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S.T.E.A.M.
Quiz by Randy Farmer
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So What Do You Know About S.T.E.A.M.?
Generate all of these 25 questions Part A: Each correct answer is worth 5. 1. The regular pentagon shown has a side length of 2 cm. The perimeter of the pentagon is (A) 2 cm (B) 4 cm (C) 6 cm (D) 8 cm (E) 10 cm 2 cm 2. The faces of a cube are labelled with 1, 2, 3, 4, 5, and 6 dots. Three of the faces are shown. What is the total number of dots on the other three faces? (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 15 3. The equation that best represents \a number increased by _ve equals 15" is (A) n ô 5 = 15 (B) n _ 5 = 15 (C) n + 5 = 15 (D) n + 15 = 5 (E) n _ 5 = 15 4. The line graph shows the number of bobbleheads sold at a store each year. The sale of bobbleheads increased the most between (A) 2016 and 2017 (B) 2017 and 2018 (C) 2018 and 2019 (D) 2019 and 2020 (E) 2020 and 2021 Number of 2016 2017 2018 2019 2020 Year Sale of Bobbleheads 2021 Bobbleheads 20 40 60 80 5. Starting at 72, Aryana counts down by 11s: 72; 61; 50; : : : . What is the last number greater than 0 that Aryana will count? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 6. In the diagram, \ABC = 90_. The value of x is (A) 68 (B) 23 (C) 56 (D) 28 (E) 26 Day of the Week 44° x° A B C x° 7. Which of the following values is closest to zero? (A) ô1 (B) 5 4 (C) 12 (D) ô4 5 (E) 0:9 Grade 8 8. A jar contains 267 quarters. One quarter is worth $0.25. How many quarters must be added to the jar so that the total value of the quarters is $100.00? (A) 33 (B) 53 (C) 103 (D) 133 (E) 153 9. A package of 8 greeting cards comes with 10 envelopes. Kirra has 7 cards but no envelopes. What is the smallest number of packages that Kirra needs to buy to have more envelopes than cards? (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 10. For the points in the diagram, which statement is true? (A) e > c (B) b < d (C) f > b (D) a < e (E) a > c y x (e, f ) (a, b) (c, d ) Part B: Each correct answer is worth 6. 11. The 26 letters of the English alphabet are listed in an in_nite, repeating loop: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY ZABC : : : What is the 258th letter in this sequence? (A) V (B) W (C) X (D) Y (E) Z 12. A public holiday is always celebrated on the third Wednesday of a certain month. In that month, the holiday cannot occur on which of the following days? (A) 16th (B) 22nd (C) 18th (D) 19th (E) 21st 13. A circular spinner is divided into three sections. An arrow is attached to the centre of the spinner. The arrow is spun once. The probability that the arrow stops on the largest section is 50%. The probability it stops on the next largest section is 1 in 3. The probability it stops on the smallest section is (A) 1 4 (B) 2 5 (C) 1 6 (D) 2 7 (E) 3 10 14. A positive number is divisible by both 3 and 4. The tens digit is greater than the ones digit. How many positive two-digit numbers have this property? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 15. A rectangular pool measures 20 m by 8 m. There is a 1 m wide walkway around the outside of the pool, as shown by the shaded region. The area of the walkway is (A) 56 m2 (B) 60 m2 (C) 29 m2 (D) 52 m2 (E) 50 m2 20 m 8 m 1 m Grade 8 16. The results of asking 50 students if they participate in music or sports are shown in the Venn diagram. What percentage of the 50 students do not participate in music and do not participate in sports? (A) 0% (B) 80% (C) 20% (D) 70% (E) 40% Music Sports 15 5 20 17. There are 2 3 as many golf balls in Bin F as in Bin G. If there are a total of 150 golf balls, how many fewer golf balls are in Bin F than in Bin G? (A) 15 (B) 30 (C) 50 (D) 60 (E) 90 18. In the sequence shown, Figure 1 is formed using 7 squares. Each _gure after Figure 1 has 5 more squares than the previous _gure. What _gure has 2022 squares? (A) Figure 400 (B) Figure 402 (C) Figure 404 (D) Figure 406 (E) Figure 408 Figure 1 Figure 2 Figure 3 19. Mateo's 300 km trip from Edmonton to Calgary passed through Red Deer. Mateo started in Edmonton at 7 a.m. and drove until stopping for a 40 minute break in Red Deer. Mateo arrived in Calgary at 11 a.m. Not including the break, what was his average speed for the trip? (A) 83 km/h (B) 94 km/h (C) 90 km/h (D) 95 km/h (E) 64 km/h 20. Equilateral triangle ABC has sides of length 4. The midpoint of BC is D, and the midpoint of AD is E. The value of EC2 is (A) 7 (B) 6 (C) 6:25 (D) 8 (E) 10 Part C: Each correct answer is worth 8. 21. The positive factors of 6 are 1, 2, 3, and 6. There are two perfect squares less than 100 that have exactly _ve positive factors. What is the sum of these two perfect squares? (A) 177 (B) 80 (C) 145 (D) 52 (E) 97 22. In the list p; q; r; s; t; u; v, each letter represents a positive integer. The sum of the values of each group of three consecutive letters in the list is 35. If q + u = 15, then p + q + r + s + t + u + v is (A) 85 (B) 70 (C) 80 (D) 90 (E) 75 Grade 8 23. The net shown is folded to form a cube. An ant walks from face to face on the cube, visiting each face exactly once. For example, ABCFED and ABCEFD are two possible orders of faces the ant visits. If the ant starts at A, how many possible orders are there? (A) 24 (B) 48 (C) 32 (D) 30 (E) 40 A D B C E F 24. The number 385 is an example of a three-digit number for which one of the digits is the sum of the other two digits. How many numbers between 100 and 999 have this property? (A) 144 (B) 126 (C) 108 (D) 234 (E) 64 25. Student A, Student B, and Student C have been hired to help scientists develop a new avour of juice. There are 4200 samples to test. Each sample either contains blueberry or does not. Each student is asked to taste each sample and report whether or not they think it contains blueberry. Student A reports correctly on exactly 90% of the samples containing blueberry and reports correctly on exactly 88% of the samples that do not contain blueberry. The results for all three students are shown below. Student A Student B Student C Percentage correct on samples 90% 98% (2m)% containing blueberry Percentage correct on samples 88% 86% (4m)% not containing blueberry Student B reports 315 more samples as containing blueberry than Student A. For some positive integers m, the total number of samples that the three students report as containing blueberry is equal to a multiple of 5 between 8000 and 9000. The sum of all such values of m is (A) 45 (B) 36 (C) 24 (D) 27 (E) 29
Make mcq quiz with 4 option in which one is correct -'10 Basis of Material Science ⢠.....;;;";;;"~~;;,,;;,,,,;.;.,,;;,,,;,,;.;,.,------------ 6. Temporary materials: Some materials are meant to be placed in the oral cavity for a short period of time for different reasons. ⢠Temporary crowns: While a permanent crown is prepared in the dental laboratory, the patient must wait for few days before it can be fabricated and cemented into place. Does patient experience any problems during this time period? If the tooth is vital (the pulp is alive), the patient is likely to experience pain and sensitivity while eating and drinking, also it looks unesthetic. What can be done to solve this problem? A temporary crown is placed before the patient leaves the clinic. It is constructed and luted in the same appointment in which the crown preparation is done. Temporary crowns are not very strong or esthetic but they serve adequately till the permanent crown is ready to be cemented. ⢠Temporary restorations: Sometimes it is difficult to decide immediately the best line of treatment for a particular tooth. The exact condition of the pulp may not be obvious to the dentist from the patient's symptoms. A dentist removes all or part of the decay and then places a temporary restoration to have time to observe the behaviour of the pulp or to give the pilip time to heal before deciding the further treatment required. Classification based on Location of Fabrication 4,9 Materials can be classified based on the location of fabrication into: ⢠Direct restorative materials. ⢠Indirect restorative materials Direct restorative materials: They include those materials which are used to restore cavity preparations directly in the oral cavity (Box 1.5). Box 1.5: Examples of direct restorative materials Amalgam, composites, glass ionomer and other materials, which set by chemical reactions in the mouth. Indirect restorative materials: It includes those restorations which must be fabricated outside the mouth, indirectly on a cast/ model/ die, because their processing condition would harm oral tissues. Materials used in the construction of such prosthesis are called indirect restorative materials (Box 1.6). Box 1.6: Examples of indirect restorative materials Gold inlays, crowns of metal, ceramic and polymers, which are processed at elevated temperatures. Some indirect composite restorations can be processed under specific wavelength of light, e.g. Ceramage. Classification based on Longevity of Use 1. Permanent restorations: These restorations are not planned to be replaced for a particular time period. Though they are referred to as permanent, actually they are not, e.g. fillings, crowns, bridges and dentures do not last forever (Fig. 1.5). 2. Temporary restorations: These restorations are planned to be replaced in a short period of time, such as few days to weeks. For ~ Permanent C/) c c -.2 0 c- :;::; Cll co Interim ~ Q; 0 .8ll::1iJ C/) o~ Cll a:: c:=:J Temporary Time period Fig. 1.5: Diagram depicting the time period of use of a restoration. (Arrow in permanent restoration depicts that such restorations are not planned to be replaced for a long period of time.) Introducton to Dental Materials Dental materials Box 1.7: Characteristics of metals 1. High thermal and electrical conductivity 2. Ductility (pure metals are very soft and they can be bent without breaking) 3. Opacity (they do not transmit light) 4. Luster (they have a surface that strongly reflects light and appears bright and shiny) 5. They tend to dissolve to some extent in water or other aqueous solutions, producing cations. 6. All metals are white (actually gray) except for gold, which is yellow, and copper, which is reddish. 7. All metals are solid at room temperature except mercury, which is liquid at room temperature and is used with silver alloys as amalgam. 8. All metals have high melting temperatures because of high strength of the metallic bond that holds the atoms together. 3. Polymers 4. Composites Composites are mixtures of two or more of the first three classes in which the different components remain distinct from one another in the final structure. A common example is composite resin. Fig. 1.7a: Three-dimensional structure of iron (metal) Metals Metals are the oldest of the three classes of materials that have been used as dental materials. Metals are characterized by metallic bonds (Box 1.7) which will be discussed in the next chapter. Metals solidify with their atoms in a regular or crystalline arrangement (see Chapter 2), often in the form of a cube (Fig. 1.7a). example, temporary fillings done in a tooth during root canal treatment, which have to be replaced within 2-4 days during subsequent visits. They are used to protect the tooth and provide function till the final restoration is done. 3. Interim restoration: At times, dental treatment requires "long-term" definite temporary restorations or "interim" restorations. For examle, a 7-year-old child, met with trauma and fractured one of his central incisors. A large composite build- up may serve his immediate requirement until the root formation is completed and a permanent crown is placed. 5 Classification based on the Chemical Nature of the Material These are the atoms that make up a material and the way they are bonded together determine the properties of that materiaLS Weak bonds make for weak materials and vice versa (Table 1.4). Materials can be classified into different categories based on their primary atomic bonds (Fig. 1.6): 1. Metals 2. Ceramics Fig. 1.6: Classification of dental materials based on chemical nature 12 Basis of Material Science Box 1.9: Benefits of ceramics in dentistry 1. Many ceramic oxides are used as pigmenting agents. These oxides produce good range of colors. Due to this characteristic, we are able to match almost any tooth color with good esthetic results. 