Loading...

U.S. Territorial Growth Map Test (Shortened)
Quiz by Leslie Pair
Customize this quiz to suit your class
Instantly translate to 100+ languages
Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.
Give this quiz to my class
1.
Frontier
Civilization
Wilderness
2.
Wilderness
Civilization
Frontier
1.
2.
3.
1.1945-1949: The immediate years after the Second World War ● At the end of 1945, Mao Zedong had come to see the USA as the greatest threat to his aspirations. a. He understood that East Asians were looking to the USA as the true liberator from Japanese imperialism. b. The USA’s support for the Kuomintang(KMT) and the restoration of U.S. authority in formerly Japanese Manchuria clashed with the CCP’s plans to use the region for its own needs in the impending civil war between the CCP and the GMD. ■ To compound matters, while the KMT was recognised internationally as the official government in China, Mao and the CCP saw the party as a puppet of U.S. imperialism. ● While Mao saw the USA as the greater threat to the CCP’s plans, Soviet actions also frustrated him. a. The USSR provided minimal and incoherent support for the Chinese Communists in Yan’an and Manchuria. b. Stalin also attempted to extract territorial and economic concessions from the Guomindang government in the Friendship and Alliance Treaty China signed in August 1945 under American and Soviet pressure in exchange for Soviet entry into the Second World War against Japan. ● The emerging superpower conflict over Europe and over American intervention in the impending civil war in China led to Mao’s ideological perception of the 8838/01 H1 History Paper 1 Theme II: The Cold War and East Asia (1945-1991) \ Page | 8 USA as an aggressive imperialist power that was hostile towards other countries, especially the USSR and China. ● In 1946, Mao promoted the theory of the intermediate zone, which envisioned a global united front against American imperialism. a. Mao saw the emerging superpower conflict as an American-Soviet contest for the intermediate zones, the capitalist, colonial and semi- colonial countries of West Europe, Africa, and Asia. b. Mao believed that the USSR was the defender of world peace. c. The intermediate zone, which included China, would not be part of the socialist camp. d. Despite the tremendous potential that U.S. aid held for China’s reconstruction, Mao’s ideological worldview and the impending civil war against the Guomindang prevented him from seeking normalised relations with the USA. In 1949, Mao decided to lean towards the side of the USSR despite two decades of unreliable support from them. e. Mao saw the anti-bourgeois campaigns in East Europe as evidence that China should isolate capitalist-bourgeois forces within it.2 f. Stalin had expelled Yugoslavia from the socialist camp as its leader, Tito was seen to have directly challenged Stalin’s authority. ■ Mao thus saw it as imperative to stress close unity to the USSR lest he was seen as a second Josip Broz Tito. At the same time, Mao sought a loose partnership with the USSR because Mao believed that China should preserve a high measure of self- reliance and zili gengsheng (自力更生) (regeneration through one’s own efforts). ● When the People’s Republic of China was formed on 1 October, 1949, relations between China’s and the USSR’s communists had improved substantially. a. However, the Chinese Communist Party (CCP) was also aware that the USSR never treated Chinese interests as a priority. What the CCP failed to fully understand was that Stalin ruled East Europe much like it was his empire and how this would have implications for China. b. In Mao’s first visit to the USSR in December 1949, Stalin was non- committal regarding the interests raised by the Chinese, and treated Mao as an underling as he feared that closer relations with the PRC would cause the USSR to lose privileges gained from the KMT. _________________________ 2 What Mao did not realise at that point was that the anti-bourgeois campaigns in East European countries were part of Stalin’s intentional design to consolidate the power of communists in them. 8838/01 H1 History Paper 1 Theme II: The Cold War and East Asia (1945-1991) \ Page | 9 A note on Sino-American relations 2. Early 1950: The USA’s hands-off policy towards Taiwan begins to change ● By early 1950, the Truman administration had written off Taiwan and believed it was only a matter of time before the island fell to the PLA. ● Two events in early 1950 changed the USA’s position on East Asia. ○ The formation of the USSR-PRC alliance in February 1950 ○ The North Korean invasion of South Korea in June 1950 3. 1950: The Sino-Soviet Friendship, Alliance and Mutual Assistance Treaty ● Signed on 14 February, 1950. 3.1Implications for Sino-Soviet relations ● Stalin saw it as a means to get concessions that he had failed to get from the Kuomintang (KMT) government in 1945. ● For Mao and the newly founded People’s Republic of China (PRC), the alliance would provide security against U.S. imperialism and allow the PRC to get economic aid for reconstruction from the USSR. ● The Chinese realised soon after the 1950 treaty had been signed that the Soviet Union was intent on exploiting the agreement in its own favour. 8838/01 H1 History Paper 1 Theme II: The Cold War and East Asia (1945-1991) \ Page | 10 ● The Sino-Soviet alliance was officially directed against Japanese militarism and its allies, especially the USA. ● The Sino-Soviet alliance comprised three elements: party, military and economic relations. ○ Party: The Chinese Communist Party (CCP) was included in the customs of communist party internationalism, such as regular exchange of party delegations to congresses of the fraternal parties in Stalin’s socialist camp. ■ This move was meant to bring the PRC’s ideological beliefs about communism into greater alignment with the USSR’s. ○ Military: The alliance was supposed to provide the newly formed and weak PRC with a strategic deterrent and military aid against the USA on three fronts: Guomindang-held Taiwan, divided Korea, and Vietnam where France attempted to reestablish its colonial control. ■ Convinced that the USA would aggressively seek ways to undermine the CCP-led PRC through Taiwan, Korea and Vietnam, Mao sought an active defence. ● While in Moscow, Mao unsuccessfully asked Stalin to provide military assistance for the liberation of Taiwan. ● At the beginning of 1950, the PRC delivered large-scale military aid to Hanoi. The PRC was the first country to grant the communist-led Democratic Republic of Vietnam diplomatic recognition on 18 January 1950; Mao persuaded Stalin to do so on 30 January 1950. ● The PRC committed itself to North Korea, where Mao saw the commitment to North Korea both as a defence against U.S. imperialism and as support for a fellow communist country. ○ Economic: During Mao’s first stay in Moscow, Stalin had personally promised the delivery of fifty projects for primary industrialisation. ■ The agreement also led to a series of supplementary ones, such as a US$ 300 million loan that the PRC would repay with a mixture of strategic materials, rubber, agricultural products, goods for daily use and hard currency. ■ Significantly, Stalin used Soviet military and economic aid to extract concessions similar to those he failed to get from the Guomindang government in 1945. ■ The USSR and PRC would disagree on the pace and extent of the PRC’s planned development. ● In the last five weeks of Stalin’s life in early 1953, he attempted to pressure the PRC to reduce the planned 8838/01 H1 History Paper 1 Theme II: The Cold War and East Asia (1945-1991) \ Page | 11 development speed to a mere annual growth of 13-14 percent, and to plan individual projects in detail beforehand. These moves would potentially result in the PRC’s economy growing at a slower rate than initially projected. ● However, after Stalin’s death on 5 March 1953, the PRC’s Zhou Enlai decided to use his visit of condolence to the USSR to press forward negotiations. ○ When talks resumed in 1 April 1953, Beijing pressed for 150 Soviet industrial projects, but Moscow reduced them to 91 on the basis of insufficient data provided by the Chinese. ■ The economic disarray after China’s civil war and the economic pressures that came with the Korean War influenced recovery and reconstruction in the early years of the PRC. ● Despite the PRC being unable to tap into Soviet economic assistance immediately, mutual trade between China and the USSR nevertheless increased 6.5 times from 1950 to 1956. ● Together with the 50 projects promised by Stalin in 1950, the final version of the First FYP for the PRC included 141 Soviet and 68 East European projects in a total of 649 planned. Three thousand Soviet advisers sent to China in subsequent years were directly linked to the First FYP. ● By 1955, over 60 percent of China’s goods exchange was with the USSR. ● Soviet economic assistance to China added up to the largest foreign development venture in the socialist camp ever. ○ The total number of planned projects amounted to between 300 and 360 projects. ○ However, the number of total finished projects ranged between 134 and 150. ● Transfers of knowledge and expertise were important to China’s economic development. ○ A study on Soviet experts counts 1,445 political advisers and 9,313 technical specialists sent to China until their sudden withdrawal in mid-1960. ■ For political reasons, the gradual withdrawal of advisers began after late 1956.
