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SPINT 4 D SENIOR 4 UNIT 6 PAGES 74, 75
Quiz by DIMITRIS FARMAKIS
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D SENIOR 4. SPRINT 4, UNIT 5 FUNCTIONS.
D 4 SPRINT 4 UNIT 6 VOCABULARY!
The expression 2 + 4 1 + 2 is equal to (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 4 (E) 5 2. The ones (units) digit of 542 is 2. When 542 is multiplied by 3, the ones (units) digit of the result is (A) 9 (B) 3 (C) 5 (D) 4 (E) 6 3. Some of the 1 Ă 1 squares in a 3 Ă 3 grid are shaded, as shown. What is the perimeter of the shaded region? (A) 10 (B) 14 (C) 8 (D) 18 (E) 20 4. If 3x + 4 = x + 2, the value of x is (A) 0 (B) â4 (C) â3 (D) â1 (E) â2 5. Which of the following is equal to 110% of 500? (A) 610 (B) 510 (C) 650 (D) 505 (E) 550 6. Eugene swam on Sunday, Monday and Tuesday. On Monday, he swam for 30 minutes. On Tuesday, he swam for 45 minutes. His average swim time over the three days was 34 minutes. For how many minutes did he swim on Sunday? (A) 20 (B) 25 (C) 27 (D) 32 (E) 37.5 7. For which of the following values of x is x 3 < x2 ? (A) x = 5 3 (B) x = 3 4 (C) x = 1 (D) x = 3 2 (E) x = 2112 years, Janice will be 8 times as old as she was 2 years ago. How old is Janice now? (A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 2 (E) 6 10. In the diagram, pentagon T P SRQ is constructed from equilateral 4 P T Q and square P QRS. The measure of â ST R is equal to (A) 10⌠(B) 15⌠(C) 20⌠(D) 30⌠(E) 45⌠Q P R S T Part B: Each correct answer is worth 6. 11. In the diagram, which of the following points is at a different distance from P than the rest of the points? (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E y A x 2 2 4 4 6 8 6 8 B C D E P 12. If x = 2 and y = x 2 â 5 and z = y 2 â 5, then z equals (A) â6 (B) â8 (C) 4 (D) 76 (E) â4 13. In the diagram, P QR is a straight line segment. If x + y = 76, what is the value of x? (A) 28 (B) 30 (C) 35 (D) 36 (E) 38 x° x° x° y° y° P Q R 14. The line with equation y = 2x â 6 is reflected in the y-axis. What is the x-intercept of the resulting line? (A) â12 (B) 6 (C) â6 (D) â3 (E) 0 15. Amy bought and then sold 15n avocados, for some positive integer n. She made a profit of $100. (Her profit is the difference between the total amount that she earned by selling the avocados and the total amount that she spent in buying the avocados.) She paid $2 for every 3 avocados. She sold every 5 avocados for $4. What is the value of n? (A) 100 (B) 20 (C) 50 (D) 30 (E) 8 16. If 3x = 5, the value of 3x+2 is (A) 10 (B) 25 (C) 2187 (D) 14 (E) 45
Select all the numbers that can be used as a common denominator to rewrite the fractions __ 2 6 and __ 1 2 . A 3 D 12 B 6 E 16 C 8 2 Aaron ran __ 5 8 mile to his friendâs house. Then he ran another __ 1 4 mile to the park. 1 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 4 Which equation shows how many miles Aaron ran? A __ 5 8 â __ 1 4 = __ 2 8 C __ 5 8 + __ 1 4 = __ 7 8 B __ 5 8 â __ 1 4 = __ 3 8 D __ 5 8 + __ 1 4 = __ 8 8 3 Select all the expressions that can be used to find the sum of __ 6 8 and ___9 12. A ___ 36 48 + ___ 36 48 D ___ 18 20 + ___ 17 20 B ___ 24 36 + ___ 27 36 E ___ 18 24 + ___ 18 24 C ___ 14 16 + ___ 13 16 4 Write a pair of equivalent fractions for __ 3 4 and __ 2 5 using a common denominator of 20. __ 3 4 = __ 2 5 = 5 Katie spent __ 4 5 hour painting and __ 1 2 hour drawing. ? 1 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5 How much more time in hours did she spend painting than drawing? 6 Dave is planting a garden. He plants cucumbers in ___2 12 of his garden and tomatoes in __ 2 3 of his garden. What fraction of his garden does Dave plant with cucumbers and tomatoes? 7 Of the students in Mariaâs class, __ 2 5 have dogs and __ 1 3 have cats. No students have both a dog and a cat. What fraction represents how many more students in Mariaâs class have dogs? 52 Š Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company Module 6 ⢠Form A Name Module Test DO NOT EDIT--Changes must be made through "File info" CorrectionKey=NL-C 9 Mr. Gonzales used __ 3 4 quart of broth and __ 1 2 quart of milk to make soup. How many quarts of liquid did he use? Part A Complete the fraction model to represent the problem. 1 1 2 1 4 1 4 1 4 Part B Write an equation to show how many quarts of liquid Mr. Gonzales used to make soup. 10 A bowl of cereal contains __ 2 3 cup of oats and __ 2 8 cup of raisins. Write a numerical expression using equivalent fractions with a common denominator of 24 to model how many more cups of oats than raisins there are in the bowl. 11 Jessica read __ 1 6 of her book on Thursday, __ 2 9 of her book on Friday, and __ 1 2 of her book on Saturday. Part A Write a numerical expression using equivalent fractions to model how much of her book she has read so far. Part B What fraction of her book has Jessica read?
RPMS Quiz: Quality vs. Efficiency 1. A teacher spends five hours creating a highly interactive digital game for a single 40-minute lesson. This is an example of prioritizing: ⢠A) Quality over Efficiency ⢠B) Efficiency over Quality ⢠C) Administrative Competence ⢠D) Resource Management ⢠Hint: The focus is on high-level engagement, but the time investment is very high. 2. Which of the following best describes "Efficiency" in the context of the RPMS? ⢠A) Submitting all MOVs and reports on or before the deadline with minimal errors. ⢠B) Ensuring 100% of students pass the quarterly examination. ⢠C) Creating the most aesthetically pleasing portfolio in the department. ⢠D) Conducting home visits for every single student in a class of 50. ⢠Hint: Look for the option that emphasizes timeliness and resource use. 3. Using a "template" or a "reusable slide deck" for lesson planning is a strategy to improve: ⢠A) Efficiency ⢠B) Instructional Diversity ⢠C) Subject Matter Mastery ⢠D) Classroom Discipline ⢠Hint: Templates reduce the time spent on repetitive formatting. 4. If a teacher provides detailed, personalized feedback to every student but submits the grades two weeks late, they have achieved: ⢠A) High Quality, Low Efficiency ⢠B) Low Quality, High Efficiency ⢠C) High Quality, High Efficiency ⢠D) Low Quality, Low Efficiency ⢠Hint: The work itself is excellent, but the timing is poor. 5. Which tool improves Efficiency without sacrificing the Quality of assessment data? ⢠A) Automated Google Forms for multiple-choice quizzes. ⢠B) Giving everyone a passing grade to save time on checking. ⢠C) Writing long paragraphs of feedback on 200 paper-based essays. ⢠D) Skipping assessments entirely to finish the syllabus faster. ⢠Hint: Look for a balance where technology handles the "busy work." 6. When discussing Quality in your RPMS portfolio, which "Means of Verification" (MOV) is most appropriate? ⢠A) Sample of student work with constructive teacher comments. ⢠B) A logbook showing you arrived at school at 7:00 AM daily. ⢠C) A certificate for attending a 1-hour webinar. ⢠D) A photo of your organized teacher's cabinet. ⢠Hint: Quality is evidenced by the impact on student learning. 7. The concept of "Doing the right things" (Effectiveness) represents: ⢠A) Quality ⢠B) Efficiency ⢠C) Speed ⢠D) Compliance ⢠Hint: "Doing the right things" is about results; "Doing things right" is about process. 8. How does "Efficiency" help a teacher maintain "Quality" in the long run? ⢠A) It prevents burnout by optimizing workload, leaving energy for creative teaching. ⢠B) It allows the teacher to take more side jobs. ⢠C) It ensures the teacher never has to talk to parents. ⢠D) It proves that the teacher is smarter than their peers. ⢠Hint: Consider the relationship between teacher well-being and performance. 9. If a teacher's RPMS rating for Quality is 5 (Outstanding) but Efficiency is 2 (Fair), what is the most likely reason? ⢠A) The teacher produces excellent work but often misses deadlines. ⢠B) The teacher is very fast but makes many mistakes in their reports. ⢠C) The teacher is both slow and produces poor results. ⢠D) The students are failing despite the teacher being very organized. ⢠Hint: Check the gap between the high-standard output and the slow delivery. 10. What is the ultimate goal of balancing Quality and Efficiency in the PPST-RPMS? ⢠A) To achieve sustainable professional excellence that benefits the learners. ⢠B) To get a higher salary increase only. ⢠C) To impress the School Head during the observation. ⢠D) To finish the school year with the least amount of work possible. ⢠Hint: It's about long-term growth for both teacher and student. ________________________________________ Answer Key: 1. A | 2. A | 3. A | 4. A | 5. A | 6. A | 7. A | 8. A | 9. A | 10. A ________________________________________
TITOLO I PRINCIPI Art. 1 â PersonalitĂ giuridica e principi fondamentali 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'UniversitĂ degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "UniversitĂ ". 2. L'UniversitĂ ha personalitĂ giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali. 3. L'Università è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo. 4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'UniversitĂ , lâattivitĂ amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. Simboli dell'UniversitĂ sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore. 7. LâUniversitĂ conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira. Art. 2 â FinalitĂ istituzionali 1. LâUniversitĂ , a riconoscimento dellâinderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. Fini primari dellâUniversitĂ sono la ricerca e la didattica che lâAteneo persegue promuovendo lâorganizzazione, lâelaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualitĂ dei processi formativi viene assicurato anche con lâausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. 3. LâUniversitĂ garantisce la libertĂ di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dellâAteneo. 4. LâUniversitĂ si impegna ad assicurare paritĂ e pari opportunitĂ di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'etĂ , all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilitĂ , alla religione e alla lingua. A garanzia dellâeffettivitĂ delle tutele riconosciute è istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ. 5. LâUniversitĂ si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilitĂ , di sicurezza e salubritĂ dei luoghi di lavoro. 6. LâUniversitĂ garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertĂ e lâautonomia della ricerca e dellâinsegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. LâUniversitĂ , soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralitĂ delle culture che concorrono a costituire la sua identitĂ . 8. LâUniversitĂ promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attivitĂ di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualitĂ e dell'eccellenza. 9. LâUniversitĂ avversa lâutilizzo dei risultati delle proprie attivitĂ per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignitĂ e libertĂ dellâuomo e della pacifica convivenza fra i popoli. 10.LâUniversitĂ concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivitĂ culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la piĂš ampia fruizione delle proprie strutture. 11.LâUniversitĂ garantisce il principio dellâaccesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piĂš ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello ÂŤspazio europeo dellâapprendimento permanenteÂť. 12.LâUniversitĂ contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme. 13.LâUniversitĂ può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalitĂ istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societĂ di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo. Art. 3 â Ricerca e didattica 1. L'UniversitĂ garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attivitĂ di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati. 2. LâUniversitĂ adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonchĂŠ della qualitĂ e della produttivitĂ delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'UniversitĂ incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. LâUniversitĂ eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 4. LâUniversitĂ promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dellâuomo, nonchĂŠ la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale. 5. LâUniversitĂ promuove la gestione in qualitĂ delle attivitĂ di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine lâUniversitĂ incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualitĂ e lâaccreditamento delle sue strutture e delle attivitĂ collegate. 