocks is incorrect, either player or the arbiter shall pause the chessclock immediately. The arbiter shall install the correct setting and adjust the times and move-counter, if necessary he/she shall use his/her best judgement when determining the clock settings. 6.11.1 If the game needs to be interrupted, the arbiter shall pause the chessclock. 6.11.2 A player may pause the chessclock only in order to seek the arbiterâs assistance, for example when promotion has taken place and the piece required is not available. 6.11.3 The arbiter shall decide when the game restarts. 6.11.4 If a player pauses the chessclock in order to seek the arbiterâs assistance, the arbiter shall determine whether the player had any valid reason for doing so. If the player has no valid reason for pausing the chessclock, the player shall be penalised in accordance with Article 12.9. 6.12.1 Screens, monitors, or demonstration boards showing the current position on the chessboard, the moves and the number of moves made/completed, and clocks which also show the number of moves, are allowed in the playing hall. 6.12.2 The player may not make a claim relying only on information shown in this manner.