History of policing Pre-confederation Mostly informal policing by community residents First police officers Quebec city, mid 17th century Upper Canada, early 19th century Mandate Police conflicts between ethinc groups and employes/labours Maintain moral standards (drunkenness, alcoholism) Apprehend criminals Provincal Police Force Response to disorder resulting form gold strikes in 19th century Replaced by RCMP during 20th century Currently, Ontario,Quebec and parts of Newfoundland have their own provincal police force History of RCMP North-Wesr Mounted Police Founded in 1873 Maintain law and order Ensure orderly settlement in prairies Many problems: desertion, resignation and improper conduct Replaced by Royal Canadain Mounted Police Police Today About 70,000 police officers across Canada 199 police officers per 100,000 population Lower than Scotland (337), England(244), U.S (238) NUmber increased over past decade NUmber of female officers increased 1 out of 5 officers is a women Contemporary Policing Structure of policing Four levels Federal, Provincial, municipal, and First nations Also public transportation police (railway, airport, and transit) Some municipalities have own forces E.g, Peel, Toronoto Others use provincial force detachments or RCMP detachments Royal Candanin Mounted Police Governed by Royal Canadian Mounted Pollcei Act (1985) Broad Range of policing activities, including federal policing and international peacekeppiong Contract Policing Provincial, territorial and municipal level Concerns about local oversight and accountability In but not of communities-difficult to ensure that RCMp detachments are responsive to communities Provincial Police Three forces Ontario Provincial Police Surete du Quebec (SQ) Royal Newfoundland Constabulary (RNC) Other provinces contractually use the RCMP Responsibilities Police rural areas and areas outside municipalities Enforce provincial laws and Criminal Code Regional Police Amalgamated Forces E.g Peel region police and Halton Regional Police Force Provide Police Services to over Half of Ontarians Advantages Cheaper, more servies Disadvantages To centralized, not in touch with community Municipal Police Responsibilites Enforce Criminal Code, Provincal Statues, municipal by laws, some federal statues (e.g drugs) Largest number of officers of any level My be contracted to RCMP or Provincal force Costs are paid by the municipality First Nations Type of policing is negotiated by First Nations Commnity Autonomous reserve based First Nations Officers from RCMP or OPP Responsibilites Enforce Criminal Code, federal and provicanl statues, band bylaws Accountability Reserve based police commission or band council Private Security Services Two main types 1. Private Security Firms 2. Company based, in house security officers No more legal authority than ordinary citizens But can arrest and detain people who commit crimes on private property In Canada, Private security officers outnumber police officer by four to one Parapolice Extension of activities Lack of systems of oversight like transitional police Police Work POlicing The activities of any indivual or organization acting legally on behalf of public or private organizations or persons to maintain security or social order Pluralization of Policing The sharing between public and private security Legislative Framework Carry out tasks within a number of legislative frameworks, define role, powers/responsibilites Canadian charter of rights and freedoms- most impactful on power/actvites of police Provincial and municipal legislation - Status such as motor vehicle administration acts, highway traffic acts, liquor acts and provincial/musincpal police acts Democracy Governance Categories of Policing Recruitment and Training of police officers Police recruitment Recruiting Visible Minorites and Aboriginal People Special initvates and programs for youth, women and visible minorities PEACE (Police Ethnic and Cultureal Exchange) OPPBound (particpate in variety of activate with officer) Toronto POlice recruitment of Somali Officers Edmonton police uniforms that include a hijab Police Training Residential/non-residential academies, centralized and decentralized Physical and academic instruction, socilization into the police occupation Operational field traiing Hands-on application of principles learned in the academy Mentoship form senior officer Working Personality of Police officers Challenges of Police Work Work Enviroment Long hours and shift work Exposure to stressors, especially in high demand environments PTSD and burnout Work Organiztion Harassment of female officers Cumbersome of system of internal redress Summary A number of misconceptions arounds police work, including th emotion that most police work involves crime control A variety of influences on the roles and activities of the police Four levels of policing: federal, provincial, mnicipal and First Nations, each with different responsibilities
TITOLO I PRINCIPI Art. 1 – Personalità giuridica e principi fondamentali 1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina l'ordinamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Università". 2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico che esercita per conseguire i propri fini istituzionali. 3. L'Università è organizzata secondo i criteri di efficienza, di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed organizzativo. 4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo dell'Università, l’attività amministrativa e tecnica è svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione delle risorse umane e strumentali. 5. Simboli dell'Università sono la raffigurazione dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. 6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore. 7. L’Università conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira. Art. 2 – Finalità istituzionali 1. L’Università, a riconoscimento dell’inderogabile funzione e vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico. 2. Fini primari dell’Università sono la ricerca e la didattica che l’Ateneo persegue promuovendo l’organizzazione, l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il miglioramento della qualità dei processi formativi viene assicurato anche con l’ausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di altre tecnologie innovative. 3. L’Università garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica dell’Ateneo. 4. L’Università si impegna ad assicurare parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua. A garanzia dell’effettività delle tutele riconosciute è istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 5. L’Università si impegna a perseguire i propri fini nel rispetto dei principi di ecosostenibilità, di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro. 6. L’Università garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l’autonomia della ricerca e dell’insegnamento, tenendo conto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici previsti dalle strutture di appartenenza. 7. L’Università, soggetto autonomo ed unitario, riconosce la pluralità delle culture che concorrono a costituire la sua identità. 8. L’Università promuove il trasferimento delle conoscenze attraverso la ricerca, la formazione, le attività di certificazione, di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualità e dell'eccellenza. 9. L’Università avversa l’utilizzo dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi della dignità e libertà dell’uomo e della pacifica convivenza fra i popoli. 10.L’Università concorre allo sviluppo della cultura, del benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese, anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attività culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi europei e di cooperazione e favorisce la più ampia fruizione delle proprie strutture. 11.L’Università garantisce il principio dell’accesso pieno ed aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione; partecipa al processo di costruzione ed implementazione dello «spazio europeo dell’apprendimento permanente». 12.L’Università contrasta il conflitto di interessi in tutte le sue forme. 13.L’Università può partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalità istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le società di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con Regolamento di Ateneo. Art. 3 – Ricerca e didattica 1. L'Università garantisce la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di sviluppo, le attività di ricerca e di insegnamento e ne valuta i risultati. 2. L’Università adotta criteri e fissa principi che consentano una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive esigenze, nonché della qualità e della produttività delle ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Università incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni disciplina. 3. L’Università eroga formazione permanente, sulla base di criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 4. L’Università promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute dell’uomo, nonché la valutazione etico-scientifica della sperimentazione animale. 5. L’Università promuove la gestione in qualità delle attività di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo organico e uniforme. A tal fine l’Università incentiva, anche attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualità e l’accreditamento delle sue strutture e delle attività collegate. 6. L'Università può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. 7. L'Università, nel rispetto delle funzioni istituzionali di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissate da Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio nell’interesse prevalente di soggetti pubblici e privati, anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le modalità disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovrà riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso, può essere tenuto a svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni stipulati nell'interesse prevalente del committente. 8. L'Università può commissionare a proprie strutture lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza e di servizio. Art. 4 – Rapporti Internazionali 1. L’Università ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della didattica. A tal fine: a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni culturali e scientifiche di alta qualità di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica; c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato; d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive occupazionali; e) favorisce l’attrazione dall’estero di professori e ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e studenti particolarmente capaci e meritevoli. 2. L’Università collabora con organismi nazionali ed internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati. 3. L’Università provvede a strutture per l’ospitalità anche in collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. Articolo 5 – Diritto allo studio 1. L'Università promuove il diritto allo studio e ne favorisce il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate. 2. L’Università favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparità e disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società. 3. L'Università collabora con Stato, Regioni, altri enti ed istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Articolo 6 –Principi organizzativi 1. L’Università assicura il rispetto dei principi di efficienza ed efficacia attraverso l’utilizzo di modelli procedimentali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi decisionali, privilegiando l’uso degli strumenti telematici e di semplificazione. 2. L’Università, in attuazione dei principi di autonomia, di decentramento e di sussidiarietà, si articola in Dipartimenti e Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni dell’Ateneo. 3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e semplificazione, è ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nell’Albo Ufficiale on line di Ateneo. 4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali di didattica e di ricerca, può essere riconosciuta, nei casi previsti dal presente Statuto, una indennità di funzione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti. (Comma così modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 5. L’Università è rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati. L’Università può altresì avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalità previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) Articolo 7 – Trasparenza e Informazione 1. L'Università riconosce nella corretta e tempestiva informazione una delle condizioni essenziali per garantire la trasparenza. 2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza sono il sito web di Ateneo e l’Albo ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale, secondo modalità stabilite da Regolamento. 3. L'accesso ai documenti amministrativi è disciplinato secondo modalità stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Gli appartenenti alla comunità universitaria di cui all’art. 9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali dell'Università concernenti l'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Ateneo nell’area riservata al personale, secondo modalità stabilite da Regolamento. Articolo 8 – Altre attività 1. L'Università favorisce le attività sociali, culturali, ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti, attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al loro svolgimento. Collabora, altresì, con gli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. TITOLO II SOGGETTI Art. 9 – Comunità Universitaria 1. L’Università realizza i fini istituzionali attraverso la sua comunità. 2. La comunità universitaria è formata dagli studenti, dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università e/o concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. 3. I valori fondamentali della Comunità Universitaria sono determinati dal Codice Etico dell’Ateneo. Sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, previa istruttoria da parte di una Commissione Etica di Garanzia nominata dal Senato Accademico su proposta del Rettore e composta secondo le modalità previste dal Codice Etico. (Comma così modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 4. Le componenti della comunità partecipano alla vita universitaria con pari dignità, secondo le funzioni previste dalla normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza. 5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l’Università Federico II possono continuare a far parte della comunità universitaria attraverso l’Associazione Federiciana “Ex Alumni”. Art. 10 – Studenti 1. Sono studenti dell’Università coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per l’elettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza all’interno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti: gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento, nonché gli studenti stranieri la cui mobilità sia prevista e disciplinata da accordi e convenzioni internazionali. 2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella comunità universitaria, l'Università può determinare, con le procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il Consiglio degli Studenti e il Senato accademico. 3. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle Scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge nonché delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università. 