6. L'UniversitĂ può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 7. L'UniversitĂ , nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalitĂ fissate da Regolamento, può svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio nellâinteresse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalitĂ disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrĂ riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. L'UniversitĂ può commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio. Art. 4 â Rapporti Internazionali 1. LâUniversitĂ ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualitĂ di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato; d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali; e) favorisce lâattrazione dallâestero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli. 2. LâUniversitĂ collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 3. LâUniversitĂ provvede a strutture per lâospitalitĂ anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Articolo 5 â Diritto allo studio 1. L'UniversitĂ promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate. 2. LâUniversitĂ favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparitĂ e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societĂ . 3. L'UniversitĂ collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 6 âPrincipi organizzativi 1. LâUniversitĂ assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso lâutilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando lâuso degli strumenti telematici e di semplificazione. 2. LâUniversitĂ , in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietĂ , si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dellâAteneo. 3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nellâAlbo Ufficiale on line di Ateneo. 4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente Statuto, una indennitĂ di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 5. LâUniversità è rappresentata e difesa in giudizio dallâAvvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti allâelenco speciale annesso allâalbo degli avvocati. LâUniversitĂ può altresĂŹ avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalitĂ previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dellâUniversitĂ da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) Articolo 7 â Trasparenza e Informazione 1. L'UniversitĂ riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicitĂ e trasparenza sono il sito web di Ateneo e lâAlbo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. 3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato secondo modalitĂ stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Gli appartenenti alla comunitĂ universitaria di cui allâart. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'UniversitĂ concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attivitĂ di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nellâarea riservata al personale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. Articolo 8 â Altre attivitĂ 1. L'UniversitĂ favorisce le attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresĂŹ, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. TITOLO II SOGGETTI Art. 9 â ComunitĂ Universitaria 1. LâUniversitĂ realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunitĂ . 2. La comunitĂ universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'UniversitĂ e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 3. I valori fondamentali della ComunitĂ Universitaria sono determinati dal Codice Etico dellâAteneo. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, previa istruttoria da parte di una Commissione Etica di Garanzia nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalitĂ previste dal Codice Etico. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 4. Le componenti della comunitĂ partecipano alla vita universitaria con pari dignitĂ , secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza. 5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso lâUniversitĂ Federico II possono continuare a far parte della comunitĂ universitaria attraverso lâAssociazione Federiciana âEx Alumniâ. Art. 10 â Studenti 1. Sono studenti dellâUniversitĂ coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per lâelettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza allâinterno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonchĂŠ gli studenti stranieri la cui mobilitĂ sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunitĂ universitaria, l'UniversitĂ può determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico. 3. I criteri, le modalitĂ di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalitĂ di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonchĂŠ delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'UniversitĂ . 5. Gli studenti possono partecipare all'attivitĂ di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto. 7. L'UniversitĂ può stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonchĂŠ alle cooperative studentesche. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivitĂ universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunitĂ culturali. Art. 11 â Professori e Ricercatori 1. In conformitĂ ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attivitĂ , nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nellâAteneo. 2. I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalitĂ istituzionali dellâUniversitĂ . Le attivitĂ di didattica, ricerca nonchĂŠ gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 3. Ai professori e ai ricercatori può essere riconosciuta la titolaritĂ di fondi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio è riservata ai professori a tempo pieno. Eâ altresĂŹ riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito. Art. 12 â Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dellâAteneo, secondo quanto disposto dallâart. 23, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nellâambito dellâAmministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 3. LâUniversitĂ , nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la piĂš ampia partecipazione. 4. I Dirigenti, nellâambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono lâattivitĂ di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per lâAmministrazione e la ContabilitĂ ; c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dellâuniversitĂ ; d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivitĂ degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende. 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'UniversitĂ può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dellâufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dellâinteressato. 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dallâart. 19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le modalitĂ stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. TITOLO III ORGANI CAPO I ORGANI DI GOVERNO Art. 13 â Organi 1. Sono organi dellâUniversitĂ : a) Il Rettore; b) Il Senato accademico; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Direttore generale; e) Il Nucleo di Valutazione; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 14 â Il Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dellâUniversitĂ , esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivitĂ scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalitĂ dellâUniversitĂ secondo criteri di qualitĂ e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) emana i Regolamenti; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; f) propone il conferimento dellâincarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione. g) assume lâiniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori; h) accerta la legittimitĂ degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, per lâattivitĂ di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; j) in casi di necessitĂ e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dellâorgano competente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti; l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza; m) conferisce procura alle liti; (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 3. Lâufficio di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva dellâUniversitĂ , con incarichi elettivi presso altre UniversitĂ italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale. 4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dellâattivitĂ didattica. Art. 15 â Elezione del Rettore 1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le UniversitĂ italiane. 2. Lâelezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalitĂ stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile. 4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui allâart. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dellâAmministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto. 5. Lâelezione è indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianitĂ nel ruolo prevale la maggiore anzianitĂ anagrafica. 6. Il corpo elettorale è convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con lâindicazione di tre date, compresa quella dellâeventuale turno di ballottaggio. Lâavviso di convocazione è pubblicato nellâAlbo Ufficiale on line dellâUniversitĂ disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed è inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto. 7. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metĂ piĂš uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati piĂš votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di paritĂ prevale il piĂš anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore paritĂ , il piĂš anziano per etĂ anagrafica. Lâeletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per lâUniversitĂ . 8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando lâavviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione. 9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica allâatto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi. 10.Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico â comunque non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del mandato del Rettore â a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metĂ piĂš uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato secondo modalitĂ analoghe a quelle previste per lâelezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 16 â Il Prorettore e i delegati del Rettore 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso lâAteneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il Prorettore può richiedere al Rettore una limitazione dellâattivitĂ didattica. 3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso lâAteneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dellâAteneo. Il Rettore può revocare la delega. Art. 17 â Il Senato accademico 1. Il Senato accademico è lâorgano che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attivitĂ culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonchĂŠ in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole; g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti; h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione; i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dellâUniversitĂ ; j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale; k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale; l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dellâincarico di Direttore generale; m) esprime parere obbligatorio in merito allâammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo; n) stabilisce il calendario accademico; o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti; p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dellâAteneo; q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dellâAteneo; r) determina i criteri generali per la promozione e lâattuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per lâinternazionalizzazione; s) definisce la politica dellâAteneo per il diritto allo studio; t) può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del suo mandato. Lâadunanza convocata per la mozione di sfiducia è presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3); u) può conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalitĂ di maggiore efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina; w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina lâorganizzazione e il funzionamento. 3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Art. 18 â Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico è composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) 8 Direttori di Dipartimento; c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti; e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale. 2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nellâAteneo; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresĂŹ, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato. 3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è biennale, nonchĂŠ dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato è triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta. 4. Le modalitĂ di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante. Art. 21 â Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del Rettore. 2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal Rettore. 3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dellâEconomia e delle Finanze. 4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca. 5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 6. Eâ vietato il conferimento dellâincarico al personale dipendente dellâUniversitĂ . 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennitĂ di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per lâintero periodo di durata del loro ufficio. 