2. They are inert, i.e. not chemically reactive. This quality provides ceramics with good bio- compatibility. 3. Ceramic materials are translucent, like natural teeth. This translucency gives the ceramic crown a more natural appearance than any other dental material. Fig. 1.7b: Internal arrangement of tetrahedral structure of ceramic (silica) four large oxygen atoms surround smaller silicon atom Ceramics A ceramic is a compound formed by the union of a metallic and a non-metallic element (Box 1.8). Most of these materials are oxides, formed by the union of oxygen with metals such as silicon, aluminum, calcium and magnesium (Fig.1.7b). Ceramics may be simple or complex. Examples of simple ceramics are alumina and silica. Examples of complex ceramics are feldspar (potassium aluminum silicate) and kaolin (hydrated aluminum silicate). Ceramics may be crystalline or non- crystalline (i.e. amorphous). Porcelain is a specific type of ceramic used extensively in dentistry (Box 1.9). Box 1.8: Characteristics of ceramics 1. High melting points. 2. Brittleness, which means they cannot be bent or deformed (no sliding) to any extent without actually cracking and breaking. 3. They are poor conductor of heat and electricity. 4. They are chemically inert. 5. They have excellent esthetic result in terms of matching natural teeth. Fig. 1.8: Stucture of synthetic polymer Polymers They are the latest addition (early to mid- 1900s) to dental materials. Most of the polymers are nowadays synthesized by humans. Polymers are giant, long-chain organic molecules (Fig. 1.8). Polymers are characterized by covalent bonds within each molecule, giving them tremendous strength in a single direction. Try to break a nylon rope by pulling it! They are poor conductors of heat and electri- city. Most polymers have a structure containing thousands of carbon atoms linked together like beads on a string. Others, such as silicone polymers are formed with silicon-oxygen bonds. Introducton to Dental Materials Table 1.4: Characteristics of different materials 13 Characteristics Bond Properties Crystal structure Metals Metallic bonding High strength and hardness, high electrical and thermal conductivity BCC, FCC, or HCP unit cells Ceramics Ionic or covalent bonding, or both High hardness and stiffness, electrically insulating, refractory, and chemically inert Crystalline or amorphous Polymers Covalent bonding Low sensitivity, high electrical resistivity, and low thermal conductivity, strength and stiffness vary widely Amorphous and crystalline Composites Composites are combinations of any of the basic ceramic, metallic and polymeric materials (Box 1.10). Each material that makes up composites is called a phase. Their properties tend to be somewhere between those of their basic constituents and are used to enhance their performance, longevity and handling chracterstics. Box 1.10: Types of composites in dentistry 1. Ceramic - metallic composite: Tungsten carbide bur. 2. Metal - polymer composite: Die materials in dental laboratory. 3. Ceramic - polymer composite: Enamel, dentin, bone and restorative composites. A composite is a kind of "combination" of materials, which compliment each other. The properties lacking in one material are compensated by those of the other material. For example, restorative composite has two phases, namely resin and fillers. Teeth and bones are examples of natural composites. Enamel is a composite of hydroxyapatite (which is a ceramic material) and protein (which is a polymer). EVALUATION OF DENTAL MATERIALS Most manufacturers of dental materials maintain a quality assurance programme (As per international standard like ADA specifications) and materials are thoroughly tested before being released into the market for dental practitioner (Fig. 1.9). Laboratory Evaluations Most ADA/ ANSI specifications involve laboratory tests. The tests performed as per these specifications are useful but they all are performed in vitro, (carried out in the laboratory away from the clinical conditions) which have a lot of limitations in clinical practice.lO Clinical Notes 1. For example, most of the direct restorative materials are tested for their compressive strength but ultimately the material is subjected to a combination of compressive, tensile and shear stresses, which may decide the final success or failure of the material under masticatory load. 2. Similarly upper dentures mostly fracture along the midline because of bending. Hence a bending or transverse strength ~B-a-s-is-o-f-M-a-t-e-ria-I-S~c-ie-n-c-e-------------- ---------. test is far more meaningful for denture base materials than a compression test. Clinical Trials The majority of new materials are subjected to extensive clinical trials normally in co-operation with a dental college or hospital departments prior to their release. CONCLUSION As the number of available materials is going up, it is important that the dentist remains more aware about new products so that their judgement about the selection of material remains successful. Materials which have not been thoroughly evaluated should be avoided, specially with clinical dentistry falling under Consumer Protection Act (CPA). I Research and development I iI Manufacturer/analysis Ideal requirements for clinical use: Thermal, optical, mechanical, chemical, biological Available materials and their properties are evaluated Launch of new I product Choice and selection of material by the dentist Critical assessment based on clinical performance I I H feedback to I
Introduction to Free Fall A free-falling object is an object that is falling under the sole influence of gravity. Any object that is being acted upon only by the force of gravity is said to be in a state of free fall. There are two important motion characteristics that are true of free-falling objects: ⢠Free-falling objects do not encounter air resistance. ⢠All free-falling objects (on Earth) accelerate downwards at a rate of 9.8 m/s/s (often approximated as 10 m/s/s for back-of-the-envelope calculations) Because free-falling objects are accelerating downwards at a rate of 9.8 m/s/s, a ticker tape trace or dot diagram of its motion would depict an acceleration. The dot diagram at the right depicts the acceleration of a free-falling object. The position of the object at regular time intervals - say, every 0.1 second - is shown. The fact that the distance that the object travels every interval of time is increasing is a sure sign that the ball is speeding up as it falls downward. Recall from an earlier lesson, that if an object travels downward and speeds up, then its acceleration is downward. Free-fall acceleration is often witnessed in a physics classroom by means of an ever-popular strobe light demonstration. The room is darkened and a jug full of water is connected by a tube to a medicine dropper. The dropper drips water and the strobe illuminate the falling droplets at a regular rate - say once every 0.2 seconds. Instead of seeing a stream of water free-falling from the medicine dropper, several consecutive drops with increasing separation distance are seen. The pattern of drops resembles the dot diagram shown in the graphic at the right. The Acceleration of Gravity It was learned in the previous part of this lesson that a free-falling object is an object that is falling under the sole influence of gravity. A free-falling object has an acceleration of 9.8 m/s/s, downward (on Earth). This numerical value for the acceleration of a free-falling object is such an important value that it is given a special name. It is known as the acceleration of gravity - the acceleration for any object moving under the sole influence of gravity. A matter of fact, this quantity known as the acceleration of gravity is such an important quantity that physicists have a special symbol to denote it - the symbol g. The numerical value for the acceleration of gravity is most accurately known as 9.8 m/s2. There are slight variations in this numerical value (to the second decimal place) that are dependent primarily upon on altitude. We will occasionally use the approximated value of 10 m/s2 in order to reduce the complexity of the many mathematical tasks that we will perform with this number. By so doing, we will be able to better focus on the conceptual nature of physics without too much of a sacrifice in numerical accuracy. g = 9.8 m/s2, downward Look It Up! Even on the surface of the Earth, there are local variations in the value of the acceleration of gravity (g). These variations are due to latitude, altitude and the local geological structure of the region. Recall from an earlier lesson that acceleration is the rate at which an object changes its velocity. It is the ratio of velocity change to time between any two points in an object's path. To accelerate at 9.8 m/s2 means to change the velocity by 9.8 m/s each second. If the velocity and time for a free-falling object being dropped from a position of rest were tabulated, then one would note the following pattern. Time (s) Velocity (m/s) 0 0 1 - 9.8 2 - 19.6 3 - 29.4 4 - 39.2 5 - 49.0 . Observe that the velocity-time data above reveal that the object's velocity is changing by 9.8 m/s each consecutive second. That is, the free-falling object has an acceleration of approximately 9.8 m/s2. Another way to represent this acceleration of 9.8 m/s2 is to add numbers to our dot diagram that we saw earlier in this lesson. The velocity of the ball is seen to increase as depicted in the diagram at the right. (NOTE: The diagram is not drawn to scale - in two seconds, the object would drop considerably further than the distance from shoulder to toes.) Representing Free Fall by Graphs ⢠Early in Lesson 1 it was mentioned that there are a variety of means of describing the motion of objects. One such means of describing the motion of objects is through the use of graphs - position versus time and velocity vs. time graphs. In this part of Lesson 5, the motion of a free-falling motion will be represented using these two basic types of graphs. Representing Free Fall by Position-Time Graphs A position versus time graph for a free-falling object is shown below. Observe that the line on the graph curves. As learned earlier, a curved line on a position versus time graph signifies an accelerated motion. Since a free-falling object is undergoing an acceleration (g = 9.8 m/s/s), it would be expected that its position-time graph would be curved. A further look at the position-time graph reveals that the object starts with a small velocity (slow) and finishes with a large velocity (fast). Since the slope of any position vs. time graph is the velocity of the object (as learned in Lesson 3), the small initial slope indicates a small initial velocity and the large final slope indicates a large final velocity. Finally, the negative slope of the line indicates a negative (i.e., downward) velocity. Representing Free Fall by Velocity-Time Graphs A velocity versus time graph for a free-falling object is shown below. Observe that the line on the graph is a straight, diagonal line. As learned earlier, a diagonal line on a velocity versus time graph signifies an accelerated motion. Since a free-falling object is undergoing an acceleration (g = 9,8 m/s/s, downward), it would be expected that its velocity-time graph would be diagonal. A further look at the velocity-time graph reveals that the object starts with a zero velocity (as read from the graph) and finishes with a large, negative velocity; that is, the object is moving in the negative direction and speeding up. An object that is moving in the negative direction and speeding up is said to have a negative acceleration (if necessary, review the vector nature of acceleration). Since the slope of any velocity versus time graph is the acceleration of the object (as learned in Lesson 4), the constant, negative slope indicates a constant, negative