5. Gli studenti possono partecipare all'attività di ricerca funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente. 6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove previsto nel presente Statuto. 7. L'Università può stabilire collaborazioni studentesche per la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è possibile il ricorso a singoli studenti, alle associazioni studentesche, nonché alle cooperative studentesche. 8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali. Art. 11 – Professori e Ricercatori 1. In conformità ai compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell’Ateneo. 2. I professori e i ricercatori concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università. Le attività di didattica, ricerca nonché gli incarichi gestionali eventualmente attribuiti definiscono il quadro complessivo per la valutazione di ciascun professore e ricercatore. (Comma così modificato dal D.R. n. 4763 del 23/11/2019) 3. Ai professori e ai ricercatori può essere riconosciuta la titolarità di fondi finalizzati di ricerca. 4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Coordinatore di Corso di studio è riservata ai professori a tempo pieno. E’ altresì riservata ai ricercatori e professori a tempo pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un Regolamento di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento delle attività per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo definito. Art. 12 – Personale dirigente e tecnico-amministrativo 1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente dell’Ateneo, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle rispettive aree di competenza, nell’ambito dell’Amministrazione centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto. 2. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto. 3. L’Università, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche, favorendo la più ampia partecipazione. 4. I Dirigenti, nell’ambito delle proprie competenze, collaborano con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono l’attività di gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli organi dell’università; d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito; g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, l’azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che da essi dipende. 5. Per particolari esigenze di carattere specialistico, l'Università può affidare a personale dipendente, nei limiti previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in ragione dell’ufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso dell’interessato. 6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dall’art. 19, commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo. TITOLO III ORGANI CAPO I ORGANI DI GOVERNO Art. 13 – Organi 1. Sono organi dell’Università: a) Il Rettore; b) Il Senato accademico; c) Il Consiglio di Amministrazione; d) Il Direttore generale; e) Il Nucleo di Valutazione; f) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 14 – Il Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Università, esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, è responsabile del perseguimento delle finalità dell’Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. 2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione; b) emana i Regolamenti; c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico; d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale; e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo; f) propone il conferimento dell’incarico di Direttore generale ed assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione. g) assume l’iniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei professori e dei ricercatori; h) accerta la legittimità degli atti relativi alle proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, per l’attività di insegnamento e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; j) in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell’organo competente nella prima adunanza successiva; k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste dalle norme e dalle convenzioni vigenti; l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza; m) conferisce procura alle liti; (Comma così modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 3. L’ufficio di Rettore è incompatibile con ogni altra carica elettiva dell’Università, con incarichi elettivi presso altre Università italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed incarichi di natura politica e sindacale. 4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell’attività didattica. Art. 15 – Elezione del Rettore 1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le Università italiane. 2. L’elezione avviene sulla base della presentazione di candidature e di un programma, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non è rinnovabile. 4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale dell’Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e ricercatori con diritto di voto. 5. L’elezione è indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel caso di pari anzianità nel ruolo prevale la maggiore anzianità anagrafica. 6. Il corpo elettorale è convocato dal Decano non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con l’indicazione di tre date, compresa quella dell’eventuale turno di ballottaggio. L’avviso di convocazione è pubblicato nell’Albo Ufficiale on line dell’Università disponibile sul sito internet istituzionale della stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione ed è inviato negli stessi termini agli aventi diritto al voto. 7. Ciascuna votazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica. L’eletto è proclamato dal Decano ed è nominato con Decreto del Ministro competente per l’Università. 8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione, notificando l’avviso di convocazione almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prima votazione. 9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore eletto assume la carica all’atto della nomina e resta in carica per i sei anni successivi. 10.Il Rettore è obbligato alle dimissioni in caso di motivata mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal Senato accademico – comunque non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del mandato del Rettore – a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di sfiducia è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo elettorale è convocato secondo modalità analoghe a quelle previste per l’elezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 16 – Il Prorettore e i delegati del Rettore 1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno presso l’Ateneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Il Prorettore può richiedere al Rettore una limitazione dell’attività didattica. 3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Rettore può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo, tra quelli esperti nel settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito internet dell’Ateneo. Il Rettore può revocare la delega. Art. 17 – Il Senato accademico 1. Il Senato accademico è l’organo che esercita la funzione di alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti. Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva programmazione strategica a garanzia della politica culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attività culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonché in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Scuole; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale di Ateneo; c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio interdipartimentali; d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca; e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi; f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti e tra le Scuole; g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti; h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione; i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’Università; j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria annuale e triennale e sulla programmazione del personale; k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale; l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di conferimento dell’incarico di Direttore generale; m) esprime parere obbligatorio in merito all’ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli studenti di Ateneo; n) stabilisce il calendario accademico; o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti; p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i professori a tempo pieno dell’Ateneo; q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; r) determina i criteri generali per la promozione e l’attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il piano strategico per l’internazionalizzazione; s) definisce la politica dell’Ateneo per il diritto allo studio; t) può proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato. L’adunanza convocata per la mozione di sfiducia è presieduta dal Decano del Senato che provvede alla convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella percentuale di cui al successivo comma 3); u) può conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di propria competenza, per finalità di maggiore efficacia ed efficienza; v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze del Collegio di Disciplina; w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento. 3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore di sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Art. 18 – Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico è composto da: a) il Rettore che lo presiede; b) 8 Direttori di Dipartimento; c) 16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti alle categorie di professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della legge 240/2010; d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del Consiglio degli Studenti; e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale. 2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree culturali individuate nell’Ateneo; per i membri di cui alla lett. c) deve essere, altresì, garantita la presenza di almeno tre professori ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno a tempo indeterminato. 3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è biennale, nonché dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato è triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, la cui carica è correlata alla durata del contratto. Il mandato di tutti i componenti è rinnovabile una sola volta. 4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario verbalizzante. Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è nominato con Decreto del Rettore. 2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed è designato dal Rettore. 3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili. 6. E’ vietato il conferimento dell’incarico al personale dipendente dell’Università. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. 8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori è corrisposta una indennità di carica annuale, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 9. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Art. 22 – Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le attività didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze, nonché quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo studio e quelle attinenti all’attività gestionale ed organizzativa svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il costante miglioramento del livello di qualità, efficacia ed efficienza. 2. Il Nucleo è organo indipendente e l’Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di valutazione fissati dall’ANVUR: a) verifica la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all’art.32; b) verifica l’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all’art. 23 della Legge 240/2010; c) nell’area medica e veterinaria verifica anche l’integrazione fra l’attività didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) svolge, in raccordo con l’attività dell’ANVUR, le funzioni di cui all’art. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell’Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale; e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilità della organizzazione delle attività di didattica e di ricerca, nonché sui progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole; f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione proposte per il miglioramento e l’ottimizzazione della organizzazione delle attività di didattica e di ricerca; g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata dai Dipartimenti; h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al conferimento di lauree honoris causa; i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della valutazione, il rispetto della trasparenza ed integrità dei controlli interni; j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sull’attività svolta. Art. 23 – Composizione del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri: a) un professore dell’Ateneo a tempo pieno; b) un rappresentante degli studenti; c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri, inoltre, non devono essere professori o ricercatori di Università che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con l’Ateneo, né debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche politicoelettive nei tre anni precedenti l’assunzione della carica; non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l’Ateneo. 2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e comunque in possesso di elevata qualificazione professionale. 3. La funzione di Coordinatore del Nucleo è attribuita al professore di ruolo dell’Ateneo designato dal Senato accademico. 4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità. I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito web dell’Ateneo. Dall’esame dei curricula degli aspiranti deve risultare che l’esperienza maturata sia coerente con le aree culturali presenti nell’Ateneo. 5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio degli studenti. 6. I componenti durano in carica quattro anni, con l’eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. L’incarico può essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Comma così modificato dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016). 7. Le modalità di organizzazione e funzionamento del Nucleo di Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento. Art. 24 – Direttore generale 1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché lo svolgimento, in quanto compatibili, dei compiti di cui all’art. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.. 2. L’incarico di Direttore generale dell’Ateneo è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. 