9. I compiti e le modalitĂ di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Art. 22 â Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attivitĂ didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonchĂŠ quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti allâattivitĂ gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualitĂ , efficacia ed efficienza. 2. Il Nucleo è organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂŠ la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dallâANVUR: a) verifica la qualitĂ e lâefficacia dellâofferta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui allâart.32; b) verifica lâattivitĂ di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruitĂ dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui allâart. 23 della Legge 240/2010; c) nellâarea medica e veterinaria verifica anche lâintegrazione fra lâattivitĂ didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) svolge, in raccordo con lâattivitĂ dellâANVUR, le funzioni di cui allâart. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nellâAteneo, in piena autonomia e con modalitĂ organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilitĂ della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca, nonchĂŠ sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole; f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e lâottimizzazione della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca; g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree honoris causa; i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integritĂ dei controlli interni; j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sullâattivitĂ svolta. Art. 23 â Composizione del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri: a) un professore dellâAteneo a tempo pieno; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dellâAteneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di UniversitĂ che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con lâAteneo, nĂŠ debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politicoelettive nei tre anni precedenti lâassunzione della carica; non devono, altresĂŹ, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con lâAteneo. 2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. 3. La funzione di Coordinatore del Nucleo è attribuita al professore di ruolo dellâAteneo designato dal Senato accademico. 4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilitĂ . I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito web dellâAteneo. Dallâesame dei curricula degli aspiranti deve risultare che lâesperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nellâAteneo. 5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti. 6. I componenti durano in carica quattro anni, con lâeccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Lâincarico può essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 7. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 24 â Direttore generale 1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dellâAteneo, nonchĂŠ lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui allâart. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 2. Lâincarico di Direttore generale dellâAteneo è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il Direttore generale viene scelto tra personalitĂ di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. Il contratto ha la durata di tre anni. Lâincarico può essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonchĂŠ dellâeconomicitĂ , efficienza ed efficacia e funzionalitĂ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito in conformitĂ ai criteri e parametri fissati dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca di concerto con il Ministero dellâEconomia e delle Finanze. Qualora lâincarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare: a) cura lâattuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dellâUniversitĂ e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra lâaltro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico; d) nellâambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dellâUniversitĂ , provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti allâattribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo UniversitĂ â Regione stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dallâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; e) procede, anche mediante mobilitĂ , allâassegnazione del personale tecnico- amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dellâAteneo, fatta eccezione per il personale tecnicoâamministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ , stipulato, ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e UniversitĂ per lo svolgimento delle attivitĂ assistenziali; f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici; g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonchĂŠ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di propria esclusiva competenza; h) indirizza, coordina, controlla e valuta lâattivitĂ degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessitĂ ed urgenza, può avocare a sĂŠ specifici atti di competenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ ; k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali; m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; n) nellâambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dellâUniversitĂ ed agli organi delle altre strutture di Ateneo. o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dellâUniversitĂ . (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) 7. Il contratto con il Direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto. 8. Il Direttore generale può nominare â nellâambito dei Dirigenti in servizio presso lâAteneo â un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale. CAPO II ALTRI ORGANI Art. 25 â Consiglio degli Studenti 1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nellâambito dei processi decisionali degli organi di governo dellâUniversitĂ , il Consiglio degli Studenti esprime parere su: a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti; b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attivitĂ e dei servizi didattici; c) le tasse e i contributi degli studenti; d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed allâutilizzo delle stesse; f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dallâespressione del parere. 3. Il Consiglio può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dellâAteneo; formula, altresĂŹ, proposte agli Organi di governo dellâUniversitĂ su tutto quanto attiene alle libertĂ , alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione. Art. 26 â Composizione del Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti è convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente è membro del Senato accademico. 4. Le modalitĂ di elezione, nonchĂŠ di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 27 â Comitato Unico di Garanzia 1. Ă istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ, di seguito CUG, che: a) promuove le pari opportunitĂ per tutte le componenti che studiano e lavorano nellâUniversitĂ , proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sullâorientamento sessuale, lâorigine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilitĂ , lâetĂ ; b) promuove, in particolare, la paritĂ effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nellâaccesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle; c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva paritĂ per il genere sottorappresentato; d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunitĂ , anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivitĂ a carattere scientifico, formativo e culturale; e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) assicura lâadozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il CUG assume, altresĂŹ, nellâambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio. 3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio è integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrĂ diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresĂŹ membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrĂ assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. I componenti del CUG devono essere in possesso di: a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG; b) adeguate esperienze nellâambito delle pari opportunitĂ o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni; c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura. 6. Le modalitĂ di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo. 7. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti. 8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 9. Il CUG è organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂŠ la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 10.Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 28 â Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante lâinvito a manifestare la disponibilitĂ ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso lâAteneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore piĂš anziano nel ruolo. A paritĂ di anzianitĂ nel ruolo prevale il piĂš anziano di etĂ . 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 5. Lâavvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piĂš grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonchĂŠ il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone lâarchiviazione del procedimento, in conformitĂ al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresĂŹ, sospeso, per non piĂš di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dĂ esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 9. La partecipazione al Collegio non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi delle spese. 10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico. (Comma abrogato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015). TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA Art. 29 â Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dellâAteneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attivitĂ didattiche e formative; c) delle attivitĂ rivolte allâesterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attivitĂ sono svolte, nellâarea medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dellâarea medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori sulla base dellâappartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento può essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertĂ di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede lâafferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dellâordinamento didattico secondo quanto previsto dallâart. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di cinquanta unitĂ . Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarĂ concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarĂ automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresĂŹ autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnicoamministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. Lâorganizzazione amministrativa è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. 8. Uno o piĂš Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione e lâattivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purchĂŠ siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilitĂ di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale è necessario che il Dipartimento o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di piĂš del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera lâattivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sullâattivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarĂ coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nellâarea medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di uno o piĂš corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nellâarea medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12.Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attivitĂ didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attivitĂ didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalitĂ di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore è individuato ai sensi dellâarticolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13.I Dipartimenti: a) svolgono le attivitĂ didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientificodisciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per lâassegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nellâarea medica e veterinaria terrĂ conto anche dellâattivitĂ integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attivitĂ di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico; e) nellâambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14.Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. Allegato n. 1 15. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le modalitĂ indicate nel Regolamento di Ateneo in materia; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al Direttore del Dipartimento può essere riconosciuta una indennitĂ di funzione nella misura determinata secondo le modalitĂ previste allâart. 