acceleration. This analysis of the slope on the graph is consistent with the motion of a free-falling object - an object moving with a constant acceleration of 9.8 m/s/s in the downward direction. The Kinematic Equations The goal of this first unit has been to investigate the variety of means by which the motion of objects can be described. The variety of representations that we have investigated includes verbal representations, pictorial representations, numerical representations, and graphical representations (position-time graphs and velocity-time graphs). In Lesson 6, we will investigate the use of equations to describe and represent the motion of objects. These equations are known as kinematic equations. There are a variety of quantities associated with the motion of objects - displacement (and distance), velocity (and speed), acceleration, and time. Knowledge of each of these quantities provides descriptive information about an object's motion. For example, if a car is known to move with a constant velocity of 22.0 m/s, North for 12.0 seconds for a northward displacement of 264 meters, then the motion of the car is fully described. And if a second car is known to accelerate from a rest position with an eastward acceleration of 3.0 m/s2 for a time of 8.0 seconds, providing a final velocity of 24 m/s, East and an eastward displacement of 96 meters, then the motion of this car is fully described. These two statements provide a complete description of the motion of an object. However, such completeness is not always known. It is often the case that only a few parameters of an object's motion are known, while the rest are unknown. For example as you approach the stoplight, you might know that your car has a velocity of 22 m/s, East and is capable of a skidding acceleration of 8.0 m/s2, West. However you do not know the displacement that your car would experience if you were to slam on your brakes and skid to a stop; and you do not know the time required to skid to a stop. In such an instance as this, the unknown parameters can be determined using physics principles and mathematical equations (the kinematic equations). The BIG 4 The kinematic equations are a set of four equations that can be utilized to predict unknown information about an object's motion if other information is known. The equations can be utilized for any motion that can be described as being either a constant velocity motion (an acceleration of 0 m/s/s) or a constant acceleration motion. They can never be used over any time period during which the acceleration is changing. Each of the kinematic equations include four variables. If the values of three of the four variables are known, then the value of the fourth variable can be calculated. In this manner, the kinematic equations provide a useful means of predicting information about an object's motion if other information is known. For example, if the acceleration value and the initial and final velocity values of a skidding car is known, then the displacement of the car and the time can be predicted using the kinematic equations. Lesson 6 of this unit will focus upon the use of the kinematic equations to predict the numerical values of unknown quantities for an object's motion. The four kinematic equations that describe an object's motion are: There are a variety of symbols used in the above equations. Each symbol has its own specific meaning. The symbol d stands for the displacement of the object. The symbol t stands for the time for which the object moved. The symbol a stands for the acceleration of the object. And the symbol v stands for the velocity of the object; a subscript of i after the v (as in vi) indicates that the velocity value is the initial velocity value and a subscript of f (as in vf) indicates that the velocity value is the final velocity value. Each of these four equations appropriately describes the mathematical relationship between the parameters of an object's motion. As such, they can be used to predict unknown information about an object's motion if other information is known. In the next part of Lesson 6 we will investigate the process of doing this. Kinematic Equations and Problem-Solving The four kinematic equations that describe the mathematical relationship between the parameters that describe an object's motion were introduced in the previous part of Lesson 6. The four kinematic equations are: In the above equations, the symbol d stands for the displacement of the object. The symbol t stands for the time for which the object moved. The symbol a stand for the acceleration of the object. And the symbol v stands for the instantaneous velocity of the object; a subscript of i after the v (as in vi) indicates that the velocity value is the initial velocity value and a subscript of f (as in vf) indicates that the velocity value is the final velocity value. Problem-Solving Strategy In this part of Lesson 6 we will investigate the process of using the equations to determine unknown information about an object's motion. The process involves the use of a problem-solving strategy that will be used throughout the course. The strategy involves the following steps: 1. Construct an informative diagram of the physical situation. 2. Identify and list the given information in variable form. 3. Identify and list the unknown information in variable form. 4. Identify and list the equation that will be used to determine unknown information from known information. 5. Substitute known values into the equation and use appropriate algebraic steps to solve for the unknown information. 6. Check your answer to ensure that it is reasonable and mathematically correct. The use of this problem-solving strategy in the solution of the following problem is modeled in Examples A and B below. Example Problem A . Ima Hurryin is approaching a stoplight moving with a velocity of +30.0 m/s. The light turns yellow, and Ima applies the brakes and skids to a stop. If Ima's acceleration is -8.00 m/s2, then determine the displacement of the car during the skidding process. (Note that the direction of the velocity and the acceleration vectors are denoted by a + and a - sign.) The solution to this problem begins by the construction of an informative diagram of the physical situation. This is shown below. The second step involves the identification and listing of known information in variable form. Note that the vf value can be inferred to be 0 m/s since Ima's car comes to a stop. The initial velocity (vi) of the car is +30.0 m/s since this is the velocity at the beginning of the motion (the skidding motion). And the acceleration (a) of the car is given as - 8.00 m/s2. (Always pay careful attention to the + and - signs for the given quantities.) The next step of the strategy involves the listing of the unknown (or desired) information in variable form. In this case, the problem requests information about the displacement of the car. So d is the unknown quantity. The results of the first three steps are shown in the table below. Diagram: Given: Find: vi = +30.0 m/s vf = 0 m/s a = - 8.00 m/s2 d = ?? The next step of the strategy involves identifying a kinematic equation that would allow you to determine the unknown quantity. There are four kinematic equations to choose from. In general, you will always choose the equation that contains the three known and the one unknown variable. In this specific case, the three known variables and the one unknown variable are vf, vi, a, and d. Thus, you will look for an equation that has these four variables listed in it. An inspection of the four equations above reveals that the equation on the top right contains all four variables. vf2 = vi2 + 2 ⢠a ⢠d Once the equation is identified and written down, the next step of the strategy involves substituting known values into the equation and using proper algebraic steps to solve for the unknown information. This step is shown below. (0 m/s)2 = (30.0 m/s)2 + 2 ⢠(-8.00 m/s2) ⢠d 0 m2/s2 = 900 m2/s2 + (-16.0 m/s2) ⢠d (16.0 m/s2) ⢠d = 900 m2/s2 - 0 m2/s2 (16.0 m/s2)*d = 900 m2/s2 d = (900 m2/s2)/ (16.0 m/s2) d = (900 m2/s2)/ (16.0 m/s2) d = 56.3 m The solution above reveals that the car will skid a distance of 56.3 meters. (Note that this value is rounded to the third digit.) The last step of the problem-solving strategy involves checking the answer to assure that it is both reasonable and accurate. The value seems reasonable enough. It takes a car a considerable distance to skid from 30.0 m/s (approximately 65 mi/hr) to a stop. The calculated distance is approximately one-half a football field, making this a very reasonable skidding distance. Checking for accuracy involves substituting the calculated value back into the equation for displacement and insuring that the left side of the equation is equal to the right side of the equation. Indeed it is! Example Problem B Ben Rushin is waiting at a stoplight. When it finally turns green, Ben accelerated from rest at a rate of a 6.00 m/s2 for a time of 4.10 seconds. Determine the displacement of Ben's car during this time period. Once more, the solution to this problem begins by the construction of an informative diagram of the physical situation. This is shown below. The second step of the strategy involves the identification and listing of known information in variable form. Note that the vi value can be inferred to be 0 m/s since Ben's car is initially at rest. The acceleration (a) of the car is 6.00 m/s2. And the time (t) is given as 4.10 s. The next step of the strategy involves the listing of the unknown (or desired) information in variable form. In this case, the problem requests information about the displacement of the car. So d is the unknown information. The results of the first three steps are shown in the table below. Diagram: Given: Find: vi = 0 m/s t = 4.10 s a = 6.00 m/s2 d = ?? The next step of the strategy involves identifying a kinematic equation that would allow you to determine the unknown quantity. There are four kinematic equations to choose from. Again, you will always search for an equation that contains the three known variables and the one unknown variable. In this specific case, the three known variables and the one unknown variable are t, vi, a, and d. An inspection of the four equations above reveals that the equation on the top left contains all four variables. d = vi ⢠t + ½ ⢠a ⢠t2 Once the equation is identified and written down, the next step of the strategy involves substituting known values into the equation and using proper algebraic steps to solve for the unknown information. This step is shown below. d = (0 m/s) ⢠(4.1 s) + ½ ⢠(6.00 m/s2) ⢠(4.10 s)2 d = (0 m) + ½ ⢠(6.00 m/s2) ⢠(16.81 s2) d = 0 m + 50.43 m d = 50.4 m The solution above reveals that the car will travel a distance of 50.4 meters. (Note that this value is rounded to the third digit.) The last step of the problem-solving strategy involves checking the answer to assure that it is both reasonable and accurate. The value seems reasonable enough. A car with an acceleration of 6.00 m/s/s will reach a speed of approximately 24 m/s (approximately 50 mi/hr) in 4.10 s. The distance over which such a car would be displaced during this time period would be approximately one-half a football field, making this a very reasonable distance. Checking for accuracy involves substituting the calculated value back into the equation for displacement and insuring that the left side of the equation is equal to the right side of the equation. Indeed, it is! The two example problems above illustrate how the kinematic equations can be combined with a simple problem-solving strategy to predict unknown motion parameters for a moving object. Provided that three motion parameters are known, any of the remaining values can be determined. In the next part of Lesson 6, we will see how this strategy can be applied to free fall situations. Or if interested, you can try some practice problems and check your answer against the given solutions. Kinematic Equations and Free Fall As mentioned in Lesson 5, a free-falling object is an object that is falling under the sole