3. Il Direttore generale viene scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. Il contratto ha la durata di tre anni. L’incarico può essere rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonché dell’economicità, efficienza ed efficacia e funzionalità delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall’apparato amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il trattamento economico spettante al Direttore generale è definito in conformità ai criteri e parametri fissati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora l’incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare: a) cura l’attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell’Università e definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua competenza; c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici, definendone, tra l’altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico; d) nell’ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell’Università, provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non siano di competenza delle strutture dotate di autonomia amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti all’attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo Università – Regione stipulato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato dall’Azienda ospedaliera universitaria Federico II; e) procede, anche mediante mobilità, all’assegnazione del personale tecnico- amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed alle strutture dell’Ateneo, fatta eccezione per il personale tecnico–amministrativo utilizzato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa Regione – Università, stipulato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra servizio sanitario regionale e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali; f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici; g) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall’apparato amministrativo di propria esclusiva competenza; h) indirizza, coordina, controlla e valuta l’attività degli altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il Direttore generale, con provvedimento motivato, può procedere alla sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessità ed urgenza, può avocare a sé specifici atti di competenza dei Dirigenti; i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l’azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione – Università stipulato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo utilizzato presso l’Azienda ospedaliera universitaria Federico II; j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità; k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni alle liti; l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche internazionali; m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza; n) nell’ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri e consulenze agli organi di governo dell’Università ed agli organi delle altre strutture di Ateneo. o) propone al Rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Università. (Comma introdotto dal D.R. n. 2320 del 13/07/2016) 7. Il contratto con il Direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto. 8. Il Direttore generale può nominare – nell’ambito dei Dirigenti in servizio presso l’Ateneo – un proprio Vicario che esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di competenza del Direttore generale. CAPO II ALTRI ORGANI Art. 25 – Consiglio degli Studenti 1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione studentesca nell’ambito dei processi decisionali degli organi di governo dell’Università, il Consiglio degli Studenti esprime parere su: a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti; b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attività e dei servizi didattici; c) le tasse e i contributi degli studenti; d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in relazione alla formazione e alle prospettive professionali; e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti ed all’utilizzo delle stesse; f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, nelle materie di cui alle precedenti lettere. 2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si procede indipendentemente dall’espressione del parere. 3. Il Consiglio può esprimere parere su ogni altra questione sottoposta allo stesso dagli organi di governo dell’Ateneo; formula, altresì, proposte agli Organi di governo dell’Università su tutto quanto attiene alle libertà, alla formazione culturale e professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti. 4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante nel Nucleo di Valutazione. Art. 26 – Composizione del Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti è composto, in numero non superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse strutture didattiche. 2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti è convocata dal Rettore. 3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente è membro del Senato accademico. 4. Le modalità di elezione, nonché di organizzazione e funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Art. 27 – Comitato Unico di Garanzia 1. È istituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, di seguito CUG, che: a) promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell’Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull’orientamento sessuale, l’origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilità, l’età; b) promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle; c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato; d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale; e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; f) assicura l’adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il CUG assume, altresì, nell’ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio. 3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del CUG ed il collegio è integrato da ulteriori componenti in egual numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrà diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresì membri del CUG due studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovrà assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. I componenti del CUG devono essere in possesso di: a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG; b) adeguate esperienze nell’ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni; c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali. 5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la componente elettiva ai fini della candidatura. 6. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con Regolamento di Ateneo. 7. Il Presidente è eletto dal CUG tra i propri componenti. 8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 9. Il CUG è organo indipendente e l’Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 10.Il CUG può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento. Art. 28 – Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore, previa emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l’invito a manifestare la disponibilità ad assumere la carica rivolto ai professori e ricercatori a tempo pieno in servizio presso l’Ateneo. Il Rettore, sulla base dei curricula che devono essere presentati dagli interessati, propone, laddove possibile, al Senato Accademico una rosa di numero doppio rispetto ai componenti del Collegio da nominare. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. (Comma così modificato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015) 3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore più anziano nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo prevale il più anziano di età. 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio. 5. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta. 6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, in conformità al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina. 8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 9. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle spese. 10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice Etico. (Comma abrogato dal D.R. n. 2175 del 17/06/2015). TITOLO IV RICERCA E DIDATTICA Art. 29 – Dipartimenti 1. I Dipartimenti, strutture portanti dell’Ateneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento: a) della ricerca scientifica; b) delle attività didattiche e formative; c) delle attività rivolte all’esterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico. Tali attività sono svolte, nell’area medica, anche con specifico riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 2. Nei Dipartimenti dell’area medica, alle funzioni di didattica e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte in modo inscindibile. 3. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori sulla base dell’appartenenza ad una medesima area scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro Dipartimento può essere formulata sulla base dei medesimi criteri previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della libertà di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede l’afferenza si esprime sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell’ordinamento didattico secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di destinazione ed il Senato accademico. 4. La proposta di costituzione del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, sentito il Senato accademico. 5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la costituzione di un Dipartimento è di cinquanta unità. Qualora dopo la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse scendere sotto la soglia indicata, sarà concesso un periodo di tre anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale il Dipartimento sarà automaticamente disattivato. In nessun caso, comunque, è possibile scendere sotto la soglia di quaranta componenti. 6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa, regolamentare. Hanno altresì autonomia di spesa, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale tecnicoamministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione. Modalità di funzionamento e di esercizio delle loro attività sono definite da ciascun Dipartimento con apposito Regolamento. 7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni che ne rappresentano una mera articolazione. L’organizzazione amministrativa è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. 8. Uno o più Dipartimenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio, secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purché siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilità di seguito prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale è necessario che il Dipartimento o l’insieme di dipartimenti assicuri la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il Dipartimento proponente o l’insieme di dipartimenti assicuri la copertura di più del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’attivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente. Il Senato esprime parere preventivo sull’attivazione del Corso e approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da parte di un insieme di dipartimenti il corso sarà coordinato dalla Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nell’area medica la Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto dei vincoli normativi. 9. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un Dipartimento non inserito in una Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di una Scuola di Dottorato, anche in collaborazione con altri Dipartimenti. 10.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di Scuole di Specializzazione con l’obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Nell’area medica le Scuole di Specializzazione sono istituite su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 11.Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di corsi di Master universitario, che, una volta istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio. 12.Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla medesima Commissione il Dipartimento stesso può delegare parte delle proprie funzioni in ordine alle attività didattiche. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attività didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento. Il Coordinatore è individuato ai sensi dell’articolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento didattico. 13.I Dipartimenti: a) svolgono le attività didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientificodisciplinari funzionali al progetto culturale del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e personale propri; b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per l’assegnazione di tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per l’attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell’equilibrio delle attività didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di Valutazione che nell’area medica e veterinaria terrà conto anche dell’attività integrata di didattica, di ricerca e clinico-assistenziale; d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base dell'attività di ricerca svolta o programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico; e) nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 14.Gli organi del Dipartimento sono: a) il Consiglio del Dipartimento; b) il Direttore del Dipartimento; c) la Giunta del Dipartimento. Allegato n. 1 15. Il Consiglio di Dipartimento è composto da: a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le modalità indicate nel Regolamento di Ateneo in materia; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, secondo modalità stabilite dal Regolamento che deve prevedere la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in carica tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta; e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 16. Il Direttore del Dipartimento: a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente, fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre anni. Al Direttore del Dipartimento può essere riconosciuta una indennità di funzione nella misura determinata secondo le modalità previste all’art. 6.4 dello Statuto ( ). c) l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi. 18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al precedente comma 15 lett. b), quest’ultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre anni; il loro mandato è rinnovabile una sola volta. 19. Nell’area medica l’attività assistenziale si svolge secondo quanto previsto dallo schema di intesa Regione-Università ai sensi della normativa vigente. 20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno l’area medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessità di potenziamento dell’attività formativa dettate dal sistema di valutazione comunitario; b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la coessenzialità del sistema di assistenza sanitaria e del sistema universitario della formazione. 21. Le funzioni e le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del Dipartimento. Composizione, modalità di elezione della Giunta di Dipartimento nonché le regole di funzionamento della stessa sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti. Art. 30 – Scuole 1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da più Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinità culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun Dipartimento può fare parte di una sola Scuola. Nell’area medica la Scuola deve garantire il principio di inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. 2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico. 3. Le Scuole coordinano le attività didattiche comuni fra i Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione dell’offerta formativa e per la tutela della qualità della didattica. Nell’area medica la Scuola deve garantire l’integrazione delle attività formative con le politiche di programmazione e di formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve favorire l’accesso e lo svolgimento dell’attività assistenziale dei professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato giuridico, al fine di salvaguardare l’espletamento dei doveri di insegnamento e di ricerca. 