6.4 dello Statuto ( ). c) l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al precedente comma 15 lett. b), questâultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre anni; il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 19. Nellâarea medica lâattivitĂ assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-UniversitĂ ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno lâarea medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessitĂ di potenziamento dellâattivitĂ formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialitĂ del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalitĂ di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalitĂ di elezione della Giunta di Dipartimento nonchĂŠ le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti. Art. 30 â Scuole 1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da piĂš Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinitĂ culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Scuola. Nellâarea medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilitĂ delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attivitĂ assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Le Scuole coordinano le attivitĂ didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dellâofferta formativa e per la tutela della qualitĂ della didattica. Nellâarea medica la Scuola deve garantire lâintegrazione delle attivitĂ formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire lâaccesso e lo svolgimento dellâattivitĂ assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare lâespletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca. 4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo lâinternazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attivitĂ di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti. 5. La Scuola, nellâassolvimento dei propri compiti istituzionali, per un piĂš efficace ed efficiente funzionamento, può ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza. 6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nellâarea medica la Scuola interagisce con lâAzienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza. 7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 8. Una Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unitĂ . 9. Il Consiglio è lâorgano deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola: a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola; b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi cosĂŹ individuati: b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non può essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b); b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti aderenti alla Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento di Ateneo, purchĂŠ sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; 10.Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo. 11.La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 12.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una o piĂš Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei. 13.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti dalla legge, ivi compresa lâarea medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri. 14.Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 15.Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 16.Nellâarea medica la Scuola è lâunica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dellâUniversitĂ attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruitĂ e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attivitĂ didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali. 17.Nellâarea medica, al fine di promuovere lâapprofondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, è istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attivitĂ biomediche. 18.Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare lâefficienza nellâuso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dellâattivitĂ di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico. 19.Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse. 20.Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni può assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti. 21.LâAteneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attivitĂ . Art. 31 â Centri speciali per la didattica 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare complessitĂ organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare lâattivitĂ formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di assicurare le necessarie attivitĂ di coordinamento dei relativi corsi di studio incardinati in piĂš Dipartimenti afferenti a Scuole diverse. 2. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello dipartimentale. Art. 33 â Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra piĂš Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e lâorganizzazione delle attivitĂ di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attivitĂ didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne lâefficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e lâattribuzione di spazi a carico delle stesse, nonchĂŠ verificare la sussistenza di unâadeguata capacitĂ attrattiva di risorse dallâesterno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ in conto terzi. 5. L'attivitĂ dei Centri, la sostenibilitĂ finanziaria e lâefficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico può delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto lâistituzione del Centro. Lâeventuale disattivazione del Centro interdipartimentale è disposta con Decreto del Rettore. 6. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformitĂ alla convenzione istitutiva. Art. 34 â Centri di servizio interdipartimentali 1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attivitĂ di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a piĂš Dipartimenti dellâUniversitĂ . 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di servizio interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca. Art. 35 â Centri di servizio dellâAteneo 1. I Centri di servizio dellâAteneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per lâUniversitĂ , attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualitĂ dei processi. 2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dellâattivitĂ svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione. 3. Lâistituzione dei Centri di servizio dellâAteneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalitĂ istituzionali, nonchĂŠ le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresĂŹ contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento. 4. I Centri di servizio dellâAteneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnicoamministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilitĂ e nel rispetto delle prioritĂ istituzionali, attivitĂ in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni. 5. I Direttori dei Centri di servizio dellâAteneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'UniversitĂ con specifica qualificazione nelle materie oggetto dellâattivitĂ dei Centri medesimi. Lâincarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Art. 36 â Azienda agraria e zootecnica 1. LâAzienda agraria e zootecnica è una struttura ausiliaria per le attivitĂ dellâUniversitĂ nellâambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nellâarea delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. LâAzienda, in particolare, è costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante lâadozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica. 2. LâAzienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le modalitĂ di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformitĂ alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio. Art. 37 â Orto botanico 1. L'Orto botanico dell'UniversitĂ ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonchĂŠ di assicurarne la ricerca e la divulgazione. 2. L'Orto ha, altresĂŹ, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nellâannesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica. 3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalitĂ di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento. Art. 38 â Azienda ospedaliera universitaria 1. L'Azienda ospedaliera universitaria è costituita, con autonoma personalitĂ giuridica, dall'UniversitĂ d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalitĂ e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e UniversitĂ . 2. L'UniversitĂ concorre alle attivitĂ assistenziali dellâAzienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dellâattivitĂ svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e lâUniversitĂ . 3. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria è informata al principio dellâautonomia economico-finanziaria. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietĂ dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'UniversitĂ . 5. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria deve essere informata allâesigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. Art. 39 â Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'UniversitĂ , garantendo la razionalizzazione e lâefficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dellâAteneo, nonchĂŠ dai centri di documentazione dellâUniversitĂ , inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche. 2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 3. LâUniversitĂ garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi. Art. 40 â Sistema museale 1. Il Sistema museale dell'UniversitĂ , costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'UniversitĂ . 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra piĂš UniversitĂ , o con soggetti pubblici e privati. Art. 41 â Tutorato e monitoraggio sullâefficacia dellâofferta didattica 1. L'UniversitĂ organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato è obbligatorio nei corsi erogati con la modalitĂ della formazione a distanza. 2. LâUniversitĂ , attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinchĂŠ se ne rimuovano le cause; c) cooperare con lâente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltĂ personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valutare anche attraverso lâanalisi dei tempi e dei modi dellâ inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunitĂ esistenti nei vari settori; e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Art. 42 â Altri servizi per gli studenti 1. L'UniversitĂ , anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunitĂ di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dallâAmministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalitĂ previste dalla normativa vigente. 2. L'UniversitĂ istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi. 3. L'UniversitĂ favorisce lo svolgimento di attivitĂ di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa. Articolo 43 â Formazione post lauream 1. LâUniversitĂ può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnicoscientifico post lauream, nonchĂŠ corsi di aggiornamento per la formazione continua. 2. Le modalitĂ di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo. Art. 44 â Titoli di studio universitari 1. L'UniversitĂ rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Art. 45 âAttivitĂ didattica 1. LâattivitĂ didattica è erogata dai Dipartimenti. 2. Cooperano alle attivitĂ didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. 3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dellâAteneo. 4. L'attivitĂ didattica è disciplinata, nel rispetto della libertĂ di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivitĂ formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico. Art. 46 â Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietĂ allâorganizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento può esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dallâart. 29, comma 12. 2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento. 3. Il Coordinatore: a) convoca e presiede la Commissione; b) promuove e coordina l'attivitĂ didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola; c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica; d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dellâofferta formativa. 4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 5. La Commissione: a) coordina l'attivitĂ didattica; b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c) sperimenta nuove modalitĂ didattiche; d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito allâOrdinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per lâapprovazione al Consiglio di Dipartimento; e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. 6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento. Art. 47 â Dottorato di ricerca 1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone lâattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per lâorganizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. 3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinitĂ tematiche, al fine dellâottimizzazione delle risorse e delle attivitĂ didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.