influence of gravity. That is to say that any object that is moving and being acted upon only be the force of gravity is said to be "in a state of free fall." Such an object will experience a downward acceleration of 9.8 m/s/s. Whether the object is falling downward or rising upward towards its peak, if it is under the sole influence of gravity, then its acceleration value is 9.8 m/s/s. Like any moving object, the motion of an object in free fall can be described by four kinematic equations. The kinematic equations that describe any object's motion are: The symbols in the above equation have a specific meaning: the symbol d stands for the displacement; the symbol t stands for the time; the symbol a stands for the acceleration of the object; the symbol vi stands for the initial velocity value; and the symbol vf stands for the final velocity. Applying Free Fall Concepts to Problem-Solving There are a few conceptual characteristics of free fall motion that will be of value when using the equations to analyze free fall motion. These concepts are described as follows: ⢠An object in free fall experiences an acceleration of -9.8 m/s/s. (The - sign indicates a downward acceleration.) Whether explicitly stated or not, the value of the acceleration in the kinematic equations is -9.8 m/s/s for any freely falling object. ⢠If an object is merely dropped (as opposed to being thrown) from an elevated height, then the initial velocity of the object is 0 m/s. ⢠If an object is projected upwards in a perfectly vertical direction, then it will slow down as it rises upward. The instant at which it reaches the peak of its trajectory, its velocity is 0 m/s. This value can be used as one of the motion parameters in the kinematic equations; for example, the final velocity (vf) after traveling to the peak would be assigned a value of 0 m/s. ⢠If an object is projected upwards in a perfectly vertical direction, then the velocity at which it is projected is equal in magnitude and opposite in sign to the velocity that it has when it returns to the same height. That is, a ball projected vertically with an upward velocity of +30 m/s will have a downward velocity of -30 m/s when it returns to the same height. These four principles and the four kinematic equations can be combined to solve problems involving the motion of free-falling objects. The two examples below illustrate application of free fall principles to kinematic problem-solving. In each example, the problem solving strategy that was introduced earlier in this lesson will be utilized. Example Problem A Luke Autbeloe drops a pile of roof shingles from the top of a roof located 8.52 meters above the ground. Determine the time required for the shingles to reach the ground. The solution to this problem begins by the construction of an informative diagram of the physical situation. This is shown below. The second step involves the identification and listing of known information in variable form. You might note that in the statement of the problem, there is only one piece of numerical information explicitly stated: 8.52 meters. The displacement (d) of the shingles is -8.52 m. (The - sign indicates that the displacement is downward). The remaining information must be extracted from the problem statement based upon your understanding of the above principles. For example, the vi value can be inferred to be 0 m/s since the shingles are dropped (released from rest; see note above). And the acceleration (a) of the shingles can be inferred to be -9.8 m/s2 since the shingles are free-falling (see note above). (Always pay careful attention to the + and - signs for the given quantities.) The next step of the solution involves the listing of the unknown (or desired) information in variable form. In this case, the problem requests information about the time of fall. So t is the unknown quantity. The results of the first three steps are shown in the table below. Diagram: Given: Find: vi = 0.0 m/s d = -8.52 m a = - 9.8 m/s2 t = ?? The next step involves identifying a kinematic equation that allows you to determine the unknown quantity. There are four kinematic equations to choose from. In general, you will always choose the equation that contains the three known and the one unknown variable. In this specific case, the three known variables and the one unknown variable are d, vi, a, and t. Thus, you will look for an equation that has these four variables listed in it. An inspection of the four equations above reveals that the equation on the top left contains all four variables. d = vi ⢠t + ½ ⢠a ⢠t2 Once the equation is identified and written down, the next step involves substituting known values into the equation and using proper algebraic steps to solve for the unknown information. This step is shown below. -8.52 m = (0 m/s) ⢠(t) + ½ ⢠(-9.8 m/s2) ⢠(t)2 -8.52 m = (0 m) *(t) + (-4.9 m/s2) ⢠(t)2 -8.52 m = (-4.9 m/s2) ⢠(t)2 (-8.52 m)/(-4.9 m/s2) = t2 1.739 s2 = t2 t = 1.32 s The solution above reveals that the shingles will fall for a time of 1.32 seconds before hitting the ground. (Note that this value is rounded to the third digit.) The last step of the problem-solving strategy involves checking the answer to assure that it is both reasonable and accurate. The value seems reasonable enough. The shingles are falling a distance of approximately 10 yards (1 meter is pretty close to 1 yard); it seems that an answer between 1 and 2 seconds would be highly reasonable. The calculated time easily falls within this range of reasonability. Checking for accuracy involves substituting the calculated value back into the equation for time and insuring that the left side of the equation is equal to the right side of the equation. Indeed it is! Example Problem B Rex Things throws his mother's crystal vase vertically upwards with an initial velocity of 26.2 m/s. Determine the height to which the vase will rise above its initial height. Once more, the solution to this problem begins by the construction of an informative diagram of the physical situation. This is shown below. The second step involves the identification and listing of known information in variable form. You might note that in the statement of the problem, there is only one piece of numerical information explicitly stated: 26.2 m/s. The initial velocity (vi) of the vase is +26.2 m/s. (The + sign indicates that the initial velocity is an upwards velocity). The remaining information must be extracted from the problem statement based upon your understanding of the above principles. Note that the vf value can be inferred to be 0 m/s since the final state of the vase is the peak of its trajectory (see note above). The acceleration (a) of the vase is -9.8 m/s2 (see note above). The next step involves the listing of the unknown (or desired) information in variable form. In this case, the problem requests information about the displacement of the vase (the height to which it rises above its starting height). So d is the unknown information. The results of the first three steps are shown in the table below. Diagram: Given: Find: vi = 26.2 m/s vf = 0 m/s a = -9.8 m/s2 d = ?? The next step involves identifying a kinematic equation that would allow you to determine the unknown quantity. There are four kinematic equations to choose from. Again, you will always search for an equation that contains the three known variables and the one unknown variable. In this specific case, the three known variables and the one unknown variable are vi, vf, a, and d. An inspection of the four equations above reveals that the equation on the top right contains all four variables. vf2 = vi2 + 2 ⢠a ⢠d Once the equation is identified and written down, the next step involves substituting known values into the equation and using proper algebraic steps to solve for the unknown information. This step is shown below. (0 m/s)2 = (26.2 m/s)2 + 2 â˘(-9.8m/s2) â˘d 0 m2/s2 = 686.44 m2/s2 + (-19.6 m/s2) â˘d (-19.6 m/s2) ⢠d = 0 m2/s2 -686.44 m2/s2 (-19.6 m/s2) ⢠d = -686.44 m2/s2 d = (-686.44 m2/s2)/ (-19.6 m/s2) d = 35.0 m The solution above reveals that the vase will travel upwards for a displacement of 35.0 meters before reaching its peak. (Note that this value is rounded to the third digit.) The last step of the problem-solving strategy involves checking the answer to assure that it is both reasonable and accurate. The value seems reasonable enough. The vase is thrown with a speed of approximately 50 mi/hr (merely approximate 1 m/s to be equivalent to 2 mi/hr). Such a throw will never make it further than one football field in height (approximately 100 m), yet will surely make it past the 10-yard line (approximately 10 meters). The calculated answer certainly falls within this range of reasonability. Checking for accuracy involves substituting the calculated value back into the equation for displacement and insuring that the left side of the equation is equal to the right side of the equation. Indeed, it is! Kinematic equations provide a useful means of determining the value of an unknown motion parameter if three motion parameters are known. In the case of a free-fall motion, the acceleration is often known. And in many cases, another motion parameter can be inferred through a solid knowledge of some basic kinematic principles.
THE BOSS: Where's Sandra, Bob? I want her. BOB: Do you want to speak to her? THE BOSS: Yes, I do. I want her to come to my office. Tell her to come at once. SANDRA: Did you want to see me? THE BOSS: Ah, yes, Sandra. How do you spell 'intelligent'? Can you tell me? SANDRA: I-N-T-E-L-L-I-G-E-N-T. THE BOSS: That's right. You've typed it with only one 'L'. This letter's full of mistakes. I want you to type it again. SANDRA: Yes, I'll do that. I'm sorry about that. THE BOSS: And here's a little present for you. SANDRA: What is it? THE BOSS: It's a dictionary. I hope it'll help you.
TITOLO I PRINCIPI Art. 1 â PersonalitĂ giuridica e principi fondamentali 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'UniversitĂ degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "UniversitĂ ". 2. L'UniversitĂ ha personalitĂ giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali. 3. L'Università è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo. 4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'UniversitĂ , lâattivitĂ amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. Simboli dell'UniversitĂ sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore. 7. LâUniversitĂ conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira. Art. 2 â FinalitĂ istituzionali 1. LâUniversitĂ , a riconoscimento dellâinderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. Fini primari dellâUniversitĂ sono la ricerca e la didattica che lâAteneo persegue promuovendo lâorganizzazione, lâelaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualitĂ dei processi formativi viene assicurato anche con lâausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. 3. LâUniversitĂ garantisce la libertĂ di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dellâAteneo. 4. LâUniversitĂ si impegna ad assicurare paritĂ e pari opportunitĂ di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'etĂ , all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilitĂ , alla religione e alla lingua. A garanzia dellâeffettivitĂ delle tutele riconosciute è istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ. 5. LâUniversitĂ si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilitĂ , di sicurezza e salubritĂ dei luoghi di lavoro. 6. LâUniversitĂ garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertĂ e lâautonomia della ricerca e dellâinsegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. LâUniversitĂ , soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralitĂ delle culture che concorrono a costituire la sua identitĂ . 8. LâUniversitĂ promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attivitĂ di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualitĂ e dell'eccellenza. 9. LâUniversitĂ avversa lâutilizzo dei risultati delle proprie attivitĂ per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignitĂ e libertĂ dellâuomo e della pacifica convivenza fra i popoli. 