4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca interdisciplinare, promuovendo l’internazionalizzazione e i grandi progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attività di trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti. 5. La Scuola, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, per un più efficace ed efficiente funzionamento, può ricevere dal Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza. 6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro affidati. Nell’area medica la Scuola interagisce con l’Azienda ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua competenza. 7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza. Modalità di funzionamento e di esercizio delle loro attività sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 8. Una Scuola può essere costituita se il numero complessivo dei professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti è pari ad almeno 300 unità. 9. Il Consiglio è l’organo deliberante della Scuola. Fanno parte del Consiglio della Scuola: a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola; b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi così individuati: b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della scuola; in ogni caso, il loro numero, non può essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b); b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento, in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle fasce; c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nei Dipartimenti aderenti alla Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo, purché sia prevista la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato e di scuola di specializzazione. Tali rappresentanti durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento ; 10.Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo. 11.La carica ha durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. 12.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di una o più Scuole di Dottorato anche in collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole e altri Atenei. 13.La Scuola può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente, di Scuole di Specializzazione con l’obiettivo di favorire la formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti dalla legge, ivi compresa l’area medica e quella veterinaria di concerto con i competenti Ministeri. 14.Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 15.Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell’equilibrio delle attività didattiche, le Scuole esprimono parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l’attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione è esercitata dal Senato accademico. 16.Nell’area medica la Scuola è l’unica struttura competente ad esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su tutte le deliberazioni dell’Università attinenti i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo conto della congruità e del necessario equilibrio delle aree per la dovuta integrazione delle attività didattiche, di ricerca e clinico-assistenziali. 17.Nell’area medica, al fine di promuovere l’approfondimento e la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, è istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato Etico per le attività biomediche. 18.Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e delle strutture, le Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla base dell’attività di ricerca svolta e programmata e dei necessari servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione è svolta dal Senato accademico. 19.Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse. 20.Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le stesse motivazioni può assegnare alcune delle predette funzioni direttamente ai Dipartimenti. 21.L’Ateneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle Scuole in tutte le loro attività. Art. 31 – Centri speciali per la didattica 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, può istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare complessità organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare l’attività formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di assicurare le necessarie attività di coordinamento dei relativi corsi di studio incardinati in più Dipartimenti afferenti a Scuole diverse. 2. Le modalità di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello dipartimentale. Art. 33 – Centri di ricerca 1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra più Dipartimenti, anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui come sede elettiva per la gestione e l’organizzazione delle attività di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di attività didattiche integrative secondo quanto previsto nel Regolamento del Centro. 2. L'istituzione e l’attivazione dei Centri di ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell’Università, su proposta di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento dei Centri, garantirne l’efficienza, anche attraverso la ripartizione di quote tra le medesime strutture proponenti e l’attribuzione di spazi a carico delle stesse, nonché verificare la sussistenza di un’adeguata capacità attrattiva di risorse dall’esterno. 4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi. 5. L'attività dei Centri, la sostenibilità finanziaria e l’efficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico può delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto l’istituzione del Centro. L’eventuale disattivazione del Centro interdipartimentale è disposta con Decreto del Rettore. 6. L’organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico. L’organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri interuniversitari sono regolati in conformità alla convenzione istitutiva. Art. 34 – Centri di servizio interdipartimentali 1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i servizi per le attività di ricerca e di didattica, anche attraverso la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e attrezzature complesse di interesse comune a più Dipartimenti dell’Università. 2. L'istituzione e l’attivazione dei Centri di servizio interdipartimentali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dell’Università, su proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti. 3. L’organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca. Art. 35 – Centri di servizio dell’Ateneo 1. I Centri di servizio dell’Ateneo sono strutture organizzative dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale per l’Università, attraverso la gestione e l'utilizzazione di servizi comuni, al fine di promuoverne la qualità dei processi. 2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e di efficacia e i risultati dell’attività svolta sono valutati sulla base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione. 3. L’istituzione dei Centri di servizio dell’Ateneo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalità istituzionali, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresì contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale occorrente per il suo funzionamento. 4. I Centri di servizio dell’Ateneo dispongono di spazi, strutture e personale tecnicoamministrativo, occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie disponibilità e nel rispetto delle priorità istituzionali, attività in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito con apposite convenzioni. 5. I Direttori dei Centri di servizio dell’Ateneo sono nominati dal Rettore tra i professori di ruolo dell'Università con specifica qualificazione nelle materie oggetto dell’attività dei Centri medesimi. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Art. 36 – Azienda agraria e zootecnica 1. L’Azienda agraria e zootecnica è una struttura ausiliaria per le attività dell’Università nell’ambito della ricerca, della didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi nell’area delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. L’Azienda, in particolare, è costituita allo scopo di organizzare, coordinare e implementare, anche mediante l’adozione di tecnologie innovative, i servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della didattica pratica. 2. L’Azienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonché di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione. 3. Le modalità di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate da Regolamento adottato in conformità alla normativa vigente; ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di servizio. Art. 37 – Orto botanico 1. L'Orto botanico dell'Università ha lo scopo di introdurre, curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere, nonché di assicurarne la ricerca e la divulgazione. 2. L'Orto ha, altresì, lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili e di oggetti di interesse etnobotanico nell’annesso Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica. 3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di ricerca interdipartimentali. Le modalità di funzionamento dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento. Art. 38 – Azienda ospedaliera universitaria 1. L'Azienda ospedaliera universitaria è costituita, con autonoma personalità giuridica, dall'Università d'intesa con la Regione. Essa opera con le modalità e secondo quanto disposto dalla normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università. 2. L'Università concorre alle attività assistenziali dell’Azienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione concorre erogando il corrispettivo dell’attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi stipulati tra essa e l’Università. 3. La gestione dell’Azienda ospedaliera universitaria è informata al principio dell’autonomia economico-finanziaria. 4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprietà dell'Ateneo e non può essere modificato nella propria consistenza e configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. 5. La gestione dell’Azienda ospedaliera universitaria deve essere informata all’esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. Art. 39 – Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è volto ad organizzare la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università, garantendo la razionalizzazione e l’efficacia dei servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dell’Ateneo, nonché dai centri di documentazione dell’Università, inclusa la Biblioteca Digitale, ed è coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche. 2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 3. L’Università garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo, mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi obiettivi. Art. 40 – Sistema museale 1. Il Sistema museale dell'Università, costituito da Centri Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni di interesse scientifico, storico e artistico dell'Università. 2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri di servizio. 3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo. 4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con apposita convenzione o tra più Università, o con soggetti pubblici e privati. Art. 41 – Tutorato e monitoraggio sull’efficacia dell’offerta didattica 1. L'Università organizza e disciplina, con Regolamento, il servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato è obbligatorio nei corsi erogati con la modalità della formazione a distanza. 2. L’Università, attraverso le proprie strutture organizza e disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il compito di: a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni; b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni, affinché se ne rimuovano le cause; c) cooperare con l’ente preposto al diritto allo studio universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il superamento di difficoltà personali, economiche, sociali ed ambientali; d) valutare anche attraverso l’analisi dei tempi e dei modi dell’ inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del mercato del lavoro, segnalando le opportunità esistenti nei vari settori; e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a disposizione di enti ed imprese interessati. Art. 42 – Altri servizi per gli studenti 1. L'Università, anche in collaborazione con ordini professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunità di lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti dall’Amministrazione anche con la collaborazione degli studenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 2. L'Università istituisce per laureati e dottori di ricerca borse di studio anche per l'estero e può fornire sussidi per tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti amministrativi. 3. L'Università favorisce lo svolgimento di attività di servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente normativa. Articolo 43 – Formazione post lauream 1. L’Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnicoscientifico post lauream, nonché corsi di aggiornamento per la formazione continua. 2. Le modalità di attivazione, di organizzazione e di funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo. Art. 44 – Titoli di studio universitari 1. L'Università rilascia i seguenti titoli: a) laurea; b) laurea magistrale; c) master universitario di I e di II livello; d) diploma di specializzazione; e) dottorato di ricerca. Art. 45 –Attività didattica 1. L’attività didattica è erogata dai Dipartimenti. 2. Cooperano alle attività didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri. 3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito ufficiale dell’Ateneo. 4. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee guida formulate dal Senato accademico. Art. 46 – Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale 1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarietà all’organizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento può esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato dall’art. 29, comma 12. 2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio del Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio. Dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori della Commissione di coordinamento. 3. Il Coordinatore: a) convoca e presiede la Commissione; b) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola; c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in materia didattica; d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la valutazione dei requisiti dell’offerta formativa. 4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento, iscritti al corso stesso. 5. La Commissione: a) coordina l'attività didattica; b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; c) sperimenta nuove modalità didattiche; d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e pareri in merito all’Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore trasmette per l’approvazione al Consiglio di Dipartimento; e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. 6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento. Art. 47 – Dottorato di ricerca 1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di queste strutture, propone l’attivazione dei corsi di Dottorato di ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto necessario per l’organizzazione ed il funzionamento degli stessi. La proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da apposito Regolamento in materia. 2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei italiani e stranieri. 3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole di Dottorato, in base ad affinità tematiche, al fine dell’ottimizzazione delle risorse e delle attività didattiche. Le Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione. 5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione da parte del Nucleo.