L'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 è stato orchestrato dall'organizzazione terroristica al-Qaida, guidata da Osama bin Laden. Al-Qaida, un gruppo estremista islamico, aveva l'obiettivo di colpire gli Stati Uniti per una serie di motivi, tra cui la loro presenza militare in Medio Oriente, il sostegno a Israele e le politiche economiche e geopolitiche percepite come oppressive nei confronti dei Paesi musulmani. L'attacco ha coinvolto 19 terroristi, che hanno dirottato quattro aerei commerciali: due hanno colpito le Torri Gemelle a New York, un altro il Pentagono vicino a Washington, D.C., mentre il quarto, United Airlines Flight 93, è precipitato in un campo in Pennsylvania dopo che i passeggeri hanno tentato di riprendere il controllo dell'aereo. Osama bin Laden ha rivendicato la responsabilitĂ dell'attentato, che ha provocato circa 3.000 morti e ha avuto un impatto duraturo sulla politica internazionale, portando alle guerre in Afghanistan e Iraq e a significativi cambiamenti nella sicurezza globale Il fatto che quattro aerei dirottati siano riusciti a deviare dalla loro rotta senza un immediato intervento da parte delle autoritĂ aeree è legato a una serie di fattori: 1. **Dirottamenti inattesi**: Prima dell'11 settembre 2001, il protocollo per gestire i dirottamenti aerei era molto diverso. I dirottamenti aerei, quando accadevano, di solito erano gestiti attraverso negoziazioni e si presumeva che i dirottatori cercassero principalmente attenzione o denaro, non attacchi suicidi. Non c'era una preparazione specifica per l'eventualitĂ che gli aerei venissero usati come armi. 2. **Interruzione delle comunicazioni**: I dirottatori hanno spento i transponder sugli aerei (dispositivi che inviano segnali radar con informazioni su altitudine e posizione), rendendo difficile per i controllori del traffico aereo tracciare con precisione gli aerei. Gli aerei risultavano ancora visibili sui radar primari, ma senza i dati specifici del transponder era difficile capire immediatamente che c'era una deviazione fuori rotta. 3. **Tempo di reazione**: Gli eventi si sono svolti in un breve arco di tempo. I primi segni di problemi sui voli sono emersi intorno alle 8:14 (con l'American Airlines Flight 11), e il primo schianto contro la Torre Nord è avvenuto alle 8:46. Tra l'inizio dei dirottamenti e gli impatti, il tempo per reagire è stato limitato. La portata dell'attacco era senza precedenti, e nessuno si aspettava che i dirottatori avrebbero usato gli aerei come armi contro obiettivi civili. 4. **Coordination failures**: Anche se ci sono stati segnali di problemi, la comunicazione tra le varie agenzie coinvolte (Federal Aviation Administration, NORAD, ecc.) non era ottimale. La procedura per attivare la difesa aerea in caso di dirottamento era complessa, e la possibilitĂ che aerei civili venissero utilizzati come armi suicide non era contemplata nei protocolli. 5. **NORAD e tempi di risposta**: Il NORAD (North American Aerospace Defense Command), incaricato della difesa aerea, aveva una capacitĂ limitata di intercettare rapidamente aerei dirottati nello spazio aereo interno. Prima dell'11 settembre, le operazioni di difesa erano concentrate su possibili minacce esterne, e non su attacchi interni. Anche quando i caccia furono inviati, era troppo tardi per impedire gli impatti. Questi fattori, combinati con l'incredulitĂ che un tale attacco potesse realmente accadere, hanno reso possibile che quattro aerei fossero dirottati e usati come armi senza un intervento preventivo efficace. Dopo l'11 settembre, furono apportati significativi cambiamenti ai protocolli di sicurezza aerea per prevenire simili attacchi in futuro. L'idea che l'11 settembre abbia fornito un "pretesto" per attaccare l'Afghanistan è stata ipotizzata da diverse teorie del complotto e punti di vista critici sulla politica estera degli Stati Uniti. Tuttavia, è importante distinguere tra i fatti documentati e le ipotesi non verificate. ### Fatti documentati: 1. **Al-Qaida e Osama bin Laden**: Gli attacchi dell'11 settembre sono stati rivendicati da al-Qaida, che aveva il suo quartier generale in Afghanistan sotto la protezione del regime talebano. Gli Stati Uniti hanno chiesto ai talebani di consegnare Osama bin Laden, ma il governo talebano ha rifiutato. Questo ha portato all'intervento militare in Afghanistan con l'obiettivo dichiarato di smantellare al-Qaida e rimuovere i talebani dal potere. 2. **Legittimazione internazionale**: L'invasione dell'Afghanistan è stata ampiamente appoggiata a livello internazionale, con il sostegno delle Nazioni Unite e della NATO. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato risoluzioni che condannavano gli attacchi e riconoscevano il diritto di difesa degli Stati Uniti. ### Teorie del complotto: Alcuni teorici sostengono che l'11 settembre potrebbe essere stato usato come pretesto per giustificare una guerra che rientrava in piĂš ampi interessi geopolitici. Secondo questa visione, l'invasione dell'Afghanistan non riguardava solo la lotta contro il terrorismo, ma anche: - **Influenza geopolitica**: Gli Stati Uniti avrebbero cercato di stabilire una maggiore presenza militare e influenza in una regione strategica, vicina a Paesi come l'Iran, la Cina e la Russia. - **Risorse naturali**: L'Afghanistan ha un'importanza geopolitica anche per i suoi potenziali corridoi energetici e per le sue risorse minerarie, anche se non ha ricchezze petrolifere significative come altri Paesi del Medio Oriente. ### Critiche legittime: Al di lĂ delle teorie del complotto, ci sono critiche legittime alla risposta degli Stati Uniti e all'espansione della guerra al terrorismo. Ad esempio: - **La guerra in Iraq**: Mentre l'invasione dell'Afghanistan fu largamente supportata, l'invasione dell'Iraq nel 2003 fu molto piĂš controversa. Molti analisti ritengono che l'amministrazione Bush abbia sfruttato la paura generata dall'11 settembre per giustificare un attacco all'Iraq, anche se non c'erano prove concrete di un collegamento tra il regime di Saddam Hussein e al-Qaida. - **Durata della guerra**: La guerra in Afghanistan si è trasformata in un conflitto di lunga durata, che molti vedono come fallimentare, con risultati incerti nonostante il grande impegno militare ed economico. ### Conclusione: Sebbene sia possibile che alcune figure politiche o militari abbiano sfruttato l'attacco dell'11 settembre per portare avanti agende geopolitiche preesistenti, i fatti storici mostrano che l'invasione dell'Afghanistan fu una reazione diretta agli attacchi e alla minaccia di al-Qaida. Le decisioni successive, in particolare l'espansione della "guerra al terrorismo", sono state oggetto di forti critiche e controversie, ma non ci sono prove concrete che l'11 settembre sia stato pianificato o lasciato accadere per giustificare un'invasione. La **caduta delle Torri Gemelle** l'11 settembre 2001 è stata causata principalmente dai **danni strutturali provocati dall'impatto degli aerei e dal conseguente incendio**, secondo le indagini ufficiali. Le teorie che ipotizzano l'uso di esplosivi sono state ampiamente investigate ma smentite dalle analisi tecniche e dalle prove disponibili. ### Versione ufficiale: 1. **Impatto degli aerei**: Gli aerei di linea colpirono le Torri Gemelle a una velocitĂ molto elevata, causando danni immediati e significativi alle colonne portanti esterne e interne degli edifici. Questi danni strutturali compromettevano giĂ parte della stabilitĂ delle torri. 2. **Incendi**: L'impatto degli aerei ha causato l'esplosione del carburante contenuto nei serbatoi, innescando vasti incendi. Il calore generato dagli incendi all'interno degli edifici raggiunse temperature estremamente elevate (fino a 1000°C o piĂš), che indebolirono ulteriormente l'acciaio delle strutture portanti. 3. **Cedimento strutturale**: L'acciaio non deve necessariamente fondere per perdere la sua capacitĂ portante; a temperature elevate, l'acciaio diventa piĂš malleabile e perde resistenza. Questo, unito al danno meccanico giĂ causato dall'impatto degli aerei, ha portato al cedimento progressivo delle strutture superiori, che sono collassate sui piani inferiori in una sorta di effetto domino. Questo spiega il "crollo verticale" delle torri. ### Investigazioni tecniche: 1. **Rapporto del NIST**: Il **National Institute of Standards and Technology (NIST)** ha condotto un'indagine approfondita sulla caduta delle torri. Secondo il rapporto del NIST, **non ci sono prove** che suggeriscano l'uso di esplosivi o ordigni nei crolli delle torri. I crolli sono stati attribuiti esclusivamente ai danni strutturali causati dagli impatti e agli incendi successivi. 