10.LâUniversitĂ concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivitĂ culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la piĂš ampia fruizione delle proprie strutture. 11.LâUniversitĂ garantisce il principio dellâaccesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piĂš ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello ÂŤspazio europeo dellâapprendimento permanenteÂť. 12.LâUniversitĂ contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme. 13.LâUniversitĂ può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalitĂ istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societĂ di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo. Art. 3 â Ricerca e didattica 1. L'UniversitĂ garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attivitĂ di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati. 2. LâUniversitĂ adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonchĂŠ della qualitĂ e della produttivitĂ delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'UniversitĂ incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. LâUniversitĂ eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 4. LâUniversitĂ promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dellâuomo, nonchĂŠ la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale. 5. LâUniversitĂ promuove la gestione in qualitĂ delle attivitĂ di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine lâUniversitĂ incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualitĂ e lâaccreditamento delle sue strutture e delle attivitĂ collegate. 6. L'UniversitĂ può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 7. L'UniversitĂ , nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalitĂ fissate da Regolamento, può svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio nellâinteresse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalitĂ disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrĂ riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. L'UniversitĂ può commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio. Art. 4 â Rapporti Internazionali 1. LâUniversitĂ ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualitĂ di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato; d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali; e) favorisce lâattrazione dallâestero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli. 2. LâUniversitĂ collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 3. LâUniversitĂ provvede a strutture per lâospitalitĂ anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Articolo 5 â Diritto allo studio 1. L'UniversitĂ promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate. 2. LâUniversitĂ favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparitĂ e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societĂ . 3. L'UniversitĂ collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 6 âPrincipi organizzativi 1. LâUniversitĂ assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso lâutilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando lâuso degli strumenti telematici e di semplificazione. 2. LâUniversitĂ , in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietĂ , si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dellâAteneo. 3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nellâAlbo Ufficiale on line di Ateneo. 4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente Statuto, una indennitĂ di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 5. LâUniversità è rappresentata e difesa in giudizio dallâAvvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti allâelenco speciale annesso allâalbo degli avvocati. LâUniversitĂ può altresĂŹ avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalitĂ previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dellâUniversitĂ da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) Articolo 7 â Trasparenza e Informazione 1. L'UniversitĂ riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicitĂ e trasparenza sono il sito web di Ateneo e lâAlbo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. 3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato secondo modalitĂ stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Gli appartenenti alla comunitĂ universitaria di cui allâart. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'UniversitĂ concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attivitĂ di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nellâarea riservata al personale, secondo modalitĂ stabilite da Regolamento. Articolo 8 â Altre attivitĂ 1. L'UniversitĂ favorisce le attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresĂŹ, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. TITOLO II SOGGETTI Art. 9 â ComunitĂ Universitaria 1. LâUniversitĂ realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunitĂ . 2. La comunitĂ universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'UniversitĂ e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 3. I valori fondamentali della ComunitĂ Universitaria sono determinati dal Codice Etico dellâAteneo. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, previa istruttoria da parte di una Commissione Etica di Garanzia nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalitĂ previste dal Codice Etico. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 4. Le componenti della comunitĂ partecipano alla vita universitaria con pari dignitĂ , secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza. 5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso lâUniversitĂ Federico II possono continuare a far parte della comunitĂ universitaria attraverso lâAssociazione Federiciana âEx Alumniâ. Art. 10 â Studenti 1. Sono studenti dellâUniversitĂ coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per lâelettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza allâinterno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonchĂŠ gli studenti stranieri la cui mobilitĂ sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunitĂ universitaria, l'UniversitĂ può determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico. 3. I criteri, le modalitĂ di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalitĂ di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonchĂŠ delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'UniversitĂ . 5. Gli studenti possono partecipare all'attivitĂ di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto. 7. L'UniversitĂ può stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonchĂŠ alle cooperative studentesche. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivitĂ universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunitĂ culturali. Art. 11 â Professori e Ricercatori 1. In conformitĂ ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attivitĂ , nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nellâAteneo. 2. I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalitĂ istituzionali dellâUniversitĂ . Le attivitĂ di didattica, ricerca nonchĂŠ gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 3. Ai professori e ai ricercatori può essere riconosciuta la titolaritĂ di fondi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio è riservata ai professori a tempo pieno. Eâ altresĂŹ riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalitĂ di svolgimento delle attivitĂ per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito. Art. 12 â Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dellâAteneo, secondo quanto disposto dallâart. 23, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nellâambito dellâAmministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'UniversitĂ attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 3. LâUniversitĂ , nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la piĂš ampia partecipazione. 4. I Dirigenti, nellâambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono lâattivitĂ di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per lâAmministrazione e la ContabilitĂ ; c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dellâuniversitĂ ; d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; e) dirigono, coordinano e controllano l'attivitĂ degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende. 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'UniversitĂ può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dellâufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dellâinteressato. 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dallâart. 19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le modalitĂ stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. TITOLO III ORGANI CAPO I ORGANI DI GOVERNO Art. 13 â Organi 1. Sono organi dellâUniversitĂ : a) Il Rettore; b) Il Senato accademico; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Direttore generale; e) Il Nucleo di Valutazione; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 14 â Il Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dellâUniversitĂ , esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attivitĂ scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalitĂ dellâUniversitĂ secondo criteri di qualitĂ e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) emana i Regolamenti; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; f) propone il conferimento dellâincarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione. g) assume lâiniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori; h) accerta la legittimitĂ degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, per lâattivitĂ di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; j) in casi di necessitĂ e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dellâorgano competente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti; l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza; m) conferisce procura alle liti; (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 3. Lâufficio di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva dellâUniversitĂ , con incarichi elettivi presso altre UniversitĂ italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale. 4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dellâattivitĂ didattica. Art. 15 â Elezione del Rettore 1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le UniversitĂ italiane. 2. Lâelezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalitĂ stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile. 4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui allâart. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dellâAmministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto. 5. Lâelezione è indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianitĂ nel ruolo prevale la maggiore anzianitĂ anagrafica. 6. Il corpo elettorale è convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con lâindicazione di tre date, compresa quella dellâeventuale turno di ballottaggio. Lâavviso di convocazione è pubblicato nellâAlbo Ufficiale on line dellâUniversitĂ disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed è inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto. 7. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metĂ piĂš uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati piĂš votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di paritĂ prevale il piĂš anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore paritĂ , il piĂš anziano per etĂ anagrafica. Lâeletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per lâUniversitĂ . 8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando lâavviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione. 9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica allâatto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi. 10.Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico â comunque non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del mandato del Rettore â a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metĂ piĂš uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato secondo modalitĂ analoghe a quelle previste per lâelezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 16 â Il Prorettore e i delegati del Rettore 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso lâAteneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il Prorettore può richiedere al Rettore una limitazione dellâattivitĂ didattica. 