Multiple choice quiz on this reading: By 1900, the United States had claimed its place as a world power through the Spanish-American War. As the new century began, the country governed subject territories in Puerto Rico, Hawaii, Guam, the Wake Islands, and the Philippines. U.S. troops also occupied Cuba. U.S. businesses reached beyond the country's borders. During the first decade of the new century, the Coca-Cola Company, Quaker Oats, AT&T, the Standard Oil Company, Du Pont, General Electric, and Ford Motor Company seized the opportunity for international sales. After finding international markets, they built factories abroad, taking advantage of lower labor costs in foreign countries. Then they asked for U.S. protection of their investments and interests. Foreign countries invested heavily in Central America. U.S. investors focused on banana plantations and mining, as well as railroads, with little money in government bonds. By 1913, U.S. investments in Central America totaled about $93 million. British investment in Central America peaked at about $115 million in 1913. About $75 million of that total represented railroad holdings, mostly in Costa Rica and Guatemala. The other $40 million was in government bonds, which were worth little or nothing. The Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine From its earliest days, the United States claimed a special interest in the Western Hemisphere. The Monroe Doctrine, issued in 1823, warned European powers to keep their hands off Latin America. In 1902, Britain, Germany, and Italy mounted a naval blockade of Venezuela. They wanted to force the government to repay its debts. All the countries involved eventually agreed to settle the matter by arbitration. The United States stood back and did nothing, but U.S. citizens were clearly uneasy with the appearance of European military forces in "their" hemisphere. In 1904, President Theodore Roosevelt issued a corollary to the Monroe Doctrine, saying that the United States would act as a police officer to keep order in the region. He intended both to keep European military forces out of the hemisphere and to protect U.S. and European investors, exerting whatever pressure or control on Latin American governments that might be necessary to these ends. In 1905, the Dominican Republic owed $40 million in debts to European lenders. In order to prevent the European nations from using military force to collect their debts, Roosevelt used U.S. power. The United States basically took over collection of Dominican customs taxes, declared that $20 million of the debt was unjustified, and began repayment of the rest. Building a Canal The United States needed a canal through Central America, in order to save shipping time and costs. Colombia had the best location for a canal, and the United States negotiated a deal. It would pay Colombia $10 million for a three-mile-wide strip of land and would make annual rental payments of $250,000 yearly, beginning in 1912. Colombia's Senate turned down the deal, and Roosevelt exploded in rage, calling its members "foolish and homicidal corruptionists." Roosevelt considered seizing the land for the canal by military force but soon found an easier way. The province of Panama seceded from Colombia. A U.S. gunship stood off shore, protecting the Panamanian rebels. They formed a new republic under the protection of the United States. The new country of Panama and the United States agreed on a canal treaty within days. The new treaty had similar terms except that the Canal Zone would be five miles wide, instead of three, and the United States would guarantee and maintain the independence of Panama. Revolutions While Roosevelt welcomed the revolution that separated Panama from Colombia, he opposed most other revolutionary activity. So did his successors in office, William Howard Taft and Woodrow Wilson. The U.S. presidents sent troops to put down revolutions in Nicaragua and Haiti, using U.S. military forces to set up new governments in those countries and maintaining military occupations for years. U.S. military interventions were frequent throughout the hemisphere. Dollar Diplomacy President Taft preferred using "dollar diplomacy" to control Latin American countries. In Honduras, for example, U.S.-based banana companies virtually ran the government. Taft supported expanded U.S. investment in South and Central American countries, the Caribbean, and the Far East. He ordered Secretary of State Philander Chase Knox to protect U.S. investments, sending in military troops if necessary. On the World Stage As a world power, the United States did not limit its involvement to the Western Hemisphere. In 1905, President Roosevelt brought Russia and Japan to the negotiating table to end their war over control of Korea and Manchuria. Roosevelt agreed to Japanese annexation of Korea in return for Japan giving up any claim to China, Hawaii, and the Philippines. Roosevelt won the Nobel Peace Prize for settling this dispute. In 1906, Roosevelt's negotiating powers were tested again. This time, he mediated a dispute between the Alliance powers—Germany, Austria-Hungary, and Italy—with the Entente—France, Russia, and Britain—over control of Morocco. The United States backed France and ended the dispute. No longer an upstart, the United States had taken its place as a world power alongside its former colonial ruler.
By the late 1800s, the Spanish were losing control of Cuba. Concerned about insurrection in the countryside, they moved rural Cubans to “reconcentration” camps where the Spanish claimed they would be better able to protect them. U.S. Consul-General Fitzhugh Lee forwarded the following account of the conditions of the camps to the U.S. Assistant Secretary of State on November 27, 1897. Lee said the author of the note was “a man of integrity and character.” “[W]e will relate to you what we saw with our own eyes: “Four hundred and sixty women and children thrown on the ground, heaped pellet-mell as animals, some in a dying condition, others sick and others dead. . . . “There is still alive the only living witness, a young girl of 18 years, whom we found seemingly lifeless on the ground; on her right-hand side was the body of a young mother, cold and rigid, but with her young child still alive clinging to her dead body; on her left-hand side was also the corpse of a dead woman holding her son in a dead embrace. . . . “The circumstances are the following: complete accumulation of bodies dead and alive, so that it was impossible to take one step without walking over them; the greatest want of cleanliness, want of light, air, and water; the food lacking in quality and quantity what was necessary to sustain life. . . . From all this we deduct that the number of deaths among the reconcentrados has amounted to 77 per cent.” Source: Unsigned note that was included in a telegram sent by Fitzhugh Lee, U.S. Consul-General in Cuba, to the U.S. Assistant Secretary of State November 27, 1897. consul-general: a government official living in a foreign country charged with overseeing the protection of U.S. citizens and promoting trade pell-mell: state of disorder accumulation: pile want: lack reconcentrados: the reconcentration camp prisoners; The following is an excerpt from Albert J. Beveridge’s speech, delivered September 16, 1898. Beveridge gave this speech while he was campaigning to become a senator for Indiana. The speech helped him win the election and made him one of the leading advocates of American expansion. “Fellow citizens, it is a noble land that God has given us; a land that can feed and clothe the world;. . . . It is a mighty people that he has planted on this soil . . . It is a glorious history our God has bestowed upon his chosen people; . . .a history of soldiers who carried the flag across the blazing deserts and through the ranks of hostile mountains, even to the gates of sunset. . . . “The Opposition tells us that we ought not to govern a people without their consent. I answer: The rule of liberty that all just government derives its authority from the consent of the governed, applies only to those who are capable of self-government. I answer, We govern the Indians without their consent, we govern our territories without their consent, we govern our children without their consent. “They ask us how we will govern these new possessions. I answer: If England can govern foreign lands, so can America. If Germany can govern foreign lands, so can America. . . . “What does all this mean for every one of us? It means opportunity for all the glorious young manhood of the republic, the most virile, ambitious, impatient, militant manhood the world has ever seen. It means that the resources and the commerce of these immensely rich dominions will be increased. . . . “In Cuba, alone, there are 15,000,000 acres of forest unacquainted with the axe. There are exhaustless mines of iron. . . . There are millions of acres yet unexplored. . . . It means new employment and better wages for every laboring man in the Union. . . .
The speaker is talking about how great the United States is and how it has a special role in the world. They believe that the country has been given a noble land by God, and its people are strong and important. They talk about the country's history of brave soldiers who have fought in difficult places. The speaker responds to those who say that governing people without their consent is wrong. They argue that the idea of consent only applies to people who can govern themselves, and they give examples like how the U.S. governs Native Americans, its territories, and even children without their consent. They also say that if other countries like England and Germany can govern foreign lands, the United States can do it too. They believe that this will bring more opportunities for young men in the country and increase resources and trade. They mention specific examples of the potential wealth in Cuba, such as unexplored forests and mines. The speaker believes that as the United States expands its influence and trade, it will spread the idea of liberty and civilization to other parts of the world. They think that the United States is chosen by God and has a special mission.