2. **Simulazioni e analisi**: Gli ingegneri hanno simulato il comportamento degli edifici durante l'attacco e hanno concluso che l'indebolimento delle strutture portanti a causa del calore è stato sufficiente a spiegare il collasso. Il crollo avvenne in maniera progressiva e non con le caratteristiche di una demolizione controllata, come l'uso di esplosivi. ### Teorie del complotto: Nonostante le spiegazioni tecniche ufficiali, alcune persone sostengono che il crollo sia stato causato da esplosivi piazzati all'interno delle torri. Queste teorie si basano su: - **Testimonianze di esplosioni**: Alcune persone hanno riportato di aver sentito rumori di esplosioni prima o durante i crolli. Tuttavia, gli esperti hanno spiegato che questi rumori possono essere attribuiti a numerosi fattori, come i cedimenti strutturali e le esplosioni secondarie dovute al cedimento di infrastrutture interne (ad esempio, serbatoi di gas o trasformatori elettrici). - **Crollo simmetrico**: Alcuni teorici sostengono che il crollo delle torri sia stato troppo "ordinato" per essere casuale. Tuttavia, il collasso verticale è stato spiegato come il risultato del cedimento simultaneo di piĂš colonne portanti indebolite dal calore. - **Teoria del crollo controllato**: Alcuni sostengono che le torri siano cadute con la rapiditĂ e la precisione di una demolizione controllata. Tuttavia, studi dettagliati del NIST e altre organizzazioni non hanno trovato alcuna prova di esplosivi o segni di una demolizione pianificata. ### Conclusione: Le indagini ufficiali e i rapporti tecnici indicano chiaramente che il crollo delle Torri Gemelle è stato causato dagli impatti degli aerei e dai successivi incendi che hanno indebolito la struttura, portando al collasso progressivo. Le teorie che ipotizzano l'uso di esplosivi sono state esaminate ma non supportate da prove concrete. L'11 settembre 2001 ha avuto un impatto profondo anche sulla musica, influenzando artisti di diversi generi e portandoli a esprimere il dolore, la rabbia, la riflessione e la speranza che l'evento ha generato. La musica ha raccontato l'episodio da diverse prospettive, esplorando sia il trauma individuale che quello collettivo, e offrendo una forma di guarigione o commemorazione per chi l'ha vissuto. ### Canzoni che hanno affrontato l'11 settembre: 1. **Bruce Springsteen â "The Rising" (2002)** Questo album è uno dei piĂš emblematici legati all'11 settembre. La title track, "The Rising", racconta la storia di un pompiere che sale verso le Torri Gemelle e riflette sul sacrificio e la speranza. L'intero album esplora i temi della perdita e della resilienza attraverso il prisma dell'America post-11 settembre, e rappresenta una sorta di catarsi per molte persone che hanno cercato conforto nella musica. 2. **Paul McCartney â "Freedom" (2001)** Paul McCartney era a New York il giorno degli attacchi e ha scritto questa canzone in risposta, cercando di trasmettere un messaggio di forza e resistenza. "Freedom" è stata eseguita al concerto benefico **"The Concert for New York City"**, un evento organizzato per raccogliere fondi per le vittime dell'attacco e celebrare il coraggio dei soccorritori. 3. **Toby Keith â "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)" (2002)** Questa canzone country ha rappresentato il lato piĂš patriottico e arrabbiato della reazione americana agli attentati. Toby Keith esprime il desiderio di giustizia (o vendetta), e la canzone è diventata molto popolare tra coloro che volevano una risposta forte agli attacchi. Sebbene controversa per i suoi toni duri, ha rappresentato una parte significativa del sentimento nazionale. 4. **Alan Jackson â "Where Were You (When the World Stopped Turning)" (2001)** Questa ballata country ha cercato di catturare lo shock, la confusione e il dolore collettivo che l'11 settembre ha causato. La canzone pone domande che molti si sono fatti: "Dov'eri quando il mondo si è fermato?" Il tono è riflessivo e malinconico, ed è diventata una delle canzoni piĂš ricordate che trattano direttamente dell'evento. 5. **U2 â "Walk On" (2001)** Sebbene scritta prima dell'11 settembre, "Walk On" è diventata una sorta di inno di resilienza dopo l'attacco. U2 ha dedicato diverse performance della canzone alle vittime dell'11 settembre, e il testo, che parla di andare avanti di fronte alle avversitĂ , è stato interpretato come un messaggio di forza per chi cercava di ricostruire la propria vita. 6. **Neil Young â "Letâs Roll" (2001)** Questa canzone è stata ispirata dagli atti eroici dei passeggeri del volo United 93, che si sono ribellati contro i dirottatori, impedendo che l'aereo colpisse un obiettivo a terra. La frase "Let's roll" era ciò che uno dei passeggeri, Todd Beamer, ha detto mentre guidava la ribellione. Neil Young ha scritto questo brano per onorare quei passeggeri coraggiosi. ### Concerti e eventi musicali commemorativi: - **The Concert for New York City (2001)** Subito dopo gli attacchi, questo grande concerto benefico si è tenuto al Madison Square Garden per raccogliere fondi a favore delle vittime e per rendere omaggio ai soccorritori. Vi hanno partecipato artisti come Paul McCartney, The Who, Mick Jagger, David Bowie e molti altri. L'evento è stato una celebrazione dell'unitĂ e della solidarietĂ di fronte alla tragedia. - **America: A Tribute to Heroes (2001)** Questo telethon, trasmesso a livello nazionale, ha visto la partecipazione di artisti come Bruce Springsteen, U2, Celine Dion e molti altri. Lo scopo era quello di raccogliere fondi per le vittime e i loro familiari, e molte delle performance erano riflessive e piene di emozione, offrendo un momento di unitĂ e commiserazione collettiva. ### Effetti sullâindustria musicale: L'11 settembre ha avuto anche un impatto diretto sull'industria musicale: - **Censura e sensibilitĂ **: Molte canzoni che potevano essere considerate inappropriate o troppo aggressive dopo l'11 settembre furono temporaneamente rimosse dalle playlist radiofoniche, come "Imagine" di John Lennon (per il suo messaggio pacifista) o "New York, New York" di Frank Sinatra, per il legame con la cittĂ colpita. - **Modifiche ai testi e alle copertine**: Alcuni artisti modificarono testi o copertine di album che potevano sembrare insensibili o inappropriate nel clima post-11 settembre. Ad esempio, i Dream Theater cambiarono la copertina del loro album "Live Scenes from New York" perchĂŠ raffigurava il World Trade Center in fiamme, una coincidenza che uscĂŹ pochi giorni prima degli attacchi. ### Conclusione: La musica ha offerto un modo per elaborare il trauma dell'11 settembre, sia attraverso canzoni che commemorano i caduti, sia con inni che hanno ispirato resistenza e speranza. Artisti di ogni genere hanno interpretato l'evento in modi diversi, riflettendo la complessitĂ delle emozioni che ha suscitato, dall'angoscia e la perdita alla forza e la solidarietĂ . SĂŹ, le **Dixie Chicks** (oggi conosciute come **The Chicks**) hanno avuto notevoli problemi, ma non per aver trattato direttamente il tema dell'11 settembre. I problemi che hanno affrontato sono legati alle loro critiche alla guerra in Iraq e alla presidenza di **George W. Bush**, che erano strettamente connesse al clima politico post-11 settembre. ### Contesto: Nel marzo 2003, durante un concerto a Londra, la cantante **Natalie Maines**, frontwoman delle Dixie Chicks, fece una dichiarazione che scatenò una controversia a livello nazionale negli Stati Uniti. Mentre l'invasione dell'Iraq era imminente, Maines disse al pubblico: > **"Just so you know, weâre ashamed that the President of the United States is from Texas."** Questa dichiarazione era una critica diretta al presidente **George W. Bush**, nato in Texas come Maines e il resto della band. La critica arrivava in un momento in cui il patriottismo e il sostegno alla guerra erano fortemente presenti negli Stati Uniti, specialmente nel Sud, dove le Dixie Chicks avevano una vasta base di fan nella comunitĂ country. ### Conseguenze: 1. **Boicottaggi e censure**: Dopo il commento di Maines, molte stazioni radio, soprattutto quelle country, **boicottarono le Dixie Chicks**, rimuovendo le loro canzoni dalle playlist. In alcune parti degli Stati Uniti, i fan organizzarono pubblici **roghi dei loro album**. 2. **Perdita di supporto nel mondo country**: La comunitĂ della musica country, che spesso riflette valori patriottici e conservatori, si rivolse contro di loro. Molti artisti e fan country criticarono duramente le Dixie Chicks per aver espresso opinioni contro la guerra e contro il presidente in un momento in cui il sostegno alla leadership nazionale era considerato importante. 3. **Minacce e ostilitĂ **: Le Dixie Chicks ricevettero **minacce di morte** e furono soggette a intense campagne di odio. Questo dimostrò quanto fossero polarizzate le opinioni politiche negli Stati Uniti all'epoca, specialmente nell'industria della musica country. 