3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso lâAteneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dellâAteneo. Il Rettore può revocare la delega. Art. 17 â Il Senato accademico 1. Il Senato accademico è lâorgano che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attivitĂ culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonchĂŠ in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole; g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti; h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione; i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dellâUniversitĂ ; j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale; k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale; l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dellâincarico di Direttore generale; m) esprime parere obbligatorio in merito allâammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo; n) stabilisce il calendario accademico; o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti; p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dellâAteneo; q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dellâAteneo; r) determina i criteri generali per la promozione e lâattuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per lâinternazionalizzazione; s) definisce la politica dellâAteneo per il diritto allo studio; t) può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dallâinizio del suo mandato. Lâadunanza convocata per la mozione di sfiducia è presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3); u) può conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalitĂ di maggiore efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina; w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina lâorganizzazione e il funzionamento. 3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Art. 18 â Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico è composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) 8 Direttori di Dipartimento; c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti; e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale. 2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nellâAteneo; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresĂŹ, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato. 3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è biennale, nonchĂŠ dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato è triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta. 4. Le modalitĂ di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante. Art. 21 â Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del Rettore. 2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal Rettore. 3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dellâEconomia e delle Finanze. 4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca. 5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 6. Eâ vietato il conferimento dellâincarico al personale dipendente dellâUniversitĂ . 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennitĂ di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per lâintero periodo di durata del loro ufficio. 9. I compiti e le modalitĂ di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Art. 22 â Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attivitĂ didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonchĂŠ quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti allâattivitĂ gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualitĂ , efficacia ed efficienza. 2. Il Nucleo è organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂŠ la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dallâANVUR: a) verifica la qualitĂ e lâefficacia dellâofferta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui allâart.32; b) verifica lâattivitĂ di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruitĂ dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui allâart. 23 della Legge 240/2010; c) nellâarea medica e veterinaria verifica anche lâintegrazione fra lâattivitĂ didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) svolge, in raccordo con lâattivitĂ dellâANVUR, le funzioni di cui allâart. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nellâAteneo, in piena autonomia e con modalitĂ organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilitĂ della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca, nonchĂŠ sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole; f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e lâottimizzazione della organizzazione delle attivitĂ di didattica e di ricerca; g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree honoris causa; i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integritĂ dei controlli interni; j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sullâattivitĂ svolta. Art. 23 â Composizione del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri: a) un professore dellâAteneo a tempo pieno; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dellâAteneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di UniversitĂ che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con lâAteneo, nĂŠ debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politicoelettive nei tre anni precedenti lâassunzione della carica; non devono, altresĂŹ, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con lâAteneo. 2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. 3. La funzione di Coordinatore del Nucleo è attribuita al professore di ruolo dellâAteneo designato dal Senato accademico. 4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilitĂ . I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito web dellâAteneo. Dallâesame dei curricula degli aspiranti deve risultare che lâesperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nellâAteneo. 5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti. 6. I componenti durano in carica quattro anni, con lâeccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Lâincarico può essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 7. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 24 â Direttore generale 1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dellâAteneo, nonchĂŠ lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui allâart. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 2. Lâincarico di Direttore generale dellâAteneo è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il Direttore generale viene scelto tra personalitĂ di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. Il contratto ha la durata di tre anni. Lâincarico può essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonchĂŠ dellâeconomicitĂ , efficienza ed efficacia e funzionalitĂ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito in conformitĂ ai criteri e parametri fissati dal Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca di concerto con il Ministero dellâEconomia e delle Finanze. Qualora lâincarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare: a) cura lâattuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dellâUniversitĂ e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra lâaltro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico; d) nellâambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dellâUniversitĂ , provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti allâattribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo UniversitĂ â Regione stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dallâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; e) procede, anche mediante mobilitĂ , allâassegnazione del personale tecnico- amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dellâAteneo, fatta eccezione per il personale tecnicoâamministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ , stipulato, ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e UniversitĂ per lo svolgimento delle attivitĂ assistenziali; f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici; g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonchĂŠ delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dallâapparato amministrativo di propria esclusiva competenza; h) indirizza, coordina, controlla e valuta lâattivitĂ degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessitĂ ed urgenza, può avocare a sĂŠ specifici atti di competenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, lâazione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione â UniversitĂ stipulato ai sensi dellâart. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso lâAzienda ospedaliera universitaria Federico II; j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ ; k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali; m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; n) nellâambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dellâUniversitĂ ed agli organi delle altre strutture di Ateneo. o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dellâUniversitĂ . (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) 7. Il contratto con il Direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto. 8. Il Direttore generale può nominare â nellâambito dei Dirigenti in servizio presso lâAteneo â un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale. CAPO II ALTRI ORGANI Art. 25 â Consiglio degli Studenti 1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nellâambito dei processi decisionali degli organi di governo dellâUniversitĂ , il Consiglio degli Studenti esprime parere su: a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti; b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attivitĂ e dei servizi didattici; c) le tasse e i contributi degli studenti; d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attivitĂ sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed allâutilizzo delle stesse; f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dallâespressione del parere. 3. Il Consiglio può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dellâAteneo; formula, altresĂŹ, proposte agli Organi di governo dellâUniversitĂ su tutto quanto attiene alle libertĂ , alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione. Art. 26 â Composizione del Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti è convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente è membro del Senato accademico. 4. Le modalitĂ di elezione, nonchĂŠ di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 27 â Comitato Unico di Garanzia 1. Ă istituito il âComitato Unico di Garanzia per le pari opportunitĂ , la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioniâ, di seguito CUG, che: a) promuove le pari opportunitĂ per tutte le componenti che studiano e lavorano nellâUniversitĂ , proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sullâorientamento sessuale, lâorigine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilitĂ , lâetĂ ; b) promuove, in particolare, la paritĂ effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nellâaccesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle; c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva paritĂ per il genere sottorappresentato; d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunitĂ , anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivitĂ a carattere scientifico, formativo e culturale; e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) assicura lâadozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il CUG assume, altresĂŹ, nellâambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio. 3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio è integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrĂ diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresĂŹ membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrĂ assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. I componenti del CUG devono essere in possesso di: a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG; b) adeguate esperienze nellâambito delle pari opportunitĂ o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni; c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura. 6. Le modalitĂ di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo. 7. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti. 8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 9. Il CUG è organo indipendente e lâAteneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonchĂŠ la pubblicitĂ e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 10.Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 28 â Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante lâinvito a manifestare la disponibilitĂ ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso lâAteneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma cosĂŹ modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore piĂš anziano nel ruolo. A paritĂ di anzianitĂ nel ruolo prevale il piĂš anziano di etĂ . 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 5. Lâavvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piĂš grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonchĂŠ il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone lâarchiviazione del procedimento, in conformitĂ al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresĂŹ, sospeso, per non piĂš di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dĂ esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 9. La partecipazione al Collegio non dĂ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennitĂ o rimborsi delle spese. 10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico. (Comma abrogato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015). TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA Art. 29 â Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dellâAteneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attivitĂ didattiche e formative; c) delle attivitĂ rivolte allâesterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attivitĂ sono svolte, nellâarea medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dellâarea medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori sulla base dellâappartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento può essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertĂ di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede lâafferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dellâordinamento didattico secondo quanto previsto dallâart. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di cinquanta unitĂ . Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarĂ concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarĂ automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresĂŹ autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e ContabilitĂ . Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnicoamministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. Lâorganizzazione amministrativa è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. 8. Uno o piĂš Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione e lâattivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purchĂŠ siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilitĂ di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale è necessario che il Dipartimento o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o lâinsieme di dipartimenti assicuri la copertura di piĂš del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera lâattivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sullâattivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarĂ coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nellâarea medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di uno o piĂš corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nellâarea medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12.Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attivitĂ didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attivitĂ didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalitĂ di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore è individuato ai sensi dellâarticolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13.I Dipartimenti: a) svolgono le attivitĂ didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientificodisciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per lâassegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nellâarea medica e veterinaria terrĂ conto anche dellâattivitĂ integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attivitĂ di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico; e) nellâambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14.Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. Allegato n. 1 15. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le modalitĂ indicate nel Regolamento di Ateneo in materia; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al Direttore del Dipartimento può essere riconosciuta una indennitĂ di funzione nella misura determinata secondo le modalitĂ previste allâart. 6.4 dello Statuto ( ). c) l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al precedente comma 15 lett. b), questâultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre anni; il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 19. Nellâarea medica lâattivitĂ assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-UniversitĂ ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno lâarea medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessitĂ di potenziamento dellâattivitĂ formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialitĂ del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalitĂ di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalitĂ di elezione della Giunta di Dipartimento nonchĂŠ le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti. Art. 30 â Scuole 1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da piĂš Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinitĂ culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Scuola. Nellâarea medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilitĂ delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attivitĂ assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Le Scuole coordinano le attivitĂ didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dellâofferta formativa e per la tutela della qualitĂ della didattica. Nellâarea medica la Scuola deve garantire lâintegrazione delle attivitĂ formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire lâaccesso e lo svolgimento dellâattivitĂ assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare lâespletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca. 4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo lâinternazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attivitĂ di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti. 5. La Scuola, nellâassolvimento dei propri compiti istituzionali, per un piĂš efficace ed efficiente funzionamento, può ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza. 6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nellâarea medica la Scuola interagisce con lâAzienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza. 7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. ModalitĂ di funzionamento e di esercizio delle loro attivitĂ sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 8. Una Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unitĂ . 9. Il Consiglio è lâorgano deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola: a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola; b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi cosĂŹ individuati: b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non può essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b); b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti aderenti alla Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalitĂ stabilite dal Regolamento di Ateneo, purchĂŠ sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalitĂ di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; 10.Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo. 11.La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 12.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione di una o piĂš Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei. 13.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione lâistituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con lâobiettivo di favorire la formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti dalla legge, ivi compresa lâarea medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri. 14.Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 15.Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dellâequilibrio delle attivitĂ didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per lâattivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 16.Nellâarea medica la Scuola è lâunica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dellâUniversitĂ attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruitĂ e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attivitĂ didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali. 17.Nellâarea medica, al fine di promuovere lâapprofondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, è istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attivitĂ biomediche. 18.Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare lâefficienza nellâuso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dellâattivitĂ di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico. 19.Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse. 20.Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni può assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti. 21.LâAteneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attivitĂ . Art. 31 â Centri speciali per la didattica 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare complessitĂ organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare lâattivitĂ formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di assicurare le necessarie attivitĂ di coordinamento dei relativi corsi di studio incardinati in piĂš Dipartimenti afferenti a Scuole diverse. 2. Le modalitĂ di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello dipartimentale. Art. 33 â Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra piĂš Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e lâorganizzazione delle attivitĂ di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attivitĂ didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne lâefficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e lâattribuzione di spazi a carico delle stesse, nonchĂŠ verificare la sussistenza di unâadeguata capacitĂ attrattiva di risorse dallâesterno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivitĂ in conto terzi. 5. L'attivitĂ dei Centri, la sostenibilitĂ finanziaria e lâefficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico può delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto lâistituzione del Centro. Lâeventuale disattivazione del Centro interdipartimentale è disposta con Decreto del Rettore. 6. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformitĂ alla convenzione istitutiva. Art. 34 â Centri di servizio interdipartimentali 1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attivitĂ di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a piĂš Dipartimenti dellâUniversitĂ . 2. L'istituzione e lâattivazione dei Centri di servizio interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dellâUniversitĂ , su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Lâorganizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca. Art. 35 â Centri di servizio dellâAteneo 1. I Centri di servizio dellâAteneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per lâUniversitĂ , attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualitĂ dei processi. 2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dellâattivitĂ svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione. 3. Lâistituzione dei Centri di servizio dellâAteneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalitĂ istituzionali, nonchĂŠ le modalitĂ di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresĂŹ contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento. 4. I Centri di servizio dellâAteneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnicoamministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilitĂ e nel rispetto delle prioritĂ istituzionali, attivitĂ in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni. 5. I Direttori dei Centri di servizio dellâAteneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'UniversitĂ con specifica qualificazione nelle materie oggetto dellâattivitĂ dei Centri medesimi. Lâincarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Art. 36 â Azienda agraria e zootecnica 1. LâAzienda agraria e zootecnica è una struttura ausiliaria per le attivitĂ dellâUniversitĂ nellâambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nellâarea delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. LâAzienda, in particolare, è costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante lâadozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica. 2. LâAzienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonchĂŠ di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le modalitĂ di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformitĂ alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio. Art. 37 â Orto botanico 1. L'Orto botanico dell'UniversitĂ ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonchĂŠ di assicurarne la ricerca e la divulgazione. 2. L'Orto ha, altresĂŹ, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nellâannesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica. 3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalitĂ di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento. Art. 38 â Azienda ospedaliera universitaria 1. L'Azienda ospedaliera universitaria è costituita, con autonoma personalitĂ giuridica, dall'UniversitĂ d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalitĂ e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e UniversitĂ . 2. L'UniversitĂ concorre alle attivitĂ assistenziali dellâAzienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dellâattivitĂ svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e lâUniversitĂ . 3. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria è informata al principio dellâautonomia economico-finanziaria. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietĂ dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'UniversitĂ . 5. La gestione dellâAzienda ospedaliera universitaria deve essere informata allâesigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. Art. 39 â Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'UniversitĂ , garantendo la razionalizzazione e lâefficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dellâAteneo, nonchĂŠ dai centri di documentazione dellâUniversitĂ , inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche. 2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 3. LâUniversitĂ garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi. Art. 40 â Sistema museale 1. Il Sistema museale dell'UniversitĂ , costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'UniversitĂ . 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra piĂš UniversitĂ , o con soggetti pubblici e privati. Art. 41 â Tutorato e monitoraggio sullâefficacia dellâofferta didattica 1. L'UniversitĂ organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato è obbligatorio nei corsi erogati con la modalitĂ della formazione a distanza. 2. LâUniversitĂ , attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinchĂŠ se ne rimuovano le cause; c) cooperare con lâente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltĂ personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valutare anche attraverso lâanalisi dei tempi e dei modi dellâ inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunitĂ esistenti nei vari settori; e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Art. 42 â Altri servizi per gli studenti 1. L'UniversitĂ , anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunitĂ di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dallâAmministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalitĂ previste dalla normativa vigente. 2. L'UniversitĂ istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi. 3. L'UniversitĂ favorisce lo svolgimento di attivitĂ di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa. Articolo 43 â Formazione post lauream 1. LâUniversitĂ può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnicoscientifico post lauream, nonchĂŠ corsi di aggiornamento per la formazione continua. 2. Le modalitĂ di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo. Art. 44 â Titoli di studio universitari 1. L'UniversitĂ rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Art. 45 âAttivitĂ didattica 1. LâattivitĂ didattica è erogata dai Dipartimenti. 2. Cooperano alle attivitĂ didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. 3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dellâAteneo. 4. L'attivitĂ didattica è disciplinata, nel rispetto della libertĂ di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attivitĂ formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico. Art. 46 â Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietĂ allâorganizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento può esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dallâart. 29, comma 12. 2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento. 3. Il Coordinatore: a) convoca e presiede la Commissione; b) promuove e coordina l'attivitĂ didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola; c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica; d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dellâofferta formativa. 4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 5. La Commissione: a) coordina l'attivitĂ didattica; b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c) sperimenta nuove modalitĂ didattiche; d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito allâOrdinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per lâapprovazione al Consiglio di Dipartimento; e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. 6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento. Art. 47 â Dottorato di ricerca 1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone lâattivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per lâorganizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. 3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinitĂ tematiche, al fine dellâottimizzazione delle risorse e delle attivitĂ didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.
English Adventure My Body unit 5- a,b,c,t,s,m,l,g,h,f,p,i,e
Animal Rights and Diet Success Criteria I can explain key terms which describe the type of diets people have I can explain the advantages and disadvantages of different types of diet Animal Rights and Diet Match up the terms with the meaning Term Meaning Omnivore - eats fish but no other type of meat Vegetarian - eats most types of meat and vegetables Pescetarian - doesnât eat any products that come from animals Vegan - doesnât eat meat but will eat dairy products like milk Place the different diets on a spectrum All meat No animal products at all Vegetarian Vegan Omnivore Pescetarian Omnivore Omnivore Most people in the UK are omnivores Match the countries with the amount of meat eaten per person per year Country Meat per person per year India 9.9 kg USA 4.4 kg Bangladesh 120 kg UK 111.5kg Nepal 84.2 kg Australia 4 kg Numeracy How much meat is consumed in the UK per year? (Amount of meat eaten X the UK population) 2. How much meat is consumed in Bangladesh per year? (Amount of meat eaten X the Bangladesh population) Country Meat per person per year USA 120 kg Australia 111.5kg UK 84.2 kg Nepal 9.9 kg India 4.4 kg Bangladesh 4 kg UK â 64 million Bangladesh â 165 million http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/world-according-to-meat-consumption/ 7 Why do people eat meat? Discuss Tradition (their family has always done it) Culture (celebrations) Taste Convenience Nutrients such as B12, protein and iron Consumption of meat is rising across developing countries because higher incomes generally mean more meat eating. Pescetarian "Yeah, I'm a vegetarian." "But that looks like fish you're eating." "Oh yeah, I eat fish.â An estimated 5% - 6% of people in the UK are pescetarians. How many people is this? Approx. 3.6 million Calculation â 66,000,000 /100 x 5.5 = 3,630,000 9 Which group is cuter? Animals Fish 10 People often donât feel as much love for fish as they do for fluffy, cute mammals. The may think fish donât feel pain. They may be fussy. They think fish isnât meat. Not farmed as much as mammals; can be wild. To get nutrients they wouldnât get from just vegetables and grains. (Omega 3 is in plants but in higher concentrations in oily fish) Why are people pescetarians? https://www.vegsoc.org/sslpage.aspx?pid=753 http://articles.mercola.com/omega-3.aspx Fish â In a perfect world, fish can provide you all the omega-3s you need. Unfortunately, the vast majority of the fish supply is now heavily tainted with industrial toxins and pollutants, such as heavy metals which include mercury, lead, arsenic, and cadmium, PCBs, and radioactive poisons. These toxins make eating fish no longer recommended. 11 Vegetarianism Vegetarians will not eat any meat or product that comes from the slaughter of animals e.g. gelatine. About 3% of the UK population are vegetarian. How many people is this? 1.9 million 12 Why are people vegetarian? They donât like the idea that animals are killed so they can eat Health reasons Donât like meat Brought up vegetarian Environmental reasons Religious reasons (e.g. some Buddhist, Hindus) Watch the following clip twice. The second time, write down the fact which surprises you the most. https://www.youtube.com/watch?v=VW6wfpHFdaI The World Health Organization has classified processed meats â including ham, salami, sausages and hot dogs â as a Group 1 carcinogen (same as smoking/alcohol) which means that there is strong evidence that processed meats cause cancer. Red meat, such as beef, lamb and pork has been classified as a 'probable' cause of cancer. 13 Veganism Not just a diet Around 1% of the population of UK are vegans. A vegan is described by the Vegan Society as âa philosophy and way of living which seeks to excludeâas far as is possible and practicableâall forms of exploitation of, and cruelty to, animals for food, clothing or any other purpose; and by extension, promotes the development and use of animal-free alternatives for the benefit of humans, animals and the environment. In dietary terms it denotes the practice of dispensing with all products derived wholly or partly from animalsâ Why are people vegan? Why are people vegan? James Aspey: https://www.youtube.com/watch?v=a22XxXP3nU8 Warning: some of the content in this video clip may upset some viewers from 7:14 â 8:11 https://www.youtube.com/watch?v=BtqXeym7H8A Why are people vegan? âDonât want bad karmaâ Feel healthier Reduce chances of diseases. Example heart disease. Donât want to exploit animals Believe in animal rights Sustainability Environment Create a Table of Pros & Cons of Veganism Pros â Cons - Create a Table of Pros & Cons of Veganism Pros Cons No animals have died for you to eat Some people think it is healthier Help the environment Fewer antibiotics/chemicals that are given to some animals Makes you feel good No vitamin B12 so have to supplement Harder to find food at shops or restaurants May be harder to get enough iron May be more expensive to get substitute meats Judged by family and friends Could put farmers out of business Group Work Source 1 Summarise it in your jotter Explain what the source is/what it says What does it suggest? What is your opinion? Feedback to rest of class https://www.youtube.com/watch?v=SYyjel5VuHg Farmerâs Poem