Yaama I'm Jack Evans and you're watching BTN. Here's what's coming up. We uncover the story behind this famous photo, learn about First Nations seasons and find out the history of Book Week. What is Statehood? Reporter: Tatenda Chibika INTRO: But first, the Prime Minister Anthony Albanese has announced that Australia will join other countries in recognising Palestine as an independent state. So, what does that mean? Tatenda found out. Anthony Albanese, Prime Minister: Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own. We will work with the international community to make this right a reality. Tatenda Chibika, Reporter: That's the moment our Prime Minister said Australia would recognise Palestine as an independent state at the upcoming United Nations General assembly next month. It's something other countries, including France and Canada, have said they'll be doing too. So, what does that mean exactly? To be considered an independent state under international law a place needs to have its own land or territories with defined borders, it needs to have people who permanently live there, have a working government and it has to be able to talk and make deals with other countries. Once a place meets all those rules, it can ask to be recognised by other independent states and countries. But a big step in becoming an independent state is being fully recognised by the United Nations. To do that you first need to get approval from at least nine members of the UN's Security Council. That's a group of countries responsible for maintaining international peace and security. But even then, that tick of approval can still be blocked by one of the Security Council's five permanent members Russia, China, the UK, the US and France. If the Security Council approves, the decision then goes to the UN's General Assembly where at least two thirds of the UN's 193 members have to agree to make it official. Yeah, it's a pretty complex process which is why we've only seen a handful of countries recognised by the UN in recent years like South Sudan and Montenegro. Others like Kosovo are only 'partially' recognised which means they have some recognition but not enough to become a full member state at the UN. Right now, Palestine is recognised by more than 140 countries — that's more than two thirds of the UN General Assembly. So, why hasn't it become a UN member state yet? Well, it came pretty close last year when 12 members of the Security Council voted in favour of it. VANESSA FRAZIER, AMBASSADOR OF MALTA, APRIL 2024 UNSC PRESIDENT: I shall now put the draft resolution to the vote. But the US, a close ally to Israel, used its special powers to block Palestine from becoming a member state. VANESSA FRAZIER: Those against? At the time, the U.S said Palestine and Israel needed to come to an agreement on their own first. Throughout the years, there have been attempts to figure out a way for both Palestine and Israel to exist peacefully alongside each other but that hasn't happened yet. And now Israel has said that recognising Palestine as an independent state would be rewarding Hamas the group in charge of Gaza which was responsible for the terror attacks on October 7th, 2023. But the Palestinian Authority which governs parts of the West Bank says Hamas won't have a role in any future state of Palestine which will exist peacefully alongside Israel. Australia, like the US, had previously said that it wanted Israel and Palestine to figure out things by themselves first but because of how the war has been going the Australian government is worried that if it continues to wait, there might not be a Palestinian state to recognise. ANTHONY ALBANESE, PRIME MINISTER: There has been too many lives lost, both Israeli's and Palestinians and the world is saying we need a solution to this conflict, we need to end the cycle of violence and the way to do that is to have a two-state solution. News Quiz Russia's President Vladimir Putin stepped foot on American Soil for the first time in a decade to meet with US President Donald Trump. What state did they meet in? Alabama, Alaska or Arizona?It's Alaska. The two leaders met to discuss a way to end the war in Ukraine but weren't able to make any final agreements. DONALD TRUMP, US PRESIDENT: There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones, that we haven't quite got there, but we've made some headway. There's no deal until there's a deal. A lot of people criticised the two world leaders for not including Ukraine's president Volodymyr Zelenskyy in the meeting. But that didn't seem to worry Mr Trump who said the meeting was a success and Mr Putin even invited the US President to meet up again in Russia. DONALD TRUMP: We'll see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. VLADIMIR PUTIN, RUSSIAN PRESIDENT: Next time in Moscow. DONALD TRUMP: Oh, that's an interesting one. No, no, no. I'll get a little heat on that one. Last week thousands of people marked the 80th anniversary of VJ Day. What does VJ Day commemorate? The victory of Allied forces in Europe, the surrender of Japan and the end of World War II or the dropping of the first atomic bomb? VJ Day or Victory over Japan day commemorates the surrender of Japan and the end of World War II on the 15th of August 1945. Around the world, and here in Australia, people marked the anniversary with ceremonies remembering those who fought in the war. REPORTER: Who will you be remembering today? VETERAN: Oh, a lot of fellows that I knew that never made it home. Scientists in the UK have created toothpaste that includes which of these ingredients? Hair, eye lashes or fingernails? Yeah, they're all a bit random and gross but the answer is hair. According to scientists from King's College in London, hair could be the key to good oral health because it contains a protein called Keratin which they say when mixed with saliva forms a crystal-like protective coating similar to enamel. And Swifties rejoice because Taylor Swift has announced her 12th Studio album. It's called life of a show what? Is it show pony, show girl or show bag? It's Life of a Showgirl and it'll be released October 3rd. Vincent Lingiari Reporter: Joseph Baronio INTRO: Now to this very famous photograph. It was taken 50 years ago and depicts a really significant moment in Australian history. Joe found out about the story behind it. On the 16th of August 1975, this famous photo was taken. It shows the former Prime Minister Gough Whitlam pouring sand into the hand of Aboriginal leader Vincent Lingiari. A simple gesture that symbolised handing the land at Wave Hill in the Northern Territory back to the Gurindji people. But the journey to get there was far from simple. It started back in the 1960s. At the time, Wave Hill was the biggest cattle station in the world, controlled by British landowner Lord Vestey. The Gurindji people, who had lived on the land for generations, worked for Vestey, but they weren't paid fairly, and conditions were tough. NEWS REPORTER: The station's 100 aboriginal stockmen, with their 100 dependents, are camped in the dry bed of the Victoria River with little shade from 90-degree heat, dust and flies. Eventually, Gurindji leader Vincent Lingiari said it was time to act. VINCENT LINGIARI: I said, "What was it before Lord Vestey born and I was born?" It was blackfella country. So, on August 23rd, 1966, Mr Lingiari and his fellow Aboriginal workers went on strike. It became known as the Wave Hill Walk Off. They moved their camp away from the Wave Hill station to a sacred site called Daguragu on Wattie Creek. They wanted to set up their own cattle station, and said they wouldn't move until their land was returned to them. For years, petitions and negotiations went on between the Gurindji people, the NT Administration, and the Australian Government in Canberra. CLAPPERS: 31. 32. 33. DAVID QUINN, ABSCOL: Well, it's basic justice that their land is recognised. PROTESTORS: Equal rights! As the news spread across the country, thousands of Aussies joined the campaign, including the leader of the Labor Party, Gough Whitlam, who made this promise during his 1972 election campaign. GOUGH WHITLAM: We will legislate to give Aborigines land rights. Not just because their case is beyond argument, but because all of us as Australians are diminished, while the Aborigines are denied their rightful place in this nation. Later that year, Gough Whitlam became Prime Minister. (Song From Little Things Big Things Grow, Song by Kev Carmody and Paul Kelly, 1993) From little things big things grow,from little things big things grow… But it wasn't until 1975, 9 years after the Wave Hill Walk Off started, that he followed through with his promise. Eight years went by, eight long years of waiting'Til one day a tall stranger appeared in the landAnd he came with lawyers and he came with great ceremony GOUGH WHITLAM: I solemnly hand to you these deeds as proof in Australian law that these lands belong to the Gurindji people. And through Vincent's fingers poured a handful of sandFrom little things big things grow 50 years on, and The Wave Hill Walk Off is seen as a pivotal moment in Australia's history. It led to significant legal and social changes for First Nations people, which is something many agree is worth celebrating. First Nations Seasons Reporter: Saskia Mortarotti INTRO: Recently, Melbourne's Lord Mayor suggested ditching the four-season calendar that most of us are familiar with and adopting a six-season Wurundjeri calendar instead saying it gives a better description of what the weather's actually like there. Sas found out more about the different seasonal calendars used by First Nations people. SASKIA MORTAROTTI, REPORTER: Right now, in most of the country, it's pretty cold. COLD GIRL: Think of somewhere warm. What? It's 32 degrees in Darwin in the middle of winter? But ah, yeah. There are some places where it's, well, quite warm. Which makes you wonder whether the weather actually matches the seasons. You see, Australia is pretty big, and we have lots of different weather patterns. Which is something First Nations people have tracked for thousands of years with their own seasonal calendars. KARL WINDA TELFER, CULTURAL CREATIVE KANYANYAPILLA: Why have we got four seasons when you know that don't make any sense here. It doesn't relate to the country here. This is Karl Telfer. He's an artist and storyteller who produced the Kuri Kurru exhibition at the Museum of Discovery in Adelaide that explores the 6 different seasons of the Kaurna Meyunna. SASKIA MORTAROTTI: So, how do you know when you're in one of those six seasons? KARL WINDA TELFER: Well, there are stars that rise. So, you know, there are certain stars, like in Parnatti, for example. There's a star called Parna, and we know what that star is. So, that talks to us about, okay, the time now is going to be cold on the ground. First Nations calendars like the Kaurna one don't just tell us what's happening with the weather; they're also used to track when certain plants and animals are around. KARL WINDA TELFER: It teaches you about what plants you can, you know, what you can eat what you can't and all that what is ready certain times a year and fruit everything, bird shows you the right time to eat the fruit, perfect time, if you try and go get them the next week they're gone. Karl says we can also use these calendars to see how the environment has changed over time. KARL WINDA TELFER: Kudlilla is the season we're in now and Kudlilla that talks about like the rain but we're not having enough rain these days, well, these times. And this is due to climate and the climate changing. There are many different First Nations seasonal calendars around the country. Like Ngan'gi calendar from the Northern Territory which has 13 seasons that follow the life cycle of the native spear grass. Or the Wurundjeri Calendar in Victoria which has 6 seasons. And recently, Melbourne's Lord Mayor, Nicholas Reece, said Melbourne, or Naarm, would be better off adopting the Wurundjeri calendar because it's more in tune to what's happening with the weather. Something many, including Karl, think we should be doing right across the country. KARL WINDA TELFER: I'm talking about the English four seasons. So, this is totally different systems that we're talking about and weather patterns and currents and all sorts of different things, because it's the sea country too. So, my question is, well, why do we have that? If that doesn't work, you know? Quiz How many seasons are there in the Tiwi Island Calendar? 1, 2 or 3? It's 3, although they also have 13 minor seasons. Book Week Reporter: Wren Gillett INTRO: This week, kids across Australia have been dressing up as their favourite characters to celebrate Book Week. Wren finds out why Book Week began 80 years ago and why it's still important today for getting young Aussies into reading. STUDENT: I read an hour every night, maybe even two hours some nights. STUDENT: My favourite book series are the Harry Potter series and the Keeper of the Lost City series. STUDENT: Probably Bad Guys and Weirdo. STUDENT: I like the Amulet, I've been reading that. STUDENT: I love reading Dork Diaries and Exploding Endings. Whether it's Fantasy, mystery, history — whatever you're into. Book week is a time to celebrate, well, books. STUDENT: Me and my friends are dressing up as Inside Out. STUDENT: I was thinking SpongeBob. STUDENT: I'm dressing up as Winnie the Pooh and it's just a fun way to express what kind of books you like. And guess what, book week has actually been a thing for many, many years. WREN GILLETT, REPORTER: Once upon a time, in a land not so far away, literacy lovers noticed a problem. The year was 1945. The second World War had just ended, and kids were mainly reading books from overseas, in particular the UK. Because, at the time, there weren't many Aussie authors writing books for children. WREN GILLETT: So, a group of passionate teachers, librarians, booksellers, publishers, and book-loving volunteers, decided to create what we now know as The Children's Book Council of Australia. Familiar logo, right? Together, they launched book week, all in an effort to get Aussie kids' reading more. And it seemed to work. The 1960s saw a boom in Australian children's books being published. REPORTER: How many books do you read a week? STUDENT: Well, it really depends on the week. If there's exams, I might read only one or two. But if there's no exams and if I've got plenty of time, I might read up to five or six. WREN GILLETT: But today, it's a slightly different story. Studies show that less than one in five eight to 18-year-olds are reading in their free time, and that only one in three actually enjoy reading for fun. WREN GILLETT: Why do you reckon we're seeing this trend? STUDENT: People are getting sucked into screens and they're like spending hours just scrolling through TikTok and stuff, and they're getting so attached to it that they don't feel the need to pick up books and read them. Yeah, there's a lot of different things competing for our attention these days, but many think books are still worth our time. PETER HELLIER, AUSSIE COMEDIAN AND AUTHOR: Books are the exact opposite of boring. And if you think they're boring, I'm sorry, but you're wrong. This is Peter Hellier, he's a pretty famous Aussie comedian, actor, and the author behind these books. And he's just released another one called Detective Galileo, about a trail horse who dreams of solving crimes. PETER HELLIER: He joins the police force and quickly finds out that the horses don't actually solve the crimes, it's the police officers who solve the crime. So he promptly gets thrown out of the force and begins his own detective agency, which I'm reliably told is the only detective agency in the world run by a horse. Peter actually started writing books when he was a kid. PETER HELLIER: I started writing when I was six, seven, eight years old. In fact, I started my own publishing company called Better Books. And I would write these books, and then I would get a parent or one of my parents or teachers to type them up. And I would read them in front of the class. And, you see, each has the logo, the Better Books logo, there it is — the famous Better Books logo. WREN GILLETT: You weren't mucking around. PETER HELLIER: There all on all of them. There we go. There we go. Many, Including Peter, say there's plenty to get from a good book. They help us learn new words and phrases, get a better understanding of the world around us, and strengthen our imaginations. PETER HELLIER: Books can take you absolutely anywhere. They can take you to countries that you never dreamed about going. Countries that exist, countries that don't exist. Reading just makes the world a much bigger place. It's why for the past 80 years, schools around the country have been taking part in book week. STUDENT: Reading is a place where you can have your own world just to yourself. STUDENT: It's like watching a movie inside your head, but you can choose how it goes. STUDENT: Picking up a book is a good idea, maybe you should start with something that you're interested with and then you can start exploring from there. Quiz What is the title of the book that took out this year's Book of the year Award for younger readers? It's Laughter is the Best Endingby Maryam Master. Some other winners included I'm not really here by Gary Loneborough which took out book of the year for older readers and best picture book went to The Truck Cat, by Deborah Frenkel. Sport Australia's men's national basketball team — the Boomers — have won their third Asia Cup in a row, with an epically narrow victory over China. COMMENTATOR: It is Australia who are celebrating! China started strong, leading 25-17 at quarter time. But Aussie Xavier Cooks led a fierce comeback, shooting 30 points and collecting nine rebounds, earning him the title of MVP. And there seriously couldn't have been a tighter finish. Just as the final buzzer went off, China missed a shot that would have won them the game, leaving Australia with a 90-89 victory. COMMENTATOR: An unbelievable finish. The 2025 AFLW season kicked off last week, and so did a new trick. Yeah, 19-year-old Ash Centra from Collingwood, pulled out this move in the warm-up before their season-opener to Carlton, and since then, a lot of people have been trying to do it, with some success, kind of? FOOTY PLAYER: No, I'm not doing it on camera. But despite the epic warmup, Carlton did end up beating Collingwood by 24 points. Now, the moves from these athletes in China weren't quite so graceful but give 'em a break, okay, they're robots. For the first time ever, humanoid robots from all over the world, competed in their very own games, which featured, soccer, boxing, running, and ahh, lots of falling over. Lots. Luckily though, they did bring their own cheer squad. Young Rapper Reporter: Rylie INTRO: Finally, we're going to meet another winner of this year's Heywire competition — which asks young people in regional areas to share their stories. Rylie's going to tell us how music helped to transform his life. Check it out. Mum and I were homeless. We lived at a caravan park, in motels and tents around Warrnambool. It wasn't pretty. I'm First Nations, and I remember feeling like, my own country is failing me right now. So, we camped right along here. I remember pitching a tent right here and this was actually around the same time I started to get into music which was a good way for me to have something to look forward to. I was raised by the SoundCloud era, listening to a lot of trap music. When I was in school, I'd rap along to songs by Juice World, then I started to make my own. My first track was recorded on my phone. It was bad but a lot of fun to make. Some kids in my school heard it and shamed me. That put me off music for the next couple of years, until a friend of mine bought a microphone and encouraged me to give it another go. There was something about that mic and the energy of the crew around me that gave me confidence. It lit a fire in me. Over time, I was able to focus my flow. My songs are about escapism, living the life, being a success. I rap about stuff that takes me to a better place in my head. I'm manifesting my future. My stage name is Hundo Milli, it's short for hundreds of millions. Money's not really the end goal; it's more about having the freedom to dream big. Mum taught me to never stop believing. Even when times were tough, she kept pushing for us to get housing and eventually we did. We're some of the lucky ones. Today, I'm in a Melbourne studio recording my next single. I remember living in my tent dreaming about this very moment and now I'm here, doing what I love. Ain't nothing going to stop me. Closer Well, that's all we've got for you today, but we'll be back before you know it. In the meantime, you can head to our website, there's plenty to see and do. You can also catch Newsbreak every weeknight and there's BTN High for all you highschoolers out there. Have an awesome week and I'll see you next time. Bye.
US Territorial Acquisitions