4. **Carriera messa in pausa**: Dopo la controversia, la loro carriera negli Stati Uniti subĂŹ un grave colpo. Le vendite dei loro album calarono, e per diversi anni furono considerate una "band alienata" dall'industria country. Tuttavia, il gruppo trovò maggiore supporto nel pubblico internazionale e in generi musicali non tradizionalmente legati al country. ### La risposta delle Dixie Chicks: Le Dixie Chicks risposero alla controversia con coraggio e determinazione. Nel 2006, pubblicarono l'album **"Taking the Long Way"**, che includeva la famosa canzone **"Not Ready to Make Nice"**. Questo brano affrontava direttamente le critiche ricevute e il loro rifiuto di scusarsi per aver espresso le proprie opinioni. > **"Not Ready to Make Nice"** fu un grande successo e vinse diversi Grammy Awards, incluso quello per il **Miglior Album dell'Anno** e la **Canzone dell'Anno**. L'album rappresentava un chiaro messaggio: non erano pronte a cedere alla pressione e non si scusavano per aver esercitato la loro libertĂ di espressione. ### Riflessione sulla controversia: La controversia rifletteva una tensione piĂš ampia nella societĂ americana post-11 settembre, dove il patriottismo era visto da molti come un valore sacro e la critica alle politiche governative, specialmente riguardo alla guerra, poteva essere percepita come un tradimento. Le Dixie Chicks divennero un simbolo di questa polarizzazione e del conflitto tra libertĂ di espressione e patriottismo. ### Conclusione: Sebbene le Dixie Chicks non abbiano trattato direttamente l'11 settembre, la loro critica alla guerra in Iraq e a George W. Bush, strettamente connessa agli eventi post-11 settembre, portò a una delle piĂš grandi controversie nella storia della musica country. Tuttavia, con il tempo, il gruppo è riuscito a superare le difficoltĂ e ha ottenuto una sorta di redenzione artistica e pubblica, guadagnando il rispetto di molti per la loro integritĂ e il loro coraggio nel difendere le proprie opinioni. SĂŹ, i **Green Day** hanno trattato indirettamente i temi legati all'11 settembre e le sue conseguenze, soprattutto attraverso il loro album piĂš famoso, **"American Idiot"** (2004). L'album non affronta direttamente gli attacchi dell'11 settembre, ma esplora il clima politico e sociale che si è sviluppato negli Stati Uniti dopo gli attentati, in particolare la guerra in Iraq, il patriottismo estremo e la manipolazione dei media. ### Contesto di "American Idiot": "American Idiot" è un concept album che segue un personaggio chiamato **Jesus of Suburbia**, che rappresenta la frustrazione e l'alienazione della generazione cresciuta nell'America post-11 settembre. L'album racconta una storia di rabbia, disillusione e ribellione contro il governo, i media e la societĂ americana dell'epoca. ### Temi principali legati all'11 settembre e alle sue conseguenze: 1. **Critica ai media e alla manipolazione dell'informazione**: - La title track, **"American Idiot"**, critica aspramente la manipolazione dei media e il modo in cui la societĂ americana è stata spinta verso un patriottismo cieco e un clima di paura. La canzone si scaglia contro l'idea che gli americani vengano indotti a seguire passivamente le direttive dei media e del governo, un tema strettamente legato alla narrazione post-11 settembre e alla propaganda che ha accompagnato la guerra in Iraq. > "Don't wanna be an American idiot, Don't want a nation under the new media." Qui, la band esprime il loro disgusto per l'influenza della propaganda mediatica e la crescente polarizzazione politica. 2. **Disillusione verso il governo e la guerra**: - Il brano **"Holiday"** è una feroce critica alla guerra in Iraq e alla politica estera dell'amministrazione Bush, spesso vista come una conseguenza diretta degli attacchi dell'11 settembre. La canzone denuncia l'ipocrisia e l'aviditĂ che, secondo i Green Day, hanno guidato la decisione di invadere l'Iraq. > "This is the dawning of the rest of our lives, On holiday." Il termine "holiday" viene usato sarcasticamente per indicare una pausa dalla realtĂ , mentre la guerra viene condotta senza una giustificazione morale valida. 3. **Riflessioni sulla paura e l'ansia della generazione post-11 settembre**: - **"Boulevard of Broken Dreams"** esplora temi piĂš personali di alienazione e solitudine, ma riflette anche l'ansia e la disillusione che molti americani, specialmente giovani, hanno provato nell'era post-11 settembre. Il senso di isolamento e la perdita di speranza di Jesus of Suburbia rappresentano simbolicamente il malessere di una generazione confusa e incerta sul futuro. > "I walk a lonely road, The only one that I have ever known." 4. **Rabbia verso l'apatia sociale**: - In **"Wake Me Up When September Ends"**, molti hanno visto una connessione simbolica con gli attacchi dell'11 settembre. Sebbene la canzone sia stata scritta dal frontman **Billie Joe Armstrong** come una riflessione personale sulla morte di suo padre, è diventata una sorta di inno per chiunque cercasse di elaborare il dolore e il trauma degli eventi del 2001. L'uso di "September" nel titolo ha portato molti a collegare il brano agli eventi dell'11 settembre e al desiderio di superare quel periodo buio. > "Here comes the rain again, Falling from the stars, Drenched in my pain again, Becoming who we are." La canzone evoca sentimenti di perdita e desiderio di guarigione, temi che risuonano con l'atmosfera post-attentati. ### Impatto di "American Idiot": "American Idiot" è stato un successo enorme e ha avuto un impatto culturale significativo. L'album ha dato voce a una generazione di giovani disillusi dalla politica americana e dalla guerra, riflettendo il malcontento diffuso verso l'amministrazione Bush e il modo in cui il paese aveva reagito agli eventi dell'11 settembre. Il successo dell'album ha portato anche alla produzione di un musical omonimo, che ha continuato a esplorare questi temi. ### Conclusione: I Green Day non hanno trattato direttamente gli attacchi dell'11 settembre, ma il loro album "American Idiot" è una risposta critica alle conseguenze politiche e sociali di quell'evento, in particolare la guerra in Iraq, la manipolazione dei media e la disillusione dei giovani. L'album è stato un potente veicolo di protesta contro il clima politico dell'epoca e ha dato voce alla frustrazione di molti americani.
Make a multiple choice quiz for my year 8 science students based on the science in this transcript from a video: 3°C 0:04 It can be the difference between snow and sleet 0:08 Wearing a jacket or not 0:11 In your day-to-day life, it may not seem significant 0:15 But 3°C of global warming would be catastrophic 0:20 Heatwaves, droughts, extreme precipitation, even fire 0:25 3°C of warming is really disastrous 0:28 The scary thing is, the world is well on its way there 0:32 Since the industrial revolution, the Earth has warmed between 1.1°C and 1.3°C 0:40 This is a problem that babies you pass in the street will have to live with 0:46 Children born today... 0:47 ...are up to seven times more likely to face extreme weather than their grandparents 0:52 If global temperatures do rise by 3°C... 0:55 ...what would their world look like? Climate change is already having devastating effects 1:03 Rising sea levels 1:05 Desertification 1:07 Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world 1:11 While blockbusters like this are clearly fiction... 1:14 ...this film will show the scenario we all face... 1:17 ...unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels 1:30 In some parts of the world the effects of inaction are already clear 1:35 The slums of Bangladeshâs capital are filling up with climate migrants 1:41 Minara comes from Bhola District, an area in southern Bangladesh 1:46 There, like many other parts of the country... 1:49 ...rivers swollen by heavier rain and melting Himalayan glaciers... 1:53 ...are washing away peopleâs homes 1:56 Many, like her, have lost everything 2:00 Our home in Bhola had endless amounts of land 2:03 There was lots of space for farming, we had a spacious house 2:08 There were different types of fruits, vegetation and trees growing at home 2:12 We used to eat the fruit from our own trees 2:18 I canât eat them now because they don't exist anymore 2:21 Since the river flooded for the third time, I had to flee to Dhaka 2:26 Life was much better back home 2:29 It was unbearable to live through, truly intolerable 2:33 We didnât have the time to save anything at all 2:38 1.1°C to 1.3°C of global warming has already transformed Minaraâs life 2:45 Itâs one of the reasons why so many migrants like her... 2:47 ...are moving to the city each year... 2:50 ...nearly 400,000 according to the last estimate 2:53 And climate models show there could be much worse to come How climate modelling works 3:02 Climate scientist Joeri Rogelj... 3:04 ...has spent the last ten years modelling future climate scenarios... 3:08 ...for the United Nations 3:10 The models we use to carry out this exercise... 3:13 ...really represent the state of the art... 3:15 ...of our current knowledge of climate change and where we are heading 3:19 Joeriâs projections use data collected by hundreds of scientists around the world 3:26 Here this is the 3°C level... 3:28 ...and so there is at least a one-in-four chance that under current policies... 3:32 ...we would hit 3°C by the end of the century 3:36 This is just one of the scenarios Joeri looks at 3:40 Another one imagines that all policy promises are kept 3:44 The most optimistic assumes that all promises have been kept... 3:47 ...and net-zero targets are met 3:50 Where our best estimate ends up around 2°C at the end of the century... 3:54 ...there is still a one-in-20 chance that we end up with 3°C instead 3:59 One would not be entering a plane if there is a one-in-20 chance... 4:03 ...that the plane will crash Nowhere is safe from global warming 4:07 A rise of 3°C would affect everyone 4:10 Even wealthy cities in rich countries wouldnât be immune to the consequences 4:15 European capitals like Paris and Berlin... 4:18 ...would bake under more extreme heatwaves 4:22 Frequent storm-surges in New York could turn parts of the city desolate 4:27 In many ways, cities magnify, intensify climate events 4:33 Cities are hotter than the places around them... 4:36 ...they tend to be more vulnerable to flooding 4:39 And you can get a really bad event in a city in a way that you canât in the countryside 4:46 And because of their denser populations... 4:49 ...disasters in a city affect far more people 4:52 Some cities might be badly prepared for the changes coming 4:56 But they have the means to adapt 4:59 Cities tend to be wealthier than surrounding places 5:03 They have a lot of amenities 5:05 A city that has taken seriously the risks of a 3°C world... 5:08 âŚwouldnât necessarily be a worse place to be in a 3°C world 5:12 But a city that hasnât prepared for these sort of eventualities... 5:16 ...that might be a really nasty place The impact of prolonged droughts 5:20 So far, many developed cities have got off lightly... 5:24 ...but some rural parts of the world are suffering disproportionately 5:29 Smallholdersâsmall-scale farmersâare particularly vulnerable to climate change 5:35 And there are over 600 million around the world 5:38 Smallholders with farms under two hectares... 5:40 ...produce around a third of the global food supply 5:46 Central Americaâs âDry Corridorâ... 5:48 ...supports a mix of smallholdings and medium-sized farms 5:53 Sandwiched between the Pacific Ocean and the Caribbean Sea... 5:56 ...the area is prone to droughts 6:08 Israel RamĂrez Rivera is a smallholder in Guatemala 6:12 Here, climate change is making the dry seasons longer, and more severe 6:18 This is the biggest ear of maize that this plot could deliver 6:23 He depends on his crops of corn and beans 6:26 But theyâre getting harder to grow 6:30 The surrounding mountains... 6:32 ...used to provide us with native food... 6:38 ...and now that isnât an option anymore... 6:41 ...due to climate change and its effects 6:46 Nearly two-thirds of the smallholders in the Dry Corridor now live in poverty 6:52 The impact of all of this for us... 6:59 ...malnutrition among children 7:03 Weâve lost a few 7:07 For my crops especially, the midsummer heat is harder than before 7:16 The plant dries up and canât provide us... 7:19 ...with the necessary food provision 7:24 Severe droughts in Central America... 7:26 ...are now four times more likely than they were last century 7:30 Many families from here have gone to the States 7:37 The economic despair and debts... 7:44 ...have pushed many people from this community to do this journey 7:53 Migration from Guatemala to the United States has quadrupled since 1990 7:59 Not all of this has been due to climate change 8:02 But longer droughts would force even more to move 8:05 In a 3°C world, annual rainfall in this region... 8:09 ...could drop by up to 14% 8:12 At 3°C, over a quarter of the worldâs population... 8:16 ...could endure extreme droughts for at least a month of the year 8:19 Northern Africa could see droughts that last for years at a time Rising sea levels, storm surges and flooding 8:24 But for some, too much water will be the problem 8:29 10% of the worldâs population lives on a coastline... 8:32 ...thatâs less than 10 metres above sea level 8:35 For these coastal inhabitants, a 3°C world would spell disaster 8:40 By 2100, global sea levels could have climbed by half a metre from 2005 levels 8:46 Low-lying cities like Lagos would be especially vulnerable... 8:49 ...with up to up to a third of the population displaced 8:54 And in Fiji, rising waters are already upending lives 9:04 You can see the graveyard there, itâs all under water now... 9:08 ...due to this rising sea level and climate change 9:15 The village of Togoru in Fiji is being swallowed by the sea 9:19 Barney Dunn, the village headman, has seen over half the village disappear 9:24 Relativesâ houses have been abandoned, and family graves are now under water 9:29 We have been asked by the government to relocate... 9:32 ...but no one wants to relocate... 9:34 ...because we have our great-great-grandparents down there in the sea 9:39 This is the place weâve been brought up in 9:41 ...itâs not easy to leave 9:44 Past attempts to build a seawall havenât worked 9:48 But Barney sees building a new one as the villageâs only hope 9:52 If they do that, maybe we can save whatever is left 9:56 But if we donât have the seawall, then it will be keep eroding and time will come... 10:01 ...maybe in ten,15 years, Togoru will be all eroded 10:05 Rising seas also mean storms cause more floods 10:11 And many more countries could suffer 10:14 The Philippines and Myanmar are just two countries... 10:17 ...that will also see an increase in storm surges in a 3°C world 10:21 To escape, many will move⌠10:24 âŚoften, to urban areas Extreme heat and wet-bulb temperatures 10:27 Half the worldâs population already lives in cities... 10:31 ...almost a third in slums 10:36 For them, a 3°C world could be deadly 10:40 Minara has moved to Dhaka to escape the impact of climate change 10:44 But life could get even worse for her 10:47 Iâm struggling a lot nowadays 10:49 The heat during the day is unbearable 10:52 Even late at night it doesnât cool down 10:57 The heat is getting more intense every day 10:59 I mean, itâs going to get much worse 11:03 I can barely survive it now, how will I live through it in the future? 11:08 Dhaka is getting hotter 11:11 In the last 20 years the average daytime temperature... 11:13 ...has crept up by nearly half a degree 11:17 Days that approach 40°C are now being reported 11:20 And high so-called wet-bulb temperatures are on the rise 11:26 A wet-bulb temperature is a measure of heat and humidity 11:30 Humans cool themselves by sweating⌠11:32 But in these conditions, when relative humidity is near 100%... 11:36 ...sweat doesnât evaporate well 11:38 So people canât cool down⌠11:41 ...even if given unlimited shade and water 11:45 At a high wet-bulb temperature, the body canât lose heat... 11:49 ...and so it gets hotter and hotter... 11:51 ...and the body is designed to work at a given temperature 11:53 And if it gets too hot inside, you will die 11:58 The human limit for wet-bulb temperatures is 35°C... 12:02 ...around skin temperature 12:04 Dhaka will have a much higher chance... 12:05 ...of reaching dangerous wet-bulb temperatures... 12:07 ...if global warming reaches 3°C 12:12 You canât really adapt to that 12:14 You have to get out. If the temperature is so high that you canât work... 12:20 ...canât do hard manual labour outside for significant parts of the year... 12:25 ...then many places will become functionally no longer part of the economy 12:33 Jacobabad in Pakistan, and Ras al Khaimah, in the United Arab Emirates... 12:37 ...have already recorded deadly wet-bulb temperatures 12:40 More of the tropics and the Persian Gulf... 12:43 ...as well as parts of Mexico and the south-eastern United States... 12:47 ...could all get to this threshold by the end of the century 12:50 Climate modelling might show us the weather Increased migration and conflict 12:52 But it doesnât show us its other effects on society 12:56 Established migration patterns could change 12:59 Climate disasters may exacerbate reasons people cross borders 13:03 Within countries, more people will move to cities 13:07 In a 3°C world, tens of millions of people a year... 13:10 ...could be displaced by disasters made worse by climate change 13:15 When people are displaced by climate... 13:18 âŚthey may well go to cities... 13:19 ...because cities are the places that attract people from the countryside already 13:25 A lot of people who can get to the developed world... 13:28 ...not least because the developed world tends to be less hot, will give that a go 13:35 As migration around the world increases... 13:38 ...there could be more competition for fewer resources 13:42 Waterâalready a highly contested resourceâwill be a focal point 13:47 Turkeyâs new Ilisu dam has reduced the flow of water into Iraq 13:53 China lays claim to rivers vital to India and Pakistan 13:57 The prospect of a water-conflict makes people very uneasy 14:03 How national tensions would exacerbate those sorts of reactions... 14:08 ...in a 3°C world... 14:09 ...is the sort of thing that no one should really want to find out 14:14 I think youâd have to be incredibly sanguine... 14:16 ...not to think that the sort of climate extremes that we talk about... 14:19 ...in a 3°C world wouldnât lead some places... 14:22 ...to the brink of societal collapse 14:25 Those lucky enough to escape unrest... Adaptation and mitigation are crucial 14:28 ...would still have to adapt to a radically different world 14:32 People can adapt to climate change in all sorts of ways, one of the most obvious ones... 14:37 ...is air conditioning 14:39 But other ways to adapt at a local or regional level... 14:42 ...I mean, one of the most obvious is diversifying agriculture 14:47 There are physical things you can do, like seawalls 14:52 The fact that people can adapt and that adaptation will reduce suffering... 14:57 ...doesnât mean that it will eliminate suffering 15:00 Suffering is built into this whole process of heating up the planet 15:06 Adaptation will only get the world so far 15:09 The best way to deal with a 3°C world... 15:12 ...is not to go to a 3°C world 15:14 And thatâs why increasing efforts on mitigation are important 15:17 Itâs why working towards negative emissions... 15:20 ...that could bring down the temperature after it peaks are important 15:25 Once you get to a 3°C world, you are in real bad global trouble 15:33 The scale of change needed... 15:35 ...and the slow progress of governments so far... 15:38 ...means 3°C of warming is uncomfortably likely unless more is done 15:44 Despite existing pledges, greenhouse-gas emissions... 15:48 ...are still set to rise by 16% from 2010 levels by 2030 15:54 The need to act has never been clearer 15:57 Thereâs still time to reduce emissions, so that a 3°C world remains fiction... 